L’argomento delle PENSIONI è all’ordine del giorno, perché in “manutenzione” da parte del Governo. Giova quindi fare il punto della situazione, almeno sulle certezze attuali e solo a titolo informativo per quanto potrebbe accadere nel caso in cui il Parlamento approvi senza modifiche il testo presentatogli della legge di bilancio 2022.

Nel sito web dell’INPS una scheda fornisce il quadro esaustivo dei traguardi necessari per conseguire il trattamento della PENSIONE, sia ordinaria, o anticipata e per   alcune categorie particolari di lavoratori (mansioni usuranti, gravose, ecc…), da vedere il documento in calce.

Inoltre, tenuto conto del dibattito sulle pensioni ancora in corso e di quanto avrebbe deciso il Governo con l’ultimo documento di Bilancio del paese, si potrebbe aggiungere che: A decorrere dal 1° gennaio 2023 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non saranno ulteriormente incrementati per la “speranza di vita” [decreto MEF 27 ottobre 2021], dal che ne consegue che ciò varrà praticamente almeno per il biennio 2023/2024).

Il D.D.L. Bilancio 2022 pare che affronterà alcune questioni fra cui l’avvio a carattere sperimentale di una QUOTA 102 (requisiti anagrafici di 64 anni di età e 38 di contribuzione versata), che resterebbe valida almeno per l’intero 2022, destinata a sostituire la “Quota 100” ora in vigore fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, resteranno comunque prorogate l’OPZIONE DONNA e l’A.P.E. sociale.

(Oggi le lavoratrici, per avere l’Opzione donna devono possedere alcuni requisiti pensionistici ed anagrafici: il requisito contributivo è pari a 35 anni, mentre l’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti deve essere pari o superiore a 58 anni e gli stessi devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2020. La pensione viene liquidata calcolandola integralmente con il “Sistema contributivo“. Il dettaglio su quanto potrà accadere nel 2022 è leggibile nel Capo II Pensioni (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata), all’Art. 23 della bozza di Legge di Bilancio 2022 ora in Parlamento che recita il nuovo limite temporale (… in sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022).

Comunque, sul futuro dell’impianto previdenziale del paese ai fini del trattamento ordinario pensionistico è aperta la discussione e la trattativa fra tutte le componenti sociali interessate, oltreché della politica.

C’è da ribadire che con l’aria che tira, per i giovani e quanti si trovano incastrati nell’impianto di calcolo delle pensioni con il sistema “Contributivo”, oppure “Misto”, non ci sono altre prospettive che ASSICURARSI UNA PENSIONE INTEGRATIVA COMPLEMENTARE al trattamento ordinario dell’INPS, che resterà tagliato ed inadeguato al costo della vita rispetto alle cifre in vigore per coloro che hanno mantenuto il sistema di calcolo “Retributivo”.

Tutti i lavoratori che sottoscrivono un contratto di lavoro, all’atto del loro ingresso in Azienda, sono tenuti a firmare il modello di destinazione del proprio T.F.R. (Trattamento di fine rapporto), scegliendo se destinarlo ove presente al Fondo Pensione Negoziale (nel caso postale FONDOPOSTE), oppure di lasciarlo in Azienda (vedasi i dettagli successivi).

“…Entro 6 mesi dalla prima assunzione, il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo in via definitiva a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), aderendovi, oppure, lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare. La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata. In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “tacitamente” al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa…” Per saperne di più sulla PREVIDENZA INTEGRATIVA visitate il sito web della COVIP (Commissione di Vigilanza Fondi Pensione) all’indirizzo https://www.covip.it/ nella sezione dedicata al cittadino, dove è presente il documento aggiornato sui dati dei Fondi Pensione complementare), oppure quello di FONDOPOSTE all’indirizzo web  https://www.fondoposte.it/

In allegato la scheda dell’INPS con le regole pensionistiche attuali e la nostra “NEWS” integrale.

Tabella Inps_requisiti_prestazioni_anno_2021          Scheda Failp Pensioni oggi_domani