E’ iniziato il confronto fra Poste italiane e le Associazioni Sindacali per il rinnovo dell’accordo che regolamenta il Premio di Risultato dei dipendenti; la prima riunione si è tenuta il 10 luglio, ma il dialogo fra le parti proseguirà a partire dal prossimo appuntamento stabilito  per il 12 luglio.

Di cosa si tratta

Iniziamo con il dire che il Premio di Risultato dei dipendenti di Poste italiane, contrattualmente regolato dal CCNL del 30 novembre 2017 ha una sua prima legittimazione nell’art. 69.

“Premio di Risultato –  I. Al personale in servizio è riconosciuto un premio di risultato secondo le modalità ed i criteri di cui all’art. 2, lettera B. In particolare la determinazione di tale premio sarà effettuata con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di valorizzazione della presenza in servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

II. Per Poste Italiane SpA il premio si compone di: – una parte definita a livello aziendale, nella quale vengono indicati i criteri, le modalità, gli indicatori e/o i fattori da adottare e eventuali sessioni di verifica da applicarsi nei conseguenti accordi territoriali; – una parte regionale, che dovrà essere coerente con i criteri stabiliti nella parte di livello aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera B), tredicesimo capoverso, punto a). Le Parti potranno definire, nell’ambito della contrattazione aziendale, una diversa strutturazione del Premio”.

Fino qui il dettato contrattuale, poi spetta alla contrattazione nazionale aziendale stabilire e regolamentare l’istituto, come puntualmente avvenuto con i diversi accordi succedutisi nel tempo ed altresì previsto dalle normative che disciplinano tale istituto remunerativo, caratterizzato dalla possibilità di beneficiare di una tassazione agevolata del 10%, ma a condizione che vengano rispettati alcuni parametri fissati dalla legislazione in vigore che assegna all’impresa l’onere di dichiarare espressamente la CONFORMITA’ dell’accordo perfezionatosi e sottoscritto fra le parti (OO.SS. legittimate ed Azienda), rispetto alle previsioni stabilite dalle leggi e richiamate dall’Agenzia delle Entrate in una specifica circolare n. 5 del 29 marzo 2018.

Il testo dell’Accordo con le OO.SS. e la Dichiarazione di conformità devono essere depositate a cura dell’impresa, entro una scadenza prefissata, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.

 Ciò che caratterizza il Premio di Risultato in Poste italiane è la sua applicazione in diverse società del GRUPPO POSTE iniziando dalla capogruppo “Poste italiane S.p.A.”, per proseguire con le altre società descritte nell’intesa del 19 luglio 2017 (Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Tutela S.p.A., E.G.I. S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A., SGR).

         La novità di cui si discute.

Nel confronto in corso c’è il dettaglio contenuto nella citata circolare n. 5 che identifica i requisiti che obbligatoriamente ciascun accordo fra le parti dovrà contenere e cioè:

  • la legge di Bilancio 2017 ha esteso sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l’ambito di applicazione del regime agevolativo previsto dalla legge di Stabilità 2016 per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, prevedendo un innalzamento dei limiti di reddito dei lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell’agevolazione e degli importi dei premi agevolabili.

  • i lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato, di cui all’art. 1, comma 186, della legge di Stabilità 2016 continuano ad essere individuati esclusivamente in quelli appartenenti al settore privato. Nell’ambito di tale settore è stata, tuttavia, ampliata (art. 1, comma 160, lettera d), della legge di bilancio 2017) la platea dei beneficiari, in quanto possono fruire del regime di favore i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 annui, e non più euro 50.000 annui, come in origine previsto dalla legge di Stabilità 2016.

  • l’intervento legislativo del 2016, del 2017 e del 2018 in materia di premi di risultato è finalizzato ad agevolare le sole aziende, e i rispettivi dipendenti, che realizzino un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell’incremento, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.
  • il raggiungimento del risultato incrementale da parte dell’azienda costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento e, pertanto, i premi erogati senza che sia verificato tale presupposto non risultano agevolabili. Risulta, pertanto, coerente con l’applicazione dell’agevolazione la fisiologica erogazione del premio solo dopo la verifica del risultato conseguito dalla azienda.
  • nel caso in cui non sia possibile verificare in base ad elementi oggettivi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, in quanto ad esempio riscontrabile solo in sede di bilancio, l’imposta sostitutiva potrebbe essere applicata sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, da parte degli stessi lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base di una nuova Certificazione Unica con la quale il datore attesti la sussistenza del presupposto per l’applicazione del beneficio fiscale.
  • se il contratto prevede l’erogazione di premi in base ad incrementi di risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si riferisce, tale condizione non è sufficiente ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, essendo comunque necessario che l’incremento di risultato sia verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio. La singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il premio in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, non può riconoscere ai dipendenti l’agevolazione fiscale se il proprio risultato non sia incrementativo rispetto all’analogo parametro del periodo precedente. Analoghe considerazioni valgono anche nell’ambito dei gruppi aziendali, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva aziendale subordini l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Affinché il premio possa essere agevolato è necessario, infatti, che l’incremento di produttività, redditività ecc. sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal Gruppo stesso.
  • Unica eccezione che si ritiene di poter ammettere riguarda l’ipotesi in cui i rapporti di lavoro subordinato siano gestiti, nell’ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme e la contrattazione collettiva, vincolante per tutte le aziende del Gruppo, venga centralizzata in capo ad una sola società (di solito la casa-madre). In tale fattispecie, infatti, sembra potersi ammettere il ricorso ad obiettivi di gruppo fermo restando che, naturalmente, non potrà in alcun caso essere ammessa al raggiungimento di tali obiettivi la partecipazione di società non residenti in Italia. Il risultato incrementale del Gruppo, infatti, può essere assunto quale presupposto per la erogazione di premi agevolabili solo se determinato esclusivamente da società residenti in Italia o da società non residenti che esercitano l’attività nel territorio dello Stato, non rientrando nella finalità della misura agevolare risultati di redditività che non contribuiscono alla crescita del sistema produttivo nazionale.

I periodi che abbiamo riportato  in grassetto corrispondono alle ipotesi della discussione in corso fra le parti sedute al tavolo negoziale, a fronte dell’interesse del sindacato e per quanto ci riguarda della F.A.I.L.P. CISAL, di potere azionare un impianto regolatore del prossimo P.D.R. che sia rispettoso della legge, ma altresì e per quanto possibile,  percepibile e vicino al raggiungimento del risultato e degli obiettivi prefissati da raggiungere.

In allegato riportiamo il testo dell’accordo in vigore e relativo al P.D.R. 2017 in Poste italiane ed il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate che fissa alcuni parametri non negoziabili, dettati dalla normativa in vigore che legittima l’applicazione della tassazione agevolata sulle somme destinate ai Premi di Risultato.

Premio Risultato_Circolare_5_29.03.2018

Accordo PDR 19_07_2017