PROSSIMI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI POSTE ITALIANE. Il mese di marzo è quello in cui verrà pagata la quattordicesima mensilità ai dipendenti di Poste italiane (Art. 68 CCNL 30.11.2017. Quattordicesima mensilità I. Entro il giorno 25 del mese di marzo di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di marzo, una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’indennità di contingenza in godimento e dall’elemento distintivo della retribuzione.
II. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non retribuite, avvenute durante il corso dell’anno in cui si matura la quattordicesima mensilità, in analogia a quanto previsto per la tredicesima mensilità, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
III. Nell’anno di maturazione della quattordicesima mensilità per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di quattordicesima sarà ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione, sempre computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni).

E nel prossimo  mese di APRILE, nelle more del rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti di Poste italiane che si sta discutendo,  come previsto dall’accordo del 18 febbraio scorso, i dipendenti di Poste italiane S.p.A. e altre Aziende del Gruppo che applicano il CCNL del 30 novembre 2017 (Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A.) riceveranno la spettanza come segue: Livelli A1 € 928,00 / A2 € 843,00 / B € 745,00 / C  € 700,00 / D  € 676,00 / E  € 620,00 / F  € 571,00. Gli importi costituiscono spettanza contrattuale omnicomprensiva a copertura dell’anno 2019 di vacatio. Gli importi saranno riproporzionati in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento (2019) e per quanto riguarda i lavoratori Part-Time saranno commisurati alla durata della prestazione lavorativa resa.

Verbale di Accordo 18 febbraio 2020

 

SCADENZA P.I.R. 2019 NON GODUTI NEL CORSO DELL’ANNO D’IMPUTAZIONE

Con il mese di marzo scade la possibilità di effettuare i PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITI previsti dal CCNL 30.11.2017, eventualmente non goduti nel corso dall’annualità trascorsa, come recita l’articolo contrattuale n. 36 che riportiamo: “Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato. I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione”.