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A PROPOSITO DI CONTENZIOSO E SISTEMI ASSUNZIONALI

Ci sono questioni su cui il sentire comune non si sposa con i dispositivi normativi in vigore, vecchi o nuovi che siano, né i Governi degli ultimi anni si sono dati benché la minima briga di risolvere annosi problemi: fra questi ci sono da annoverare gli incidenti di percorso relativi alla cosiddetta successione dei contratti a termine e la problematica dell’ex “Buonuscita” dei dipendenti di Poste italiane, il cui rapporto di lavoro – senza soluzioni di continuità – è transitato dalla vecchia gestione “statale” dell’Azienda Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni a quella dell’Ente Pubblico Economico Poste e successivamente alla sua trasformazione in s.p.a.

Un’altra questione che tiene vivo il dibattito (trattasi di equità oppure no ?) è quella dei principi della presunta violazione normativa dei rapporti di lavoro, nei casi della successione dei contratti a termine, cui fanno sempre più ricorso le aziende private nella massima autonomia ed autodeterminazione, in ciò facilitati dalle norme introdotte dai Governi della Destra e successivamente attraverso il Jobs Act.

In Poste italiane sono ancora pendenti cause di lavoro collegate alle tematiche relative al contenzioso sulla nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra lavoratori ricorrenti (ex CTD o lavoratori temporanei e la stessa azienda), in tutti i casi il principio di fondo che muove il ricorrente ad iniziare il contenzioso è la speranza di potere ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato (ma oggi la normativa determinerebbe il pagamento di un importo economico a titolo di risarcimento del danno subito).

Il punto di vista datoriale è sempre quello di potere avere mano libera nelle scelte gestionali (sistema delle assunzioni in caso di necessità) e quello diffuso fra i lavoratori e comuni cittadini non occupati di potere ottenere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Negli anni sessanta, settanta, ottanta c’era la prevalente speranza di potere partecipare ad un pubblico concorso per essere assunti nelle Poste, Ferrovie, ecc… (gestione statale), ma la liberalizzazione dei rapporti di lavoro che ha determinato maggiore autonomia datoriale e la creazione delle agenzie di lavoro private (fallimentare il sistema dei Centri pubblici per l’impiego) ha innestato più flessibilità ed indeterminatezza nel lavoro, minando la prospettiva di un lavoro a tempo indeterminato, in cambio della flessibilità nell’impiego.

Con l’avvento del cosiddetto Jobs Act (Legge 81/2015) il nuovo sistema della “Disciplina organica dei contratti di lavoro” ha fatto diminuire drasticamente i casi in cui è possibile ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l’avvio del contenzioso legale avverso un datore di lavoro (nuovo sistema sanzionatorio). C’è perfino una pronuncia della Corte Costituzionale in merito alle violazioni sui contratti a termine ed è la SENTENZA 214/2009 GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE (vedi stralcio allegato)

(sentenza Cassazione civile sez. VI, del 20.4.2015 n. 7945 con riferimento a contratto di lavoro acceso nel 2001)…  nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non era riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine doveva considerarsi legittima se l’enunciazione della esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere della specificazione della ragioni stesse – risultava integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentivano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità; che con riferimento alla sostituzione di lavoratori nel periodo estivo era legittima la previsione operata dalla contrattazione collettiva la quale aveva già considerato ricorrente la necessità, nel periodo in questione, di assumere personale per sopperire all’assenza di quello in congedo, ragione per cui non era necessaria la indicazione nominativa del lavoratore sostituito né la allegazione e la prova dell’esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad essa, con l’unico limite del rispetto della clausola di contingentamento…).

Sentenza C.C. 114_2009_Lavoro a termine

 

A PROPOSITO DELLA BUONUSCITA DEI LAVORATORI POSTALI

L’altro tema del sentire comune che sposa l’inadeguatezza della norma di diritto è quella del blocco della Buonuscita dei lavoratori dipendenti di Poste italiane transitati dal sistema del rapporto di lavoro pubblico (statale) a quello privato, statuito dalla Legge 71/1994. Il provvedimento ha, tra l’altro, previsto che, a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l’ente provvedesse l’Istituto postelegrafonici (oggi soppresso con subentro dell’Inps nelle sue funzioni), applicando la normativa prevista per il personale statale.

Sulla questione, che ritorna anno dopo anno con le nostre sacrosanti proteste, iniziative e risposte (anche attraverso interrogazioni parlamentari e risposte degli Organi istituzionali) forniamo un riscontro attraverso il documento allegato (vedi stralcio iniziative e risposte ad interrogazioni parlamentari).

Risposta ad interrogazione su Buonuscita dipendenti postali

 

UN RECENTE DECRETO MINISTERIALE CHIARISCE MODALITA’ DELL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DELLA REPERIBILITA’ NELLA FISCALIZZAZIONE DELLE MALATTIE; LA CIRCOLARE INPS

Il 7 giugno l’INPS ha emanato la circolare interna che chiarisce obblighi, comportamenti e modalità delle esclusioni dall’obbligo della reperibilità in caso di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Dopo l’avvenuta pubblicazione del decreto del ministero del lavoro 11 Gennaio 2016 è dunque subentrata la circolare INPS cui tutti si dovranno uniformare: Imprese, Datori di lavoro, Medici fiscali e di Base e gli stessi lavoratori che potranno usufruire, nei casi di malattia e patologie previsti, della rimozione dell’obbligo di rimanere in casa e restare reperibili dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, per gli eventuali controlli di malattia.

Adesso lavoratori e lavoratrici del settore privato potranno evitare di farsi trovare a casa per i controlli della malattia (inutili, invadenti ed a volte vessatori per talune gravi patologie) in taluni casi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
  • siano affetti da malattie gravi che richiedono cure salvavita (inclusi i malati affetti da insufficienza renale sottoposti a dialisi, i malati oncologici o sieropositivi);
  • siano stati colpiti da infortuni sul lavoro;
  • siano affetti da malattie per le quali un’apposita commissione medica ha riconosciuto la causa di servizio;
  • abbiano già effettuato la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico;

La circolare dell’INPS specifica la lista di riferimento relativa alle situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero dalle fasce di reperibilità:

– sindromi vascolari acute con interessamento sistemico – emorragie severe / infarti d’organo – coagulazione intravascolare disseminata e – condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia – insufficienza renale acuta – insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, – insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici – cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto – gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato – intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.) – ipertensione liquorale endocranica acuta – malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto – malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso – neoplasie maligne, in: trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento radioterapico – sindrome maligna da neurolettici – trapianti di organi vitali – altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale – quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie

 Si può procedere all’esclusione dalla reperibilità anche per l’invalidità che deve avere determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento, solo se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia sia sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67% (vedi elenco delle patologie ricomprese nella fascia)

Nei casi specifici sopra indicati spetterà agli organi dell’INPS, sulla base degli indirizzi operativi emanati con la circolare n. 95 / 2016 evitare di inviare il medico di controllo per l’accertamento della malattia di un o una dipendente, mentre il medico di base che ha in cura lo stesso lavoratore / lavoratrice viene chiamato preventivamente a valorizzare espressamente l’apposito campo presente nella “certificazione telematica di malattia” che spedisce all’INPS, indicando che trattasi di “terapie salvavita” / “invalidità” (attualmente sono queste le situazioni che l’INPS ha riconosciuto ai fini dell’esenzione dall’obbligo di reperibilità). In caso di certificato redatto in via residuale con modalità cartacea, il medico deve attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza relativa all’esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.

In calce pubblichiamo le note di riferimento…

Circolare INPS 95 07.06.16_Linee guida esoneri reperibilità

Decreto Ministeriale per esoneri visite mediche