Il decreto autorizza quindi l’INPDAP a prelevare dallo stipendio per i dipendenti in servizio un’aliquota contributiva pari allo 0,35% della retribuzione, mentre l’aliquota applicabile ai pensionati è pari allo 0.15% dell’ammontare lordo della pensione. 

L’obbligo del versamento decorre dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato regolamento (pubblicato nella G.U. del 10/04/2007 n. 83), salvo che entro questo termine non venga comunicato all’INPDAP la volontà contraria del lavoratore/pensionato; vige quindi la regola del cosiddetto silenzio-assenso. 

Alla luce di quanto sopra partecipato appare evidente che l’applicazione del disposto Decreto assume una caratteristica di un inutile e peraltro gravoso onere a carico dei lavoratori e dei pensionati, avendo gli stessi l’opportunità, in quanto iscritti all’IPOST, di usufruire senza oneri aggiuntivi di prestazioni e servizi similari.         

Pertanto riteniamo utile suggerire di comunicare la propria volontà contraria alla iscrizione d’ufficio alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” dell’INPDAP compilando  la lettera allegata e spedirla entro il 30 settembre p.v. tramite raccomandata a.r. all’INPDAP stesso e per conoscenza  all’IPOST.