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Il 21 gennaio scorso c’è stato un chiarimento normativo relativo all’uso delle visite mediche di controllo, per i lavoratori assenti dal servizio perché in malattia (reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo).
In verità non si tratta di cosa da poco, tenuto conto che non sono mancati nel tempo comportamenti fra loro difformi, da parte delle aziende, in spregio ad ogni principio di solidarietà e responsabilità sociale “dura lex sed lex”.

Qualcuno si sarà chiesto se è normale che ad un lavoratore gravemente malato ed in fase terminale che arranca al lavoro, nonostante il suo male, nei periodi di conclamata malattia sia inviata, da parte del datore di lavoro, la visita medica di controllo prescritta, attraverso l’istituto incaricato Inps.
Nulla di male qualcuno potrebbe pensare, si tratterebbe comunque di un atto dovuto, previsto dalle norme d’uso corrente nei trattamenti di malattia, volto ad assicurare l’accertamento dello stato di infermità e la congruità delle giornate di assenza dal lavoro, ai fini della loro retribuzione da parte dell’istituto previdenziale preposto nei confronti dell’azienda richiedente.

Chissà, qualche miracolo potrebbe pure avvenire ed un malato di tumore in fase di piena aggressione del suo male potrebbe anche essere considerato un lavoratore capace comunque di essere presente in servizio e totalmente produttivo, oppure no ?

Per risolvere l’enigma c’è voluta una norma, cui si dovranno attenere senza remore le aziende: si tratta del decreto 11 gennaio 2016 (Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale).

Il testo del decreto “… sentiti l’Istituto nazionale della previdenza sociale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli, odontoiatri” recita che “… 1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (intervalli giornalieri – domeniche e festivi compresi – fra le ore 10/12 e 17/19) i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. 3 Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento”.

Il decreto in questione è entrato in vigore il 22 gennaio 2016 dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 gennaio scorso.
I lavoratori interessati possono prendere atto della novità  consultare le loro documentazioni per verificare il possesso del requisito prescritto (67% di riduzione della capacità lavorativa) per potere trascorrere serenamente le giornate più aggressive della loro vita a causa delle gravi malattie insorte (… sotto il 67 % di riduzione della capacità lavorativa si viene considerati lavoratori produttivi, cui imporre le visite mediche di controllo).
Chi non possedesse idonee documentazioni, se ricompreso nelle categorie su esposte, dovrà darsi da fare attraverso le ASL per ottenere il documento che attesta il suo grado di capacità lavorativa(cfr. doc. allegato).

Con l’occasione evidenziamo anche il contenuto di una nota del Ministero del Lavoro del 6.10.2014:

le visite mediche funzionali all’attività lavorativa richieste dal datore di lavoro (es. l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego) devono essere ricomprese nell’orario di lavoro in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento (D. Lgs.vo 81/2008) e se compiute fuori dall’orario di servizio il lavoratore dovrà essere considerato a tutti gli effetti in servizio, poiché soggetto obbligato che non può esimersi da effettuarla (tutela dello stato di salute e sicurezza del lavoratore).

*** Il servizio delle visite mediche di controllo riguarda tutti i lavoratori pubblici o privati (la richiesta di visita medica di controllo da parte del datore di lavoro può essere formulata fin dal primo giorno di assenza del lavoratore ed una stessa assenza per malattia può essere controllata più volte). Il medico accertatore redige l’apposita documentazione che viene firmata da ambedue i soggetti:
– conferma la prognosi in possesso del lavoratore
– può ridurre la prognosi del lavoratore o accertarne la capacità lavorativa ed in tale caso rimetterlo in servizio nella giornata successiva (quest’ultimo può contestare l’esito della visita medica, contestualmente, nello stesso modello compilato dal medico accertatore ed in tale caso viene inviato a visita ambulatoriale il giorno successivo)
Il lavoratore può assentarsi nell’arco temporale di reperibilità prescritto per la visita medica di controllo soltanto per motivi di improvvisa ed indifferibile necessità che vanno documentate, ove richiesto (es. la necessità di recarsi a visita medica improrogabile, né possibile fuori dall’orario di reperibilità). 

A titolo di esempio non è stato riconosciuto esentabile dalla reperibilità l’arco temporale in cui recarsi presso  studi dentistici per una visita programmata (salvo le improvvise e più gravi ed indifferibili urgenze mediche).

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