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In caso di malattia il lavoratore dipendente è obbligato, entro l’inizio dell’orario di lavoro, ad informare il suo datore di lavoro dell’impossibilità di presentarsi in servizio, fatta salva l’ipotesi rara di un comprovato impedimento, tale dimostrabile nel caso di contestazione disciplinare e della conseguente perdita del trattamento di malattia. Il lavoratore dipendente è obbligato a farsi certificare tempestivamente dal medico curante lo stato di malattia insorta con le modalità previste (ricezione telematica del certificato di malattia) che ha sostituito i certificati cartacei; nella pratica il medico attesta lo stato di malattia del lavoratore inviando telematicamente (entro 24 ore dalla visita) all’INPS il certificato predisposto e comunica al lavoratore – paziente il numero di protocollo della trasmissione. Il lavoratore ha l’obbligo di accertarsi che i dati utilizzati dal medico siano esatti e nel caso che l’indirizzo ove sta risiedendo sia diverso dalla sua residenza o domicilio abituale già noti al suo datore di lavoro, lo comunica al medico chiedendo che ne venga fatta espressa menzione nel certificato, declinando l’indirizzo completo, affinché possa essere reperibile in caso di visita fiscale. Il lavoratore, oltre ad informare il suo datore di lavoro dell’assenza per malattia ha l’obbligo di comunicargli il numero di protocollo della trasmissione del certificato, rilasciatogli dal medico (nel caso dell’impossibilità da parte del medico del SS.NN. di effettuare la procedura telematica di trasmissione del certificato all’Inps, o che trattasi di medico libero professionista, subentra la vecchia procedura che prevede il rilascio del certificato in forma cartacea, cfr. punto VI del ccnl sopra evidenziato). Il lavoratore ha l’obbligo di ricorrere alla certificazione della malattia insorta anche nelle giornate di sabato e festivi, ricorrendo al servizio di continuità assistenziale del SS.NN. (ex guardia medica) presente in ogni ASL che potrà certificare fino a tre giornate di malattia. Il medico di fiducia del SS.NN. in ogni caso non può certificare malattie insorte oltre 1 giorno precedente a quello di rilascio del certificato, nel caso di malattia insorta in giornata festiva e del mancato ricorso al competente servizio di continuità assistenziale dell’A.S.L. E’ utile che ogni lavoratore conosca la modalità utile per potere contattare il servizio di continuità assistenziale ASL nelle giornate festive, presente in ciascuna struttura sanitaria, che viene usualmente pubblicata in ogni studio medico, prendendone debitamente nota. Infine è opportuno ed ogni lavoratore ne ha facoltà (trattasi di cosa poco nota) che lo stesso richieda al medico del SS.NN. cui fa ricorso la copia cartacea del certificato predisposto e dell’attestato di malattia, eventualmente presso la propria casella postale e_mail, nel caso della certificazione dello stato di malattia e dell’assenza dal lavoro. La correttezza dei dati contenuti nelle certificazioni e l’indirizzo della reperibilità per la visita fiscale sono oneri dovuti da ogni lavoratore, motivo per cui è auspicabile farsi rilasciare copie degli atti come sopra indicato, facendone espressa richiesta al medico curante, che non potrà esimersi dal rilasciarli).

In Poste Italiane, in luogo di quanto previsto dal CCNL del 14.04.2011, adesso c’è l’obbligo di comunicare all’Azienda (focal point) il numero identificativo del certificato rilasciato dal medico curante, entro due giorni dall’inizio della malattia o dalla sua prosecuzione, utilizzando le medesime modalità già impiegate per l’invio del certificato medico. (comunicazione diretta, oppure l’invio tramite fax o spedizione tramite il servizio di posta raccomandata, entro due giorni dalla data di inizio della malattia. Nel caso che trattasi di certificazione cartacea vige la formulazione contrattuale della consegna materiale del certificato da parte dello stesso lavoratore o persona di sua fiducia alla struttura/ufficio di appartenenza). E’ opportuno che il lavoratore, salvo il caso di consegna diretta, si assicuri sempre tramite telefonata dell’avvenuta ricezione della certificazione inviata.

In allegato pubblichiamo una nostra utile guida per conoscere meglio l’istituto della malattia ed evitare di incorrere in spiacevoli situazioni la cui incidenza nel rapporto di lavoro può assumere particolari valenze.

 

Guida malattia Failp 13 maggio 2014