L’Azienda ha fatto conoscere la data di attuazione della nuova classificazione degli Uffici Postali, dopo la sperimentazione dell’introduzione del modello Hub & Spoke calato in alcune realtà organizzative di Mercato Privati.

Il 4 novembre si è concluso l’approfondito confronto fra le Organizzazioni sindacali e l’Azienda che ha indotto le Parti a sottoscrivere un VERBALE DI ACCORDO (cfr. doc. allegato), in cui la F.A.I.L.P. CISAL e le altre OO.SS. hanno dettagliato il sistema di garanzie per i lavoratori coinvolti da eventuali spostamenti a causa dei nuovi CLUSTER che distingueranno gli uffici in maniera diversa dal passato (vedi anche doc. verbale 22 luglio 2020 e Clasup allegati).

Infatti sono previsti 1.021 uffici HUB (con maggiore presidio degli indicatori commerciali ed operativi), mentre la nuova Rete costituita da uffici HUB ed uffici SPOKE si distingueranno per numero di clienti, performance commerciale, potenziale di business, specializzazione.

La rideterminazione dei CLUSTER porterà allo spostamento di una quota di personale, soprattutto fra i lavoratori Quadri di Livello A1 e Livello A2, oltre a qualche centinaio di Livelli B e sulla base dell’analisi della situazione le OO.SS. hanno ottenuto un sistema di regole / garanzie per tutti coloro che dal 1 gennaio 2021 dovranno eventualmente spostarsi (laddove ne ricorreranno i requisiti, si applicheranno le previsioni contrattuali in materia di trasferimento (es. le indennità connesse al trasferimento).

Con riguardo delle ricollocazioni del personale il verbale di accordo del 4 novembre 2020 prevede:

  • per il personale Quadro l’Azienda individuerà ogni opportuna soluzione di riallocazione in ambito provinciale, all’interno di altri uffici postali ovvero in altri ambiti organizzativi MP coerenti con il livello inquadramentale e con le professionalità maturate dai lavoratori;
  • per i livelli B l’Azienda individuerà ogni opportuna soluzione di riallocazione entro 30 Km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza o di domicilio comunicato all’Azienda, qualora diverso dalla residenza, secondo un criterio di maggior favore per il lavoratore ed avendo a riferimento attività coerenti con il livello inquadramentale posseduto ed in linea con le professionalità acquisite, nel rispetto dei requisiti normativi previsti per lo svolgimento delle specifiche attività (es. IVASS, MIFID, ecc.).
    In tutti i casi sopra citati l’Azienda valuterà eventuali istanze volontarie coerenti con le esigenze organizzative.

Nel caso in cui, realizzate le azioni di cui sopra, permanessero ulteriori esigenze di ricollocazione, le Parti concordano che:

  • per il personale Quadro, verrà individuato un UP di cluster coerente con il livello inquadramentale della risorsa, entro 30 Km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza o di domicilio comunicato all’Azienda, qualora diverso dalla residenza, nel quale le risorse svolgeranno attività di supporto al DUP fino all’individuazione di una ricollocazione in linea con i criteri sopra definiti entro il 31.12.2021. All’interno di questa finestra temporale l’Azienda si impegna ad individuare fin da subito, nell’ambito della provincia di assegnazione, soluzioni riallocative coerenti con il livello inquadramentale delle risorse e, qualora non disponibili, a garantire il necessario aggiornamento professionale dei lavoratori che comunque concorreranno, unitamente al restante personale, alla copertura delle esigenze sostitutive temporanee in coerenza con il livello inquadramentale, nonché a provvedere alla formazione professionale degli stessi su altri ruoli, anche extra UP, qualora dovessero emergere specifici fabbisogni;
  • il personale di livello B, verrà temporaneamente impiegato in UU.PP. collocati entro 30 km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza o di domicilio comunicato all’Azienda, qualora diverso dalla residenza e, in coerenza con il livello inquadramentale posseduto e con le previsioni normative vigenti, potrà essere temporaneamente applicato in altri UP per esigenze organizzative/sostitutive ovvero all’interno di Uffici Hub a maggiore complessità per supportare il DUP nello svolgimento delle attività di coordinamento e gestione degli Uffici Spoke nella prima fase di implementazione del progetto. In via residuale ed esclusivamente su base volontaria, il personale di livello B potrà essere assegnato ad attività di sportello entro 10 Km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza secondo un criterio di maggior favore per il lavoratore.

Le provvisorie ricollocazioni sopra descritte potranno essere previste fino al 31/12/2021. Durante tale periodo l’Azienda si è impegnata ad individuare, entro 30 Km dal comune sede di lavoro attuale ovvero dal comune di residenza o di domicilio comunicato all’Azienda, qualora diverso dalla residenza, soluzioni riallocative coerenti con il livello inquadramentale del personale interessato e, qualora non disponibili, provvederà alla formazione professionale dello stesso su altri ruoli, anche extra UP, in linea con le necessarie idoneità normative e/o valorizzando, in coerenza alle previsioni di legge, disponibilità volontarie del personale finalizzate a conciliare aspetti professionali e vita privata. Le Parti si sono date atto inoltre che saranno attivate le necessarie iniziative di carattere formativo finalizzate a rafforzare le professionalità delle risorse interessate.

Dal mese di febbraio 2021 il nuovo servizio di POLIZZE ASSICURATIVE RCA sarà esteso a tutta la clientela di Poste italiane introducendolo gradualmente (a febbbraio in UU.PP. centrali circa 700), a marzo 2021 negli uffici con sala DT e da aprile negli UU.PP con sala MT, con l’obiettivo di procedere entro la fine del 2021 all’attivazione in tutti gli uffici con sala). Ovviamente sono previsti percorsi di formazione per il personale che sarà abilitato ad assicurare tale attività (…ulteriori risorse OSP, di cui 700 da attivare a febbraio 2021 privilegiando la volontarietà, per arrivare a 6000 OSP interessati a settembre 2021. Per le suddette risorse sarà attivato il percorso per l’abilitazione IVASS, nonché le necessarie iniziative di formazione di processo, di prodotto e sulla normativa RC Auto).

Si rammenta che sulla base delle proteste che la F.A.I.L.P. CISAL e le altre OO.SS. hanno formalizzato all’Azienda nei mesi scorsi (anche nell’uso delle apparecchiature predisposte) per quanto concerne il riconoscimento delle banconote sospette di falsità, l’Azienda – nel sottolineare la necessità che gli operatori osservino tutte le cautele e le indicazioni aziendali dettate per la corretta gestione del contante – ha confermato che nelle more della riattivazione dei dispositivi non si procederà a trattenute e/o iniziative di carattere disciplinare nei confronti degli operatori, fatti salvi i casi di recidiva ripetuta e quelli di particolare rilevanza).

In allegato le documentazioni relative alla nuova classificazionedegli Uffici Postali (accordi del 22 luglio e del 4 novembre 2020, nonché le specifiche del nuovo modello Hub e Spoke).

Verbale classificazione_post sperimentazione_4 nov 2020 sottoscritto

Verbale Riclassifica UUPP_22072020     Clasup 22_7_20 Allegato 1

20201104_CLASUP20_Downgrade     20201104_CLASUP20_Upgrade 20201104     _HUB&SPOKE_Elenco UP Hub

 

PROTESTA SINDACALE  PER L’ATTO UNILATERALE AZIENDALE DI RECUPERARE I PERMESSI ART. 34 TRAMITE RITENUTA

Le Organizzazioni Sindacali, hanno inoltrato a Poste italiane una nota di protesta per la decisione operativa di procedere alle trattenute monetarie in busta paga nei confronti dei dipendenti che hanno fruito nei mesi scorsi dei permessi di cui all’art. 34 del CCNL, per i quali la normativa contrattuale prevede la possibilità di effettuarne il recupero nel mese successivo alla loro fruizione.

La situazione pandemica e le difficoltà gestionali aziendali sono dunque ricadute sui lavoratori e le lavoratrici, probabilmente per la difficoltà a concedere  le ore / giornate di recupero che il CCNL consente di usufruire in luogo della decurtazione monetaria impedendo al personale di attuarla.

Infatti, il CCNL che si applica in Azienda all’art. 41 prevede Art. 34 – Permessi. I – Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi,la Società accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi orari, fino ad un massimo di 30 ore annue, da fruire ad ore intere o a frazioni di mezz’ora e da recuperare entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso. II. omissis… III. Nei casi di fruizione dei permessi di cui ai precedenti commi I e II è riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore di permesso da recuperare in permessi retribuiti spettanti in luogo delle festività religiose e civili soppresse ovvero in permessi individuali retribuiti (PIR) di cui all’art. 36 del presente CCNL, entro l’anno di relativa maturazione. Ove il lavoratore non eserciti tale facoltà, le ore di permesso retribuite ed eventualmente non recuperate, potranno essere oggetto di compensazione con le ore disponibili nel conto ore individuale, ove lo stesso risulti attivato.

In concreto l’Azienda avrebbe evitato che i dipendenti potessero accedere all’istituto del recupero dei permessi, mentre le difficoltà della pandemia si sono riversate sui lavoratori e le lavoratrici che avrebbero voluto / potuto chiederlo.

Questo il testo della lettera sindacale unitaria trasmess a Poste italiane: “Roma 27 novembre 2020. Ci è stato segnalato che l’Azienda, con un’iniziativa unilaterale, ha provveduto a effettuare le trattenute a stipendio a tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno fruito nei mesi scorsi dei permessi di cui all’art. 34 del CCNL. Per tali permessi è consentito il recupero nel mese successivo alla fruizione. Appare evidente che la pandemia Covid 19, abbia impedito tale possibilità. Appare quindi incomprensibile come l’Azienda abbia deciso di effettuare dette trattenute in questo mese di novembre, mese tra l’altro deputato alle trattenute fiscali, senza darne alcun preavviso e inibendo ogni possibilità di recupero e/o conversione con altri istituti previsti. Per questi motivi richiediamo un urgente intervento per ripristinare le somme trattenutee valutare opzioni diverse”.
UnitariaPermessiArecupero27NOV2020

Sempre in tema di RECUPERO GIORNATE rammentiamo a tutti i lavoratori e le lavoratrici quanto prevede il CCNL 30.11.2017 nell’Art. 36 sulle FERIE, cioè: “… Comma III. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in
caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto. Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato.
I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione”.