recapito 2

E’ sempre più improvvisazione in azienda ! In taluni settori di Poste italiane si assiste a comportamenti che non sempre trovano giustificazioni, determinati dalle decisioni che vengono assunte dai “capetti” di turno ed è proverbiale che non sempre essi si dimostrano all’altezza dei compiti assegnatigli.

Soprattutto nelle attività esterne, come accade nei servizi postali, alcune emergenze dettate dal maltempo non trovano unanimità di comportamenti, ciò che rischia di esporre il personale a situazioni di pericolo o a provvedimenti assunti d’autorità non sempre coerenti con le necessità.

La F.A.I.L.P. unitamente ad altre tre organizzazioni sindacali – oramai consumato lo strappo da parte delle altre due assestatesi a fianco di taluni interessi societari – ha chiamato Poste italiane ad affrontare il tema del delicato equilibrio che muove il mondo del recapito/movimento postale in queste settimane di freddo quasi polare (attività svolte in presenza di neve e ghiaccio), inviando ai responsabili delle risorse umane/relazioni industriali una specifica nota come segue (cfr. doc. allegato):

“… Sono note le avversità meteo che da giorni creano non poche difficoltà di spostamento in molte regioni della nostra Penisola. Numerose le ordinanze emesse da Sindaci a tutela dei cittadini atte a garantire la incolumità e sicurezza degli stessi. Tale situazione di congestionamento ancora persiste in talune regioni, quali Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e dorsale adriatica in generale, le isole e comunità montane delle regioni del Sud, e tutti i restanti territori colpiti, con conseguenti serie difficoltà ed impossibilità a raggiungere le sedi di lavoro, nonché a fronteggiare la normale operatività da parte degli addetti al recapito con uso del motomezzo per le lastre di ghiaccio formatesi sui tratti di percorrenza.

E’ una situazione che persiste da quasi una settimana senza che l’Azienda abbia diramato disposizioni omogenee sui territori per fronteggiare quella che è stata definita una autentica emergenza. Inoltre, oltre alla disparità di trattamento da parte del dirigente di turno, che consente a taluni di recarsi e prestare servizio presso l’Ufficio Postale più vicino allocato in Comuni raggiungibili, ad altri no, resta poi da gestire una situazione di complessivo disagio per i Portalettere, assolutamente impossibilitati all’uscita e che l’Azienda fronteggia attraverso l’erogazione di ferie d’ufficio. Vieppiù: si sovrappone a questa attribuzione d’imperio, l’ulteriore obbligo della programmazione e fruizione mensile delle due giornate, epicentro Bari, MP ed SP, con il risultato finale che a pochi giorni dall’inizio di anno il personale carica a proprio debito un consistente numero di giornate di ferie, pur in presenza di eventi straordinari imputabili a cause di forza maggiore. Si scaricano le relative conseguenze unicamente in capo ai lavoratori. Si chiede pertanto una urgente convocazione, nelle more la sospensione di dette scelte gestionali.

Lettera sindacale emergenza neve

 

POSTE ITALIANE “RABOCCA” IL PERSONALE NELL’AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD ITALIA

Si tratta come al solito dei pannicelli caldi con cui P.C.L. cerca di tamponare le falle nei servizi includendo nelle attività giornaliere qualche quota di personale flessibile, così recita l’intervento aziendale di questi ultimi giorni: … Vi comunichiamo, in via di correntezza, che presso la funzione Posta, Comunicazione e Logistica è stato autorizzato il contingente di personale flessibile per il recapito, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, per il periodo indicato… e cioè dal 16 gennaio al 28 aprile attraverso l’immissione in servizio di 40 FTE con contratto a tempo determinato (personale flessibile) nell’Area Territoriale del Centro Nord, (Emilia Romagna e Marche).

A proposito di Contratti a tempo determinato va ricordato che la nuova disciplina consente che esso possa durare non oltre trentasei mesi, salvo le ulteriori specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (cfr. doc. allegato). Per quanto concerne la possibilità di proroghe di un contratto a tempo determinato la norma prevede che “…Art. 21 – Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.”

Il decreto citato all’art. 24 affronta il tema dell’esercizio del “DIRITTO DI PRECEDENZA” cui può accedere il lavoratore CTD e cioè:

  1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
  2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
  3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
  4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

In allegato lo schema di domanda che l’interessato può inoltrare all’Azienda per esercitare tale diritto.

Fac simile domanda diritto precedenza CTD        Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81