Poste italiane ha reso nota l’opportunità di aderire volontariamente ad essere applicati in regime di CLAUSOLA ELASTICA SPECIALE IN SPORTELLERIA ai sensi dell’art. 23, comma X, del CCNL vigente.

Il 3 febbraio l’Azienda ha pubblicato il comunicato che informa dell’applicazione del regime di cui sopra in alcuni territori, come dall’allegato elenco di sedi interessate, in cui potere concorrere ad essere applicati, qualora ci si trovi in servizio con orario di lavoro PART-TIME ex verticale nelle sportellerie (Operatori di sportello junior/senior).

Il comunicato allegato in calce alla presente notizia segnala la pssibilità di candidarsi entro la giornata dell’otto febbraio attraverso la procedura informatica appositamente disposta dall’Azienda al link specificato.

I requisiti necessari sono di possedere:

• un rapporto a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile e/o annua (part time ex verticale) e che, in virtù dell’articolazione del contratto part time, possano svolgere, nel periodo sopra indicato, prestazione in clausola elastica per almeno 7 giorni consecutivi di calendario;
• la figura professionale di Operatore di sportello junior/senior (ivi inclusi gli Operatori di sportello Promiscuo, Multilingue, Filatelico, Servizi Finanziari e Servizi Postali), DUP Monoperatore, Operatore di Accoglienza e Operatore Corner;
• interesse a svolgere la prestazione in regime di clausola elastica speciale presso la provincia di assegnazione, se presente nell’elenco allegato, e/o presso una diversa provincia del territorio nazionale, anch’essa riportata nell’elenco allegato.

Per opportunità riepiloghiamo quanto prevede l’art. 23 comma X circa la clausola elastica speciale:

Art. 23 CCNL 30.11.2017. Comma X.

Per il personale di Poste Italiane S.p.A. con rapporto di lavoro a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile e/o annua (già “part time verticali”), Azienda e lavoratore possono pattuire per iscritto, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero nel corso di svolgimento dello stesso, una clausola elastica “speciale” riguardante l’aumento della prestazione di lavoro da rendere nei giorni, nelle settimane e/o nei mesi di sospensione dell’attività lavorativa definiti dal contratto individuale.

La prestazione lavorativa aggiuntiva potrà essere resa nella provincia ove è ubicata la sede di lavoro, possibilmente nell’ufficio di applicazione, ovvero nella provincia eventualmente indicata dal lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive della struttura di appartenenza e di quella di assegnazione in regime di clausola elastica; in tal senso, l’Azienda ed il lavoratore possono concordare, in occasione dell’attivazione della clausola, una diversa articolazione oraria rispetto a quella prevista dal contratto di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria. La prestazione lavorativa aggiuntiva resa nella sede di assegnazione in clausola elastica non determina il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio né la corresponsione dell’indennità di trasferta.

 L’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e produttive di durata almeno pari a 7 giorni consecutivi di calendario che possano essere soddisfatte mediante l’utilizzo della clausola elastica “speciale”, potrà contattare – in virtù di un criterio di rotazione su base provinciale il personale part time che svolga le medesime mansioni o le mansioni di pari livello inquadramentale di volta in volta individuate dall’Azienda, che abbia sottoscritto la suddetta clausola elastica e per il quale ricorrano tutte le seguenti condizioni:

 – risulti pienamente idoneo alle modalità di esecuzione delle attività per le quali si renda necessaria l’attivazione della clausola;

– nel biennio solare precedente a quello di attivazione della presente clausola elastica (1 gennaio anno -2 / 31 dicembre anno -1) abbia effettivamente reso la prestazione lavorativa per un numero di giorni almeno pari all’85% della prestazione pattuita nel proprio contratto di lavoro; sono equiparate all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa le giornate di ferie, festività soppresse e PIR, le assenze a titolo di permesso studio, malattia connessa alle gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL e/o al ricovero ospedaliero ovvero riconducibile a terapie salvavita debitamente certificate, i periodi d’infortunio sul lavoro riconosciuti dall’INAIL, quelli di congedo di maternità, ivi inclusi gli eventuali periodi di interdizione anticipata e/o posticipata nonché quelli di congedo parentale.

L’elenco provinciale del personale interessato a svolgere prestazioni lavorative in regime di clausola elastica “speciale” sarà ordinato sulla base dei seguenti criteri, declinati in ordine di priorità: 1. anzianità aziendale; 2. anzianità anagrafica.

L’Azienda contatterà la risorsa, come sopra individuata, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Il lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e, nel caso di formale accettazione, sarà tenuto a tutti gli effetti di legge e di contratto ad effettuare la prestazione per il periodo previsto.

 L’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative in regime di clausola elastica “speciale” di cui al presente comma determina il riconoscimento della normale retribuzione oraria nonché di una maggiorazione pari all’8% della retribuzione globale di fatto. Tale importo deve intendersi comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi e normativi diretti, indiretti, immediati e/o differiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie) nonché sul TFR. Fermo restando che la complessiva remunerazione di cui al presente comma è corrisposta solo per le giornate di effettivo lavoro, le Parti convengono che il lavoratore che, per qualsivoglia motivo, non renda effettivamente la prestazione lavorativa non avrà diritto alla retribuzione e alla maggiorazione previste per le attività rese in clausola elastica.

Nelle ipotesi in cui la mancata prestazione in regime di clausola elastica sia riconducibile ad eventi indennizzati dagli istituti previdenziali ed assistenziali, al lavoratore sarà corrisposta – al ricorrere dei relativi presupposti – la sola indennità riconosciuta dai suddetti enti, senza alcun onere a carico dell’Azienda.

L’Azienda potrà recedere dall’accordo di clausola elastica “speciale” qualora, nel corso dello svolgimento delle relative attività, sopraggiungano eventi – ad eccezione di quelli indennizzati dagli istituti previdenziali e assistenziali – che determinano l’impossibilità di rendere la prestazione, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle prestazioni per le quali si è resa necessaria l’attivazione della clausola.

In caso di comprovate ragioni di carattere familiare e/o personale, il lavoratore che abbia accettato di svolgere prestazioni lavorative in regime di clausola elastica “speciale” potrà recedere dall’accordo con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

La prestazione aggiuntiva resa ai sensi del presente comma non può determinare il superamento del limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90% della

Comunicato Clausola Elastica Speciale_ MP_marzo-maggio 2021_DEF[1]

Elenco_Province_clausolaElasticaSpeciale-MP

 

POTENZIAMENTO APERTURE / TURNAZIONI UFFICI POSTALI

L’Azienda ha comunicato un nuovo elenco di uffici postali che dal 15 febbario 2021 sarà interessato ad un rafforzamento dell’offerta alla clientela (doppia turnazione) con la riapertura del turno pomeridiano per 39 UU.PP. (cfr. “ripristino DT” nel file allegato); in particolare si tratta di ripristinare l’offerta su 6 giorni lavorativi in 145 UU.PP. (cfr. “riapertura a 6 gg” nel file allegato), di aumentare le giornate di apertura per 91 UU.PP. (cfr. “potenziamento gg” nel file allegato), della riapertura di 28 UU.PP. (cfr. “riapertura UP” nel file allegato), il cui elenco pubblichiamo in calce.

Elenco UP potenziamenti dal 15 febbraio 2021