Trasferimenti

Non vogliamo certamente essere i detrattori di un importante accordo che abbiamo costruito per dare la concreta possibilità di potere offrire ai lavoratori di Poste italiane la possibilità di trasferirsi da un territorio ad un altro, operando in un quadro di regole condivise, per mettere in atto – ogni anno – un processo di MOBILITA’ VOLONTARIA INDIVIDUALE NAZIONALE trasparente ed equo quanto più possibile: ci riferiamo ovviamente all’intesa del 12 aprile 2016 che ha dettato criteri validi anche nel 2017.

Permane in ogni caso la necessità che Poste italiane riveda la sua politica di gestione del personale basata sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato, sostituendola con il ricorso ad una migliore allocazione delle risorse in servizio con contratto a tempo indeterminato che hanno inoltrato domanda di trasferimento, collocate utilmente nelle graduatorie previste, per soddisfare le concrete aspettative di CHI desidererebbe trasferirsi da un ufficio ad un altro, da un Comune, da una Provincia, da una Regione ad un altra, magari per ricongiungersi al proprio nucleo familiare.

Da anni i trasferimenti concreti realizzati da Poste italiane facendo uso delle graduatorie di mobilità sono minimali, mentre risultano attivati migliaia di contratti a tempo determinato, soprattutto nell’Area del servizio postale:.

In Poste italiane sarebbe il caso di scegliere un percorso capace di conciliare le istanze di nuova occupazione, il lavoro flessibile, quello a tempo indeterminato e concreti piani di trasferimenti volontari, per mantenere qualità nei servizi ed assicurare un migliore clima di lavoro restituendo serenità alle famiglie dei lavoratori postali. 

Dal 1 al 15 febbraio 2017 gli interessati ad un trasferimento in ambito nazionale in Poste italiane devono presentare la domanda di trasferimento nei modi e termini assegnati, usufruendo dei mezzi messi a disposizione, che riassumiamo rilanciando le comunicazioni aziendali pubblicate anche nell’intranet di Poste Italiane.

Comunicato per il personale_Trasferimento Volontario Individuale 2017

ALLEGATO_Modulo domanda trasferimento 2017

Verbale 12 aprile 2016

 

IL 31 MARZO PROSSIMO E’ LA DATA ENTRO CUI POTRANNO ESSERE USUFRUITI I PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI DELLL’ANNO 2016. Riguarda i lavoratori di Poste italiane già in servizio alla data dell’11 luglio 2003.

COSA SONO I PIR ? (Permessi individuali retribuiti). Scadono il 31 marzo e si tratta delle ore equivalenti a due giornate di ferie che i lavoratori dipendenti di Poste italiane già in servizio alla data dell’11 luglio 2003 possono usufruire (vedi di seguito l’Art. 36 CCNL in vigore).

Si tratta delle ore che possono essere fruite su specifica richiesta (meglio formale) da parte del lavoratore dipendente [già in servizio alla data dell’11 luglio 2003], entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello imputato. I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione: pertanto la data del 31 marzo 2017 costituisce il termine ultimo per godere dei P.I.R. relativi all’anno 2016, il cui computo è comunque presente nel cedolino mensile stipendiale.

C’è da notare che  l’azienda non ha alcun obbligo di avvisare i lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003 della specifica richiesta da effettuare per beneficiare dei PIR, la cui fruizione altrimenti si perde.

I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione, sono comunque monetizzati dall’Azienda entro il mese di marzo dell’anno successivo (rif.to policy aziendale “Assenze dal lavoro”).

L’Art. 36 del CCNL (Ferie) dei dipendenti di Poste italiane tutt’ora in vigore.

I. Ai lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.

II. Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni, sarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni.

III. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti – pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato. I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione

IV. Per l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie pari ad 1/12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni, prestati o da prestare nell’anno medesimo.

V. I periodi di ferie di cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle festività soppresse.

VI. II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno.

VII. In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.

VIII. La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno ‑ 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile.

IX. Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo riferimento alle funzioni di staff centrali e territoriali, in coerenza con le esigenze produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di chiusura collettiva delle attività, in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie contrattuali. L’individuazione e la durata dei suddetti periodi di chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale Corporate.

X. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo quanto specificato al comma successivo.

XI. La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal caso, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla relativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del lavoratore detta indennità spetta agli aventi causa.

XII. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale, e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

XIII. Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga un’infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei giorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psico fisico. In tal caso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.

XIV. Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in prosecuzione del periodo di ferie programmato, dei giorni di ferie non goduti per i motivi di cui al precedente comma, egli avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, dell’assenza per le cause di cui al comma che precede.

XV. La Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di ferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la possibilità del dipendente di completare il predetto periodo. Al dipendente spettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 40 per il tempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea documentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente sostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.