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I primi mesi dell’anno sono quelli caratterizzati da una costante pressione aziendale nella richiesta rivolta ai lavoratori di effettuare la programmazione annuale delle ferie.

A ciò si accompagnano spesso dubbi interpretativi circa l’obbligo o meno di effettuare tale programmazione, che costringerebbe ciascun lavoratore a mettere nero su bianco un PIANO FERIE di difficile realizzazione, dal momento che nessuno potrebbe anticipare i bisogni che possono crearsi in ogni famiglia nell’arco di 12 mesi.

Da ciò la necessità di trovare punti di equilibrio fra l’interesse datoriale a soddisfare le proprie esigenze organizzative ed il rispetto del DIRITTO DEI LAVORATORI a potere fruire di adeguati periodi di riposo – anche per le esigenze familiari – rispettando i canoni basilari della legislazione che ruota intorno al capitolo FERIE del rapporto di lavoro.

Una richiesta aziendale di effettuare la programmazione annuale delle giornate di ferie, secondo un orientamento di massima che potrebbe subire successivi cambiamenti in correlazione con le eventuali sopraggiunte necessità dei lavoratori, può avere un fondamento: comunque è  meglio rispondere e non tacere lasciando alla parte datoriale, nel silenzio degli interessati, l’onere di attribuire giornate di ferie secondo la modalità cosiddetta “d’ufficio”. In ogni caso a ciascun lavoratore conviene indicare per tempo le giornate entro cui effettuare eventualmente i periodi continuativi di ferie nell’arco estivo ed invernale (dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 gennaio al 15 aprile). Contestualmente la parte datoriale, per le sue esigenze organizzative, non dovrebbe considerare necessario un eccessivo frazionamento delle ferie individuali di ciascun lavoratore, imponendo l’esclusione di periodi/giornate considerati – non a ragione – di alto traffico, poiché Poste italiane possiede un numero di dipendenti in grado di gestire adeguate turnazioni in ogni ambito aziendale; ovvio che le date indicate costituirebbero un orientamento di massima entro cui effettuare cambiamenti, in ragione delle successive e sopravvenute esigenze.

Quali i punti fondamentali relativi alle FERIE in termini di DIRITTO? La fonte più vicina ai lavoratori di Poste italiane è ovviamente quella del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO che affronta il tema FERIE nell’art. 36 (CCNL 14 aprile 2011) cui va accostato l’art. 37 (Giorni festivi) insieme agli articolati che disciplinano i “Permessi” e le “Aspettative” (Artt. 34 e 35).

Circa le FERIE, il punto centrale su cui le parti interessate, datore di lavoro e prestatore d’opera, devono trovare convergenze è il sacrosanto rispetto di ciascun lavoratore a “ricevere soddisfazione alle sue esigenze psicologiche fondamentali, per potere partecipare più incisivamente alla vita familiare / sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse stesso del datore lavorativo, accompagnando a ciò il corrispettivo della prestazione lavorativa dovuta, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell’impresa”.  Queste parole e concetti sono stati dettati dalla Corte di Cassazione in Sezioni Unite con sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998, ciò che diventa “FONTE DI DIRITTO”.

Al datore di lavoro compete la necessità di organizzare l’impresa assicurando i servizi nel tempo, conciliando tale esigenza con il rispetto delle aspettative espresse dai lavoratori di usufruire di adeguati periodi di FERIE nell’arco dell’anno.

Dunque rimane centrale il tema di fare conoscere in tempi adeguati al datore di lavoro le proprie esigenze di “lavoratori” rispetto alle FERIE, permettendogli di conciliarle con quelle organizzative dell’impresa: a sua volta lo stesso datore di lavoro è chiamato a fare conoscere ai lavoratori prestatori d’opera i periodi stabiliti per le FERIE, nel rispetto – quanto più possibile – delle esigenze individuali da essi stessi espresse.

Quanto premesso corrisponde al bisogno di una leale, virtuosa ed onesta collaborazione fra le Parti, volta ad ottenere con  tempistiche adeguate la massima soddisfazione possibile circa le rispettive necessità.

E come espresso in una sentenza della Cassazione civile n. 28428 del 19 dicembre 2013: “L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda”.

Il CCNL di Poste italiane (art. 36) riprende i concetti sopra espressi tanto che riporta:

” … VI. II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno. VII. In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo stesso, la Società medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute dall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio. VIII. La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno ‑ 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio – 15 aprile“.

Quanto sopra è stato tradotto da Poste italiane in policy aziendali denominate “Assenze dal Lavoro” che nel tempo hanno subito adeguamenti, auspicabilmente – riteniamo – nel rispetto della legge e dei dispositivi contrattuali.

In ogni caso ribadiamo quali sono le LEGGI  che riprendono il tema delle FERIE nel LAVORO, cioè rispettivamente:

la Costituzione italiana art. 36 comma 3. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”;

l’art. 20109 del Codice Civile. “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso”;

l’art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003. “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo’ essere sostituito dalla relativa indennita’ per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita’ di regolazione”.

il CCNL di categoria del 14 aprile 2011. Rispettivamente gli art. 36 (Ferie) e 37 (Giorni festivi), tenendo conto che le ex festività soppresse di fatto seguono conseguono l’ordinamento delle ferie “a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all’anno. Tali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nell’anno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero fruite entro detto termine, l’Azienda provvederà ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore nell’anno medesimo”).

In conclusione assumono particolare rilevanza i comportamenti corretti fra le parti  che consentano di stabilire periodi di FERIE rispettosi dei dettati normativi e la soddisfazione dei lavoratori e dell’impresa chiamata ad adeguate turnazioni (intervalli feriali possibilmente continuativi e non l’eccessiva frammentazione delle giornate di ferie – fatte salve, ove esistenti, tali scelte da parte degli stessi lavoratori). Ed in ogni caso il puntuale rispetto dell’informazione preventiva atta a consentire a ciascun lavoratore di potere organizzare i propri periodi di riposo psicofisico e soddisfare le esigenze familiari.