L’undicesima Commissione del SENATO della Repubblica (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) sta esaminando il DDL relativo all’istituzione dell’ASSEGNO UNICO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI, cioé la conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n.79.

Abbiamo già trattato l’argomento in una nostra precedente NEWS, ma raccogliamo quanto emerso nell’ultima audizione del Presidente dell’INPS alla suddetta Commissione e cioé che le DOMANDE di riconoscimento dell’ASSEGNO TEMPORANEO per i figli  decorreranno dal 1 luglio fino alla fine del mese, ovviamente attraverso le modalità ON LINE che l’INPS sta predisponendo, oppure attraverso i Patronati sindacali (per quanto concerne la nostra Confederazione l’ENCAL).

Riprendendo l’argomento da dove lo avevamo lasciato ribadiamo che trattasi della nuova misura dell’ASSEGNO UNICO FAMILIARE a sostegno delle famiglie che sarà riconosciuto per ciascun figlio minore collegando il relativo importo all’I.S.E.E. del nucleo familiare, però si tratta di una misura che prenderà avvio dal 2022, nel frattempo dal mese di LUGLIO 2021 un intervento legislativo “ponte” D.L. 8 Giugno 2021, n. 79 farà scattare comunque il riconoscimento dell’ASSEGNO UNICO per coloro che ne faranno domanda all’INPS  dal 1° luglio 2021. Si va dai 217,00 euro per ciascun figlio minore in caso di nuclei familiari con almeno tre figli e l’I.S.E.E. fino a 7.000 euro proseguendo via via con importi decrescenti ed in caso di I.S.E.E. superiore a 50.000 euro corrisponderebbe l’azzeramento dell’assegno. Gli importi dell’assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Per fare alcuni esempi, come riporta la tabella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 135 dell’8 giugno 2021(Individuazione soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori):

Una famiglia con reddito I.S.E.E. di 17.000 euro percepirà per ciascun figlio minore (fino a due figli) 79,4 euro al mese che diventeranno 103,4 euro in caso di nuclei familiari con tre figli.

Una famiglia con reddito I.S.E.E. di 20.000 euro (fino a due figli) beneficerà di un assegno mensile di 73,00 euro che diventeranno 95,1 euro in caso di nuclei familiari con tre figli minori.

L’importo dell’assegno unico per ciascun figlio decresce con l’innalzamento dell’I.S.E.E. del nucleo familiare (in caso di I.S.E.E. intorno ai 25.000 euro l’assegno unico per ciascun figlio si aggirerebbe intorno a 62 euro (nuclei con due figli) e gli 81 euro (nuclei con tre figli).

Per ottenere il beneficio occorrerà la cittadinanza italiana/permesso di soggiorno permanente/soggiorno lungo per lavoro se cittadini U.E., inoltre pagare le tasse ed essere residenti in Italia da almeno due anni, con contratto di lavoro di almeno sei mesi. La misura economica di sostegno alle famiglie è stata prevista dal D.L. 79 dell’8 giugno 2021(Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori).

E come già detto le domande di riconoscimento dell’assegno potranno essere inoltrate dal prossimo 1 luglio.

In calce riportiamo l’Atto su cui si stanno confrontando i membri della Commissione deputata a trasformare l’attuale D.L. 79/2021 in futura Legge. Infatti la pertenza del mese di luglio della nuova misura di sostegno alle famiglie ha costituito un intervento ponte per i mesi che mancano a gennaio 2022 data di decorrenza presunta della nuova legge.

Frattanto, per quanto concerne l’ASSEGNO per i nuclei familiari A.N.F. sono note la nuove misure in decorrenza dal mese di luglio (vedi allegato in calce).  Così, recita il messaggio INPS 2331 del 17 giugno 2021 che affronta l’argomento della rivalutazione degli A.N.F.: “… i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Ciò premesso, con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 1. Rivalutazione dei livelli reddituali e maggiorazioni. Alla luce delle disposizioni vigenti in materia sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura relativi all’assegno per il nucleo familiare. Pertanto, al presente messaggio si allegano le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. Inoltre, le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall’Istituto comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali. 2. Presentazione della domanda. Si comunica che i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022″.

ddl 2267__361234

Tabelle-importi Assegno Unico Luglio 2021-e-isee-1

Scheda Failp 2021 Assegno Unico figli minori

TabelleAssegnoNucleoFamiliare1lug2021

 

ANTICIPO PAGAMENTI ASSEGNO PENSIONISTICO INPS DI LUGLIO 2021, SI PARTE DAL 26 GIUGNO

Le pensioni Inps del mese di luglio saranno, come di consueto nel periodo pandemico Covid, anticipate mediante lo scaglionamento dei percipienti in caso di riscossione in contanti presso gli Uffici Postali, laddove dovranno continuarsi ad osservare le prescrizioni anti-pandemiche disposte nell’arco temporale interessato.

Il nuovo calendario delle riscossioni è il seguente partendo dall’iniziale del cognome del percipiente:

  • C – D ritiro nella giornata di sabato 26 giugno;
  • E – K ritiro nella giornata di lunedì 28 giugno;
  • L – O ritiro nella giornata di martedì 29 giugno;
  • P – R ritiro nella giornata di mercoledì 30 giugno;
  • S – Z ritiro nella giornata di giovedì 1 luglio.

Come sempre gli interessati osserveranno le precauzioni anti covid 19 che potranno essere aggiornate, comunque mantenendo sempre l’igienizzazione delle mani, la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri ed attendendo quindi il proprio turno all’esterno degli uffici per evitare assembramenti in luogo chiuso. Poste italiane, come sempre consente di potere percepire gli assegni pensionistici attraverso le diverse modalità previste dagli strumenti finanziari di bancoposta (libretti postali, condi correnti postali, ecc…