Fondo solidaretà

La data è oramai prossima ed il 20 maggio è previsto l’incontro fra i sindacati e l’Amministratore Delegato del Gruppo Poste; c’è molta attesa sugli sviluppi del nuovo Piano Industriale “Poste 2020”, ma ancora oggi non ci sono notizie sulla definizione del “Contratto di Programma” (Poste – Mise) e non si è pronunciata AGCOM (autorità garante delle comunicazioni) sulle richieste aziendali di avviare sostanziali modifiche nelle tempistiche del recapito in una parte del territorio (piccoli Comuni) e di un cambio dell’offerta tariffaria nei servizi postali.

Ogni giorno che passa trascorre nell’indecisione, mentre aumentano le incertezze su diversi temi, uno fra tutti la definizione del Premio di Risultato per i dipendenti del gruppo Poste a partire dall’anno prossimo; l’ultimo accordo risale al 30 luglio 2014 e prevede il pagamento di un conguaglio a Giugno 2015.

Il pagamento della quota di anticipazione del Premio di Risultato 2014 dei dipendenti di Poste Italiane è stato effettuato nello scorso mese di settembre (cfr. doc. ed importi in allegato) e nel prossimo mese di giugno con il raggiungimento degli obiettivi aziendali alle soglie prefissate è previsto il conguaglio/saldo degli importi dell’ultima intesa (l’ulteriore 50% del PdR nazionale, come evidenziato nelle tabelle allegate, salvo i conguagli o le riduzioni individuali ).

A tutt’oggi non c’è alcuna intesa sulla nuova disciplina del Premio di Risultato 2015 che va ridiscusso, mentre proseguono i cambi nella corporate che hanno investito anche il settore Risorse Umane ed il responsabile R.U.O.S. Relazioni industriali centrali.

L’azienda ha intanto comunicato l’avvio dal 21 maggio di un “sondaggio” fra i dipendenti del “Gruppo”, ovvero di una indagine di opinione rivolta a tutti i dipendenti  “guidata dalle priorità strategiche e di supporto ai processi di change management in corso o che potranno essere realizzati in futuro”, articolata attraverso un processo di somministrazione di appositi questionari con successivo monitoraggio dell’indagine stessa.

Tutti i dipendenti del Gruppo Poste potranno rispondere al questionario che sarà proposto in modalità on line ed in determinati casi con il cartaceo e la somministrazione del questionario durerà tre settimane (cfr. doc. allegato).

Ovviamente si tratta di una autonoma iniziativa dell’Azienda, di cui è stato informato il sindacato, senza alcuna specificazione – al momento – dei contenuti del questionario, ma sarebbe auspicabile che analoga iniziativa trasparente fosse rivolta ai clienti di Poste Italiane, per verificare il loro grado di soddisfazione sui servizi resi negli uffici postali o attraverso il recapito postale.

Indagine di Opinione 2015         Testo del verbale PdR 30 luglio 2014    Importi Pdr di settembre 2014

 

CIRCOLARE INPS APPLICATIVA DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ IN POSTE ITALIANE

Il 27 giugno 2013 la F.A.I.L.P. e le altre associazioni sindacali stipulanti il CCNL dei dipendenti di Poste Italiane hanno sottoscritto la nuova intesa per l’istituzione di un “ammortizzatore sociale” in Poste Italiane, laddove si andassero ad evidenziare le condizioni previste dalla legge per tale applicazione, essendo scaduto il termine di validità previsto dal precedente decreto regolamentativo di tale materia. L’accordo è stato stipulato tra Poste Italiane spa e SLC-CGIL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e UGL Com.ni con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa”, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresentava una gestione, alle previsioni di cui all’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 estendendolo ad altre società del Gruppo Poste Italiane.

L’accordo di cui sopra ha determinato l’emanazione del Decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014 (cfr. allegato) che ha recepito i contenuti dell’accordo sottoscritto fra le OOSS e l’azienda rendendolo esigibile alle condizioni previste dalla norma.

Il passo successivo dell’iter conclusivo del processo istitutivo di un Fondo di Solidarietà in un’azienda prevedeva che l’INPS (ente incaricato di erogare le prestazioni di sostegno al reddito) recepisse i contenuti della norma emanando al suo interno le opportune disposizioni.

Il 13 maggio scorso l’Inps ha emanato la circolare numero 95 regolamentatrice dell’istituto sopra considerato e precisamente le condizioni atte a “consentire alle aziende beneficiarie dei Fondi di solidarietà di richiedere tramite il portale Inps l’assegno ordinario o il finanziamento di programmi di formazione (art.3, commi 4 e ss. Legge 92/2012)” applicabili al nuovo “Fondo di Solidarietà” per i dipendenti di Poste Italiane.

“Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione. Il citato articolo 7, comma 9-sexies, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 487 del 1° dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 29 gennaio 1994, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell’ente “Poste Italiane” in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste Italiane spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso”.

Comunque l’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 (cfr. doc. allegato). Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

“Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

  1. al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
  2. al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;
  3. all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, e al versamento della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale”.

Il testo integrale della circolare dell’INPS, arricchito dei relativi allegati è visionabile nel sito web internet dell’Inps all’indirizzo  http://www.inps.it/b 

“I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Ovviamente, quanto sopra non legittima nessuno a ritenere operativo il FONDO DI SOLIDARIETA’ in Poste Italiane a meno che la/le aziende del Gruppo interessate non avviino le relative procedure disciplinate dalle norme in vigore, definendo e completando tutti i percorsi insieme alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.

Per una maggiore conoscenza del “FONDO” ripubblichiamo l’intesa sindacale istitutivo del nuiovo F.D.S. ed il testo del DECRETO regolamentante lo stesso (per la circolare Inps consultare il sito web dell’Istituto).

Poste fondo di solidarieta acc. 2013     Verb.Integrativo Acc. 2013 fondo di solidarieta     Testo-Decreto-F.d.S.-Poste-24.01.2014