contratto

Una sentenza (5179 del 5 marzo 2014) della Corte di Cassazione ha ritenuto che il licenziamento di un lavoratore dipendente che ha trasmesso documenti aziendali dell’ufficio al suo difensore non può legittimarne il licenziamento. L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (l.300/1970) sancisce che ogni apparecchiatura di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possa essere installata soltanto previo accordo preventivo con le rappresentanze sindacali dell’azienda, in mancanza di tale accordo il divieto dell’installazione permane fino alla pronuncia dell’Ispettorato del Lavoro, cui l’azienda stessa deve ricorrere per ottenere l’autorizzazione.