{"id":10485,"date":"2019-12-19T13:03:56","date_gmt":"2019-12-19T13:03:56","guid":{"rendered":"http:\/\/failp.it\/?p=10485"},"modified":"2019-12-19T14:47:22","modified_gmt":"2019-12-19T14:47:22","slug":"poste-2-176-nuove-assunzioni-con-contratti-a-tempo-determinato-nel-settore-recapito-postale-a-livello-nazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=10485","title":{"rendered":"Poste, 2.263 nuove ASSUNZIONI con contratti a tempo determinato nel settore RECAPITO e SMISTAMENTO postale a livello nazionale e l&#8217;Azienda incentiva il Part-Time"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/lavoro.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-3133\" src=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/lavoro.jpg\" alt=\"\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le assunzioni previste entro il prossimo mese di aprile 2020 avranno luogo, secondo le varie necessit\u00e0 territoriali e dei servizi, nei limiti assegnati, per un totale di 2.176 risorse <em>(teste intere)<\/em> con contratti a tempo determinato <\/strong>(c.f.r. normativa specifica).<\/p>\n<p><strong>\u00a0A seguire il testo dell&#8217;articolo di legge sopra richiamato. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Art. 19.<\/strong><em> Apposizione del termine e durata massima. <strong>1.<\/strong> Al contratto di lavoro subordinato pu\u00f2 essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto pu\u00f2 avere una durata superiore, ma non eccedente i ventiquattro mesi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all\u2019ordinaria attivit\u00e0, ovvero sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell\u2019attivit\u00e0 ordinaria. <strong>1-bis.<\/strong> In caso di contratto superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dal superamento del termine di dodici mesi. <strong>2.<\/strong> Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l\u2019eccezione delle attivit\u00e0 stagionali di cui all\u2019articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l\u2019altro, non pu\u00f2 superare i ventiquattro mesi. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. <strong>3.<\/strong> Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, pu\u00f2 essere stipulato presso la D.T.L. \u00a0competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonch\u00e9 di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla stipulazione. <strong>4.<\/strong> Con l\u2019eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l\u2019apposizione del termine al contratto \u00e8 priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall\u2019inizio della prestazione. L\u2019atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali \u00e8 stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione \u00e8 necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. <strong>5.<\/strong> Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonch\u00e9 le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell\u2019impresa, secondo le modalit\u00e0 definite dai contratti collettivi.<\/em><\/p>\n<p>In allegato la tabella riepilogativa delle autorizzazioni ad effettuare le assunzioni (cfr. doc. allegato).<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/FailpNews-Assunzioni-CTD-2019_2020-1.pdf\">FailpNews Assunzioni CTD 2019_2020<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: blue;\">IL NUOVO SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DEL PART &#8211; TIME IN POSTE ITALIANE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;Azienda ha comunicato il nuovo sistema di incentivazione del PART-TIME volontario che proseguir\u00e0 anche per l&#8217;anno 2020, sia per il personale di Area Operativa, sia per i Quadri, rispettivamente seecondo le allegate aliquote (c.f.r. doc. allegato).<\/p>\n<p><strong>TRASFORMAZIONI PART TIME A TEMPO DETERMINATO<\/strong><br \/>\nPercentuale di trasformazione compresa tra il 50% ed il 70% su base annua<br \/>\n<em>Impiegati: 1.000 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 24 mesi; 2.250 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 36 mesi; 4.000 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 48 mesi.<\/em><\/p>\n<p><strong>Personale di area Quadri<\/strong><br \/>\n<em>1.000 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 12 mesi; 3.000 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 24 mesi; 6.000 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 36 mesi; 10.000 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 48 mesi.<\/em><\/p>\n<p><strong>Percentuale di trasformazione superiore al 70% e fino all\u201985% su base annua<\/strong><br \/>\n<em>Impiegati: 500 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 24 mesi; 1.000 \u20ac lordi di incentivo Una Tantum nel caso di Part-Time a tempo determinato<\/em><br \/>\n<em>della durata di 36 mesi;<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Part_time-Incentivazione2020_18122019.pdf\">Part_time Incentivazione2020_18122019<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Le assunzioni previste entro il prossimo mese di aprile 2020 avranno luogo, secondo le varie necessit\u00e0 territoriali e dei servizi, nei limiti assegnati, per un totale di 2.176 risorse (teste intere) con contratti a tempo determinato (c.f.r. normativa specifica). \u00a0A seguire il testo dell&#8217;articolo di legge sopra richiamato. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Art. 19. Apposizione del termine e durata massima. 1. Al contratto di lavoro subordinato pu\u00f2 essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto pu\u00f2 avere una durata superiore, ma non eccedente i ventiquattro mesi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all\u2019ordinaria attivit\u00e0, ovvero sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell\u2019attivit\u00e0 ordinaria. 1-bis. In caso di contratto superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dal superamento del termine di dodici mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l\u2019eccezione delle attivit\u00e0 stagionali di cui all\u2019articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l\u2019altro, non pu\u00f2 superare i ventiquattro mesi. 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