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“OPZIONE DONNA” PER ANTICIPARE LA PENSIONE

E’ previsto anche nel 2016 il beneficio che consente alle lavoratrici di anticipare il loro trattamento pensionistico e sono state risolte le incertezze degli scorsi mesi dalla nuova legge di stabilità.
Si tratta del regime sperimentale che permette alle lavoratrici di potere ottenere uno sconto sulle soglie necessarie per maturare il trattamento della pensione anticipata.

Nel 2016 il requisito della pensione anticipata per gli uomini è di possedere 42 anni e 10 mesi di servizio prestato (lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) – La pensione anticipata per le donne nel 2016 si potrà conseguire se in possesso del requisito di 41 anni e 10 mesi di servizio prestato (lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995)

Con “Opzione Donna” le lavoratrici con 35 anni di contribuzione utile ai fini pensionistici possono ottenere il prepensionamento con 57 anni e tre mesi di età (lavoratrici che hanno maturato il diritto dopo il 31 novembre 2014) o 58 anni e tre mesi di età (lavoratrici che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2015). In tali casi il calcolo dell’assegno pensionistico verrà eseguito integralmente con il sistema contributivo, più penalizzante rispetto al calcolo “retributivo”.

È utile rammentare che dall’1.1.2012 vige per tutti i lavoratori il calcolo contributivo dei periodi di lavoro prestato a partire da tale data (per i periodi precedenti sono possibili, con determinati requisiti, i trattamenti di calcolo retributivo o misto dell’assegno di pensione).

Pertanto le lavoratrici che desiderino anticipare il trattamento di pensione, anche se con una penalizzazione del calcolo dell’assegno pensionistico, devono avere maturato i requisiti di età e di anzianità sopra previsti.

NELLE IMPRESE DOVE SI RISCONTRA “LAVORO USURANTE” SI APPLICANO BENEFICI

Nelle aziende dove esiste il lavoro usurante (cfr. decreto legislativo n. 67/2011) gli interessati alla pensione hanno tempo fino al 1 marzo prossimo per fare domanda all’Inps di avere riconosciuto l’eventuale beneficio previsto ai fini pensionistici (anticipo della pensione …., fino 5 anni secondo le tipologie usuranti ed i tetti delle prestazioni riconosciute raggiunti).
Ciò avviene qualora un lavoratore abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione nel 2016, allora l’interessato dovrà inoltrare la domanda di riconoscimento del lavoro usurante prestato entro il prossimo 1° marzo.
Quali sono i lavori usuranti? Per la massima parte non se ne riscontrano in Poste italiane con l’attuale previsione normativa, che auspichiamo possa cambiare ed essere adeguata ai nuovi “mestieri”, salvo la possibilità di raggiungere eventualmente le quote previste con il “lavoro notturno”. Si considera lavoro notturno ai fini usuranti il raggiungimento della quota di 78 giorni annui impiegati in lavoro di notte tra le 24:00 e le 05:00 e per almeno 6 ore.
Le altre formulazioni attuali del “lavoro usurante” sono le seguenti: oltre al lavoro notturno come sopra delineato, lavori con linea a catena di montaggio, conduzione di veicoli a trasporto pubblico collettivo, lavori in galleria/cava/miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, ad alte temperature, palombari, lavorazione del vetro cavo, lavori in spazi ristretti particolarmente nelle attività navali, di eliminazione dell’amianto, ecc….
Per ogni dettaglio è possibile prendere visione della specifica norma (c.f.r. doc. allegato) che determina oneri a carico dei datori di lavoro, chiamati ad espletare alcune incombenze atte a consentire all’Inps di conoscere l’esistenza di lavoratori usuranti nell’impresa stessa. A seguire uno stralcio del D.L.gs.vo.

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011 , n. 67. Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.

… Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Art. 1
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita’ nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita’ per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo…

(omissis)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un’eta’ anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di tre unita’ rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all’Allegato 1della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione Art.2
1. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia’ maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore e’ iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall’articolo 1, con riferimento sia alla qualita’ delle attivita’ svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda,…

Testo decreto legislativo 67_2011

 

E IN POSTE ITALIANE C’È IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Attualmente il Fondo di Solidarietà non ha espletato i suoi effetti in Poste italiane. Ma si attiverebbe in caso di conclamata dichiarazione aziendale di esubero di personale e di conseguente avvio della procedura di legge per la sua riduzione.
Nelle imprese in cui esiste il “Fondo di Solidarietà” (es. Poste italiane – verbale di accordo del 27 giugno 2013 di adeguamento del F.d.S. per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale) come è il caso di Poste italiane che ne ha esteso il ricorso anche alle altre aziende del Gruppo (Postel S.p.A., Postelprint S.p.A., Docutel S.p.A., Posteshop S.p.A., Postecom S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tributi S.p.A., Poste Tutela S.p.A., Egi S.p.A., Postemobile S.p.A., Poste Energia S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A., Sgr), nei casi di eventuali e malaugurati eventi di crisi aziendale o fasi di ristrutturazioni/riorganizzazione che producessero esuberi di personale, c’è la possibilità di avvalersi di tale strumento che fa scaturire oneri nei confronti dell’impresa, a cominciare dall’avvio della procedura di riduzione degli esuberi e della sua conclusione con un accordo sindacale che auspicabilmente determini il ricorso al Fondo di Solidarietà stesso.

Nel caso in cui fosse avviata la prescritta procedura l’azienda e le OO.SS. hanno a disposizione un arco di tempo per raggiungere l’accordo per la riduzione degli esuberi e nel caso concordare di avviare il “Fondo di Solidarietà che assicura trattamenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori che vi entrassero, dopo avere esperito tutte le procedure (erogazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito in forma rateale e al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, fino all’acquisizione del trattamento definitivo della pensione Inps, con il raggiungimento dei requisiti prescritti – vedasi a tale fine il verbale di accordo correlato sopra citato ed il decreto n. 78642 del 24 gennaio 2014)”.

Testo-Decreto-F.d.S.-Poste-24.01.2014