Tempi duri per gli spacciatori di banconote false, almeno tale la speranza per ogni cittadino onesto. Nell’arco del 2020 gli sportelli degli Uffici Postali saranno dotati di “Rilevatori delle banconote false”, l’Azienda si allineerà a molte altre istituzioni bancarie.

Erano anni che il Sindacato chiedeva a Poste italiane di dotare gli operatori degli uffici postali dei rilevatori delle banconote false, piuttosto che contestare spesso a loro l’eventuale rinvenimento in ufficio, o nei passaggi di cassa di qualche banconota sfuggita al controllo tattile o visivo da parte del personale delle sportellerie, già oberato di adempimenti e forzato a correre per ridurre i tempi di attesa dei clienti.

L’Azienda ora ha annunciato l’acquisto di 23.000 rilevatori di banconote false che saranno progressivamente distribuiti negli uffici postali a partire dal 2020 nelle postazioni delle sportellerie, dove il personale già professionalmente è capace di distinguere le banconote sospette. La comunicazione aziendale: Rilevatori di banconote sospette. Con riferimento all’oggetto, informiamo che Poste Italiane S.p.A. procederà all’acquisto di circa 23.000 rilevatori di banconote sospette da fornire in dotazione agli uffici postali. Tali rilevatori, unitamente all’azione di verifica dell’operatore, rafforzeranno il processo di individuazione delle banconote sospette di falsità. La distribuzione dei rilevatori avverrà progressivamente nel corso del 2020, a decorrere dal mese di marzo”.

BANCONOTE FALSE RINVENUTE NEI PASSAGGI DI CONTANTE FRA CLIENTE ED OPERATORE: COME CI SI DEVE COMPORTARE, LE INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI RITIRO DELLE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ EMANATE DALLA BANCA D’ITALIA.

Nel caso in cui l’Operatore dell’Ufficio Postale rileva nel passaggio di contante con il cliente una banconota sospetta di falsità, egli dovrà darne comunicazione allo stesso facendogli annotare il suo numero seriale, quindi richiedergli  un documento di identità per avviare – anche a sua garanzia – la pratica ufficiale di riconoscimento della banconota sospetta da parte della Banca D’Italia (ente preposto alle verifiche). La Banca D’Italia riceverà il verbale unitamente alla banconota sospetta ed emetterà il suo lodo e (nel caso la stessa fosse considerata regolare) provvederà ad adempiere a quanto necessario per la sua restituzione al cliente. Ovviamente la pratica allo sportello contempla dei tempi di lavorazione, per cui gli adempimenti connessi al verbale è consigliabile che siano compiuti da parte del Dirigente preposto dell’Ufficio o da un suo Delegato.

La banconota sospetta di falsità verrà annotata su un verbale i cui contenuti sono riassunti nello schema (Allegato 5) del Provvedimento della banca D’Italia del 14 febbraio 2012 (vedi schema in calce), Disposizioni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. (Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e, in particolare, l’art. 97 che reca norme per la protezione dell’euro contro la falsificazione. Visto in particolare il comma 1 di detto articolo sostituisce l’art. 8 del che decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,disc iplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell’autenticità ed idoneità alla circolazione delle banconote in euro..”).

“I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alle Filiali della Banca d’Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale. Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute. La trasmissione delle banconote deve essere corredata dal verbale di ritiro contenente le informazioni di cui all’allegato 5. L’elenco delle Filiali presso le quali possono essere spedite o consegnate le banconote sospette di falsità è pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia, sezione “Banconote e monete”.

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità contiene i seguenti elementi:

A) Dati identificativi del verbalizzante

1) Data di verbalizzazione (gg/mm/aaaa/) 2) Ente verbalizzante – denominazione – indirizzo – numero civico – comune – codice di avviamento postale – provincia – numero di telefono 3) Codice ABI se disponibile 4) Codice CAB se disponibile 5) Altro eventuale codice identificativo 6) Data di individuazione della banconota sospetta di falsità (gg/mm/aaaa)

B) Dati identificativi delle banconote ritirate

1) Taglio 2) Serie (la lettera “A” identifica la prima serie emessa nel 2002, le successive saranno indicate con le lettere “B”, “C”, ecc.) 3) Prima combinazione alfanumerica 4) Seconda combinazione alfanumerica, solo se diversa dalla prima 5) Plate number 6) Numero di banconote dello stesso taglio e serie, recanti la stessa combinazione alfanumerica (o le stesse combinazioni alfanumeriche, cfr. punti 3 e 4) e lo stesso plate number

C) Modalità del ritiro

1) Ritiro avvenuto in presenza dell’esibitore (ad esempio, in un’operazione di sportello) 2) Ritiro avvenuto in assenza dell’esibitore (ad esempio, banconote trovate in un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela) 3) Altre informazioni utili relative alle modalità del ritiro (ad esempio, consegna spontanea da parte dell’esibitore che chiede l’accertamento di legittimità o falsità, dichiarazioni da parte dell’esibitore sulla provenienza delle banconote)

D) Dati identificativi dell’esibitore

  • Cognome e nome
  • Data di nascita (gg/mm/aaaa) 3) Luogo di nascita 4) Residenza – indirizzo – numero civico – comune – codice di avviamento postale – provincia
  • Luogo di nascita 4) Residenza – indirizzo – numero civico – comune – codice di avviamento postale provincia

E) Informazioni per l’esibitore

1) Le banconote ritirate perché sospette di falsità sono inviate per l’analisi al Centro Nazionale di Analisi istituito presso l’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia in Roma 2) Se dall’esame effettuato le banconote risultassero legittime, la Banca d’Italia ne informerà il verbalizzante e rimborserà il controvalore, senza alcuna trattenuta, all’esibitore 3) Se dall’esame effettuato venisse confermata la falsità, la Banca d’Italia ne informerà il verbalizzante e trasmetterà le banconote all’Autorità competente; in tal caso, naturalmente, nessun rimborso sarà dovuto all’esibitore.

°°°

Il verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità, firmato dal verbalizzante e dall’esibitore, ove presente, è trasmesso insieme con le banconote – nel rispetto dei tempi indicati nel Cap. IV del presente Provvedimento – ad una delle Filiali della Banca d’Italia indicate nel sito Internet della Banca sezione “Banconote e monete”. Una copia del verbale è consegnata all’esibitore. Ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le modalità di invio al Ministero stesso delle informazioni e dei dati relativi al ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità.  I verbalizzanti per inviare le banconote sospette di falsità alla Banca d’Italia e per rilasciare ricevuta all’esibitore possono utilizzare il verbale redatto secondo le disposizioni di cui sopra.