A meno di tre mesi dalla fine del 2019 si riducono gli spazi per chiedere di usufruire delle FERIE che sono regolamentate, nel CCNL dei dipendenti di Poste italiane 30.11.2017 dall’art. 36).

Come dovrebbe essere già noto a tutti in Poste italiane le il numero delle giornate di FERIE varia a seconda dell’anzianità di servizio e comprende sia le FERIE CONTRATTUALI, sia i PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI o P.I.R., che nella busta paga dei lavoratori compaiono in basso a sinistra (residuo anno precedente, ferie usufruite e PIR spettanti).

In calce riepiloghiamo quanto spetta, ma soprattutto evidenziamo, cosa non a tutti nota, che la richiesta delle FERIE è un diritto irinunciabile dei lavoratori, computate nell’arco dell’anno di riferimento per consentire di usufruire delle adeguate pause volte ad assicurare il riposo ed il recupero delle energie psico-fisiche di ciascun addetto/a, ciò viene costantemente richiamato dalla legislazione italiana ed europea, anche se alcuni lavoratori a volte tendono a cercare di accumulare le ferie rinviandole nell’anno successivo: tale ultima possibilità costituisce un costo nel bilancio annuale aziendale e pertanto non è un diritto, ma una facoltà che nel CCNL è espressamente citata e motivata, come richiamato nello stesso Art. 36 al comma XIII “…In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. 

Dunque la richiesta delle FERIE, come dei PIR va comunicata al proprio Datore di lavoro formalmente (per averne contezza nei casi di disaccordo) ed i PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI o PIR sono da chiedere altrettanto in forma scritta, proprio perché nel silenzio assenso essi andrebbero a decadere nel caso in cui il dipendente non li chiedesse nell’anno, oppure al massimo entro il msese di MARZO dell’anno successivo a quello di imputazione.

Le consultazioni della propria busta paga assicurano in un solo colpo d’occhio di potere valutare la gestione delle FERIE, come ha preteso la FAILP CISAL chiedendone espressa menzione nello stip mensile (cfr. doc. allegato).

A seguire pubblichiamo i riferimenti contrattuali sulle FERIE ed i PERMESSI ed alcune note sindacali della FAILP CISAL, cui i lavoratori potranno ricorrere nei casi di necessità, rivolgendosi alla Struttura Sindacale territoriale del sindacato.

FailpNews_Chiarimenti Ferie_PIR

FailpNews_Ferie_PIR_Permessi_Aspettative