A qualche mese dalla data d’inizio del percorso di politiche sociali di assistenza e sostegno ai lavoratori ed alle famiglie, volute dal Governo Draghi, ci sono ancora effetti determinati dalle decisioni assunte attraverso i decreti legge e le successive loro conversioni in Legge: parliamo dei c.d. Decreti Aiuti e delle disposizioni attuative succedutesi.

In particolare, vanno ricordati :

Il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 ( nell’Art. 31 ha previsto indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti esonerata da oneri fiscali e previdenziali, con decorrenza giugno 2022 ed entrando nei dettagli:

  • indennità una tantum 200 euro per i titolari di trattamenti pensionistici con la mensilità di luglio 2022, di cui all’Art. 32 (allargata ad altri soggetti beneficiari);
  • buono, fino a 60 euro a studenti e lavoratori (Art.35) da utilizzare per acquistare, fino al 31 dicembre 2022, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, per le persone fisiche titolari di reddito fino a 35.000 euro.
  • indennita’ per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale nell’Art. 2 bis (Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e’ attribuita un’indennita’ una tantum pari a 550 euro. L’indennita’ puo’ essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore); perfezionata attraverso la circolare applicativa dell’Inps

Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022, n. 142 che ha previsto ulteriori misure di sostegno per i lavoratori e le famiglie:

  • allargamento dell’indennità una tantum di 200 euro di cui sopra ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 (Art. 22), che fino alla data di entrata in vigore del ”Decreto Aiuti” non hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS; ed ai pensionati di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria (pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione) con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (invece di giugno 2022);
  • Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 (Art. 21): in via eccezionale, è prevista l’anticipazione al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021. Inoltre, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilità, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità, di 2 punti percentuali;
  • il parziale esonero dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (Art. 20): per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022), è incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (nell’art. 18 ha previsto l’indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti con retribuzione mensile imponibile (esclusi quelli con rapporto di lavoro domestico) nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, riconosciuta attraverso i Datori di lavoro con le competenze del mese di novembre stesso, purché tali lavoratori non siano titolari dei trattamenti di cui  all’art. 19 commi 1 e 16  del D.L. (i lavoratori devono dichiarare previamente di non essere titolari dei trattamenti citati nei due commi che prevedono –  Art. 19 comma 1. 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu’ trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche’ di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro e Art. 19 comma 16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e’ corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennita’ una tantum pari a 150 euro.

La circolare INPS 13 ottobre 2022, n. 115

illustra le istruzioni amministrative ed i requisiti previsti per inoltrare domanda dell’indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. La misura è riconosciuta a condizione che il lavoratore sia stato titolare nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. È possibile richiedere l’indennità entro il 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio online dell’INPS Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistichee selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

La circ. n. 116 del 17.10.2022

contiene le istruzioni applicative sull’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti ter (articolo 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144), cioé l’indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, anche somministrati, ad esclusione di quelli domestici, in possesso dei requisiti (retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538 euro, anche in presenza di copertura  figurativa parziale).

In allegato una comunicazione sindacale della FAILP CISAL evidenzia gli effetti del recupero delle contribuzioni di cui alla legge 21 settembre 2022 n. 142 che produrrà incrementi dell’1,2 per cento nelle prossime buste paga dell’anno ai lavoratori dipendenti (cfr. doc. allegato).

Volantino decontribuzione 2022