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INTERVENTI DELL’AUTORITA’ DI REGOLAMENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI NEL SERVIZIO POSTALE, LIMITI RECAPITO PER INDIRIZZI INCOMPLETI E LE CIFRE DEL SERVIZIO PUBBLICO POSTALE IN ITALIA

A proposito del mancato recapito degli oggetti con l’indirizzo incompleto c’è stata una recente pronuncia a seguito di un’indagine A.G.COM. che potremmo leggere con poche parole del tipo (… il cliente non ha sempre ragione).

L’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni A.G.COM. ha deliberato l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per la violazione dell’art. 21, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 385/13/Cons (“Approvazione – con modifiche – delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale”).

All’esito dell’indagine si è così stabilito: Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità. “Alla luce degli elementi informativi e del materiale fotografico che Poste Italiane ha prodotto nel corso del procedimento in relazione alla mancanza di condizioni idonee allo svolgimento dell’attività di recapito (sia in generale, con riferimento all’intero complesso residenziale, sia, in particolare, con riferimento all’Utente), risulta accertato: che la cassetta domiciliare dell’Utente non fosse regolarmente installata. In particolare, essa non risulta posizionata in un unico punto di accesso insieme alle cassette degli altri condomini del medesimo complesso residenziale, come prescritto dall’art. 22, comma 5, dell’allegato A alla delibera n. 385/13/CONS. Inoltre, risulta accertato, per gli invii indirizzati all’Utente di cui è stata acquisita copia nel corso del procedimento, che l’indirizzo non contiene l’indicazione della scala, elemento espressamente prescritto per la completezza dell’indirizzo (art. 10, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 385/13/CONS). In considerazione di ciò, la mancata immissione da parte del porta lettere della corrispondenza indirizzata all’Utente nella cassetta a lui intestata non configura una violazione dell’art. 21, comma 1 della delibera n. 385/13/CONS.  Infatti, per espressa previsione di legge, l’obbligo di Poste Italiane di recapitare gli invii semplici attraverso immissione nella cassetta domiciliare intestata al destinatario (obbligo che si è assunto violato nell’atto di contestazione che ha dato avvio al presente procedimento) non sussiste ove il destinatario degli invii non abbia provveduto alla regolare installazione della propria cassetta domiciliare (art. 25, comma 2, lett. b) dell’allegato A alla delibera n. 385/13/CONS), né sussiste ove l’indirizzo apposto sull’invio sia incompleto (art. 10, comma 3, dell’Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS). Resta inteso, peraltro, in via generale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, comma 2 della delibera n. 385/13/CONS, che i titolari di cassette non conformi alle caratteristiche prescritte provvedono ai necessari adattamenti e che, in mancanza di tali adattamenti, il ritiro degli invii avviene presso l’ufficio postale”.

La lettura integrale del dispositivo è all’indirizzo internet:  https://www.agcom.it/documentazione/

 

ANALISI DELLA COMUNICAZIONE IN ITALIA E DEL SERVIZIO POSTALE

Sempre da AG.COM. è possibile leggere i dati inerenti il servizio postale, contenuti nell’analisi dell’Osservatorio delle comunicazioni visibili dalla pagina 19 del documento che l’AG.COM pubblica su internet nel Link: https://www.agcom.it/documents/10179/9315395/