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Il Part Time in Poste italiane è attualmente regolato dall’art. 23 del contratto collettivo nazionale di categoria dell’14 aprile 2011.

Si tratta della possibilità offerta a tutti i dipendenti di trasformare volontariamente il loro contratto in essere a tempo indeterminato, in part-time per la durata di un tempo definito o a tempo indeterminato.

Annualmente Poste italiane ha anche offerto incentivi alla trasformazione del contratto individuale dal tempo pieno, a quello a tempo parziale per periodi predeterminati, regolandoli secondo le proprie esigenze, e tenendo ovviamente conto di ciò che prevede l’articolato contrattuale (es. anno 2016).

Per chi fosse interessato al Part-Time, materia su cui è in corso il confronto fra le OO.SS. e l’Azienda nell’ambito del rinnovo del CCNL, ecco quali sono le attuali previsioni regolamentari dell’art. 23 sopra accennato:

  1. La prestazione individuale è determinata consensualmente tra le parti e non può essere, in ragione d’anno, inferiore a 900 ore o superiore a 1300 ore. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, le predette prestazioni possono essere, nell’ambito del secondo livello di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte ovvero ampliate.
  2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale, verticale e misto ai sensi del D.Lgs. 61/00 e successive modifiche e integrazioni.

A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può articolarsi:

  • con presenza giornaliera su tutti i giorni della settimana;
  • con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana;
  • con presenza articolata nel corso dell’anno anche limitatamente ad alcuni periodi di esso;
  • con presenza in alcuni giorni dell’anno per tutti i giorni della settimana o in parte di essi.
  • Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base regionale complessivamente il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo livello di contrattazione.

I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata.

  • Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la Società, anche con riferimento a quanto contenuto nell’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011, favorirà, nell’ordine, ai fini della precedenza nell’accoglimento e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le domande avanzate dai lavoratori nei seguenti casi:
  • gravi motivi personali o familiari (ad es. dipendenti portatori di handicap grave, genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, dipendenti con familiari o affini entro il secondo grado affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL);
  • lavoratrici madri di figli di età compresa tra uno e tre anni;
  • necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni;
  • oggettive e rilevanti esigenze di cura di genitori e/o altri familiari entro il secondo grado;
  • lavoratori-studenti.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei modi previsti dalla legge, i lavoratori affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL, nonché i dipendenti che accedono a programmi terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente CCNL, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e, in caso di richiesta, alla trasformazione nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata comunque non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa durata.

Richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.

In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell’ambito del livello di inquadramento di appartenenza.

Alcuni esempi di Part Time, ovviamente regolati sulla base della caratteristica funzionale di ciascun settore di lavoro, possono essere le articolazioni orarie, settimanali, plurisettimanali, oppure mensili, che l’azienda considera proponibili per le esigenze di lavoro, contemperando l’eventuale proposta del dipendente che volontariamente chiede di accedere all’istituto.

Sempre sul piano della regolazione delle risorse umane in Poste italiane possiamo citare ad esempio la possibilità di ricevere un incentivo che l’azienda offre a chi vuole accedere all’esodo volontario in cambio di una incentivazione economica (occorre prendere contatto con il responsabile risorse umane competente per territorio). Una nota aziendale del 2016 così recita: Nell’ambito dei consolidati rapporti relazionali ed impegni reciproci nonché in conformità del sistema contrattuale di informazione e consultazione di cui all’art.4 del vigente CCNL, l’Azienda comunica l’avvio immediato di un piano esodi, finalizzato ad agevolare gli ordinari processi di turn-over. In relazione a tale piano, l’Azienda si impegna a riconoscere, irrevocabilmente, un trattamento di incentivazione all’esodo, secondo la prassi consolidata, per un numero di almeno 3.800 (tremilaottocento) lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2018”.

Il capitolo del Part – Time è stato oggetto nel tempo di diversi accordi fra le parti sociali (Governo – Sindacati) e dello stesso dialogo sociale europeo.

Una delle ultime annotazioni in materia è costituita dal decreto legislativo n. 61/2000 e dal decreto legislativo n. 81/2015 e dall’attuale Jobs Act, ovvero le altre norme che sono intervenute nel tempo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; in ultimo c’è da notare quanto previsto dalle varie sentenze che hanno esaminato casi di “liti” aventi connessioni con il part-time.

Ad esempio le Sentenze della Cassazione in materia di Part Time: “Cassazione civile  n. 6087/Nov/2016, 19269/Apr/2017, n. 22925/Sett/2017, ecc…

Attualmente le risorse presenti in Poste italiane con contratti di lavoro del tipo PART-TIME ammontano a circa 9.000 di cui 5.300 a carattere volontario. La F.A.I.L.P. Cisal è impegnata a trovare soluzioni per consentire che l’azienda attui cicli di conversione dei contratti di lavoro Part-time determinati da vincoli non dipendenti dalla volontarietà espressa dalle risorse.

La F.A.I.L.P. Cisal con le altre OO.SS. (cfr. doc. allegato) ha inviato a Poste italiane una nota che richiama alcune problematiche sul Part-Time: “La Suprema Corte di Cassazione, con recente sentenza del 2 agosto 2017, ha dichiarato discriminante l’attuale sistema di calcolo della retribuzione operato da Poste Italiane nei confronti del personale Part-Time. La Corte, in sostanza, impone con detta pronuncia l’utilizzo del medesimo dato base con il quale è calcolata la retribuzione riferita al lavoro a tempo pieno (orario teorico convenzionale) e non prendendo a riferimento le ore mensili effettivamente lavorate da ciascun dipendente a tempo parziale”.

 

Nota unitaria sindacale sul PART TIME_7 11 2017

Cassazione 19269-2017-PartTime

Cassazione Civile 29_9_2017 N.22925

Cassazione Civile Sentenza 6087-Nov-2016

Decreto-Intermin-13-apr-2016-incentivi-part-time-prossimita-pensionamento

Domanda Part time Poste