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Nell’incontro richiesto dalle segreterie nazionali sindacali tenutosi il 26 maggio, l’azienda ha confermato il raggiungimento del 100% degli obiettivi individuati e l’erogazione con la mensilità del prossimo mese di giugno degli importi previsti dall’ultimo accordo sottoscritto in materia fra le parti, che alleghiamo in calce alla news e che potranno essere rideterminati sulla scorta della griglia delle eventuali “assenze” individuali. (cfr. doc allegati).

In occasione della riunione sono mancati riscontri oggettivi sulla possibile applicazione di una tassazione agevolata ai suddetti importi, trattandosi di materia assoggettata all’individuazione della relativa spesa a carico del Bilancio dello Stato (Legge di Stabilità volta per volta ricorrente).

In data 29 maggio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica ha pubblicato il Decreto 8 Aprile/2015 intitolato ” Determinazione per l’anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007″.  Pertanto le aziende, nei termini previsti,  potranno inoltrare le domande per beneficiare degli sgravi contributivi sui premi di produttività/risultato corrisposti nel 2014 e per quant’altro statuito dalla norma in vigore.

Trattasi di uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita, ovviamente applicabile con le limitazioni previste, nelle aziende che chiederanno di essere ammesse al beneficio, in possesso dei requisiti normativi in vigore (cfr. doc. allegato).

Gli effetti della misura e le coperture finanziarie assicurate anno per anno avevano consentito negli anni scorsi, che a partire dal 2008, sulla base delle norme intervenute (leggi di stabilità ricorrenti) e degli accordi sindacali stipulati con le aziende, si fosse potuta effettuare una detassazione del salario di produttività/risultato e di altre voci ad esso riconducibili, ove ne fossero ricorse le condizioni, che avevano permesso di attribuire (misure contenute nelle stesse legge di stabilità)  uno sgravio fiscale (tassazione agevolata al 10%), con determinati massimali (cfr. art. 1 comma 481, legge 228/2012).

Il Governo attuale nell’ultima legge di stabilità non ha rifinanziato lo sgravio fiscale del 10% sul salario di produttività orientando i risparmi conseguiti verso altre misure innovative destinate a sovvenzionare la riforma del lavoro (es. incrementi salari di 80 euro, incentivazioni assunzioni nuovi contratti di lavoro, ecc…).

Infatti con l’ultima legge di stabilità 2015 il Governo ha effettuato un taglio ai fondi sopra citati stabilendo: (Art. 1 comma 313 legge n. 190 del 23 dic. 2014) che  La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 * e successive modificazioni, è ridotta di 208 milioni di euro per l’anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016″; tale misura  non consentirà la riproposizione della detassazione del salario di produttività nelle misure e modalità precedentemente attuate.

* (storico) Art. 1 comma 68 legge n. 247 del 24 dicembre 2007. “A decorrere dall’anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo   per   il finanziamento   di   sgravi   contributivi   per   incentivare   la contrattazione di secondo livello”.

(Estratto del decreto 2015)

  1. Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi – Le risorse per l’anno 2015 stanziate ai fini del finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all’art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall’art. 1, comma 249, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e dall’art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie   di contrattazione.
  2. Ambito di applicazione –  Con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2014, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

FailpNewsComunicato PDR 2014     Comunicato N 96 Saldo Premio Risultato del 28 05 2015

Testo del verbale PdR 30 luglio 2014     Testo decreto 2015 decontribuzione PDR

FailpNews tassazione 2015

 

DAL MESE DI GIUGNO PAGAMENTO DELLE PENSIONI UNIFICATO AL 1° DEL MESE

Uno dei provvedimenti voluti dal Governo a messo in pratica dall’INPS è l’unificazione della data di pagamento delle pensioni di ogni tipo, che nei mesi scorsi venivano frazionate entro i primi 16 giorni.

L’Inps ha emanato la circolare applicativa delle nuove disposizioni il 25 maggio comunicando che a partire dal 1° Giugno viene unificata la data di pagamento di tutte le pensioni in gestione all’Istituto; in pratica vengono anticipate le date di pagamento al 1° giugno, compresi i trattamenti delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti, nonché delle gestioni pubbliche e da luglio di tutte le altre gestioni.

Oltre all’aggravio delle condizioni di sicurezza negli uffici postali, per la mole di denaro moltiplicata da mettere a disposizione della clientela in tale giorno, c’è il peso della gestione del flusso dei pensionati che risulterà moltiplicato, determinando con ogni probabilità ulteriori possibilità di disservizi.

Molti uffici postali hanno locali angusti e l’incombente prossima calura estiva comporterà certamente nuovi problemi negli uffici postali, sia per i lavoratori dipendenti, sia per la clientela.

Tali motivi impongono che l’azienda Poste metta sotto controllo l’organizzazione postale consentendo la giusta copertura degli sportelli necessari a garantire i pagamenti ed il controllo degli apparati di climatizzazione e ventilazione, per prevenire eventuali penalizzazioni ai clienti che chiederanno di riscuotere i loro assegni il 1° del mese, possibilmente in accordo con le forze di Polizia che dovranno mettere in conto un maggiore rischio per i clienti e lavoratori delle poste italiane.