{"id":12452,"date":"2020-08-03T11:03:15","date_gmt":"2020-08-03T11:03:15","guid":{"rendered":"https:\/\/failp.it\/?p=12452"},"modified":"2020-08-03T12:49:09","modified_gmt":"2020-08-03T12:49:09","slug":"poste-verbale-di-esame-congiunto-procedura-cessione-ramo-dazienda-sistemi-informativi-postepay-verbale-p-d-r-postel-e-comunicato-aziendale-sui-benefici-fiscali-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=12452","title":{"rendered":"Poste, esiti procedura cessione ramo d&#8217;azienda Sistemi informativi Postepay. Verbali P.D.R. Postel e ferie collettive; comunicato sui benefici fiscali 2020. Lettera sul recapito (prevenzione)"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Immagine-diagramma.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-2632\" src=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Immagine-diagramma.jpg\" alt=\"\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>La FAILP CISAL, insieme alle altre OO.SS. titolate, ha concluso la procedura prevista per la richiesta dell&#8217;esame congiunto della cessione del perimetro <strong>Sistemi Informativi<\/strong> da Postepay verso Poste italiane, i cui effetti non avranno ricadute negative sul personale applicato, che avr\u00e0 la stessa sede di lavoro e l&#8217;applicazione del CCNL dei dipendenti P.I. (41 risorse impiegate).<\/p>\n<p>Inoltre, Poste italiane ha emanato un comunicato che chiarisce l&#8217;applicazione in Azienda dei benefici fiscali che scaturiscono dai recenti provvedimenti del Governo:<\/p>\n<p><em><strong>(Stralcio del comunicato)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><strong>&#8220;Nuovo Bonus fiscale.<\/strong> Si tratta di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo pari a 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall\u2019anno 2021. <\/em><em>Tale bonus, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, spetta ai titolari di un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 28.000 euro e con IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni di cui all\u2019art. 13, comma 1, del TUIR, positiva.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>Nuova Detrazione fiscale. <\/strong>Per coloro che abbiano un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, \u00e8 prevista, in alternativa al bonus di cui al punto che precede, una detrazione fiscale sull\u2019IRPEF lorda per le prestazioni di lavoro rese dal 1\u00b0 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. <\/em><em>La misura varia in funzione dell\u2019ammontare del reddito complessivo e comporta una detrazione d\u2019imposta di importo pari a circa 100 euro mensili per i redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (28.000 euro) mentre si riduce progressivamente all\u2019aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di 40.000 euro.<\/em><\/p>\n<p><em>Analogamente a quanto previsto per il precedente bonus Renzi, le nuove misure vengono riconosciute in via automatica dal datore di lavoro sulla base dei dati reddituali in suo possesso, senza necessit\u00e0 di richiesta da parte del lavoratore.<\/em><\/p>\n<p><em>Pertanto, a decorrere dal 1\u00b0 luglio 2020 ed in misura rapportata al periodo di lavoro effettuato, l\u2019Azienda provveder\u00e0 ad applicare direttamente in busta paga il nuovo bonus fiscale o la nuova ulteriore detrazione in favore di ciascun dipendente il cui reddito previsionale annuo complessivo da lavoro dipendente soddisfi i requisiti di cui sopra.<\/em><\/p>\n<p><em>Si segnala che, in sede di conguaglio (cio\u00e8 con le competenze del mese di dicembre o all\u2019atto della cessazione dal servizio, se precedente), l\u2019Azienda verificher\u00e0 la sussistenza dei requisiti reddituali sulla base del reddito da lavoro dipendente effettivamente corrisposto dalla medesima e, ove rilevi la mancata spettanza del bonus o della detrazione, provveder\u00e0 al recupero in busta paga dell\u2019importo indebitamente percepito&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Chi ritenesse di non rientrare nei parametri previsti (<em>reddito complessivo annuo lordo non superiore a 28.000 euro e con IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni di cui all\u2019art. 13, comma 1, del TUIR, positiva<\/em>), potr\u00e0 effettuare istanza di rinuncia ai benefici fiscali, per consentire all&#8217;Azienda di effettuare i relativi riscontri <em>(cfr. modello allegato).<\/em><\/p>\n<p>In allegato le documentazioni, unitamente ai verbali sottoscritti con l&#8217;Azienda Postel S.p.A. (Gruppo P.I.) per la regolamentazione del premio di risultato 2020 e quello avente a tema le ferie collettive del personale nel 2020.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Verbale-di-esame-congiunto-Postepay-S.p.A._PosteItaliane-S.p.A..pdf\">Verbale di esame congiunto Postepay S.p.A._PosteItaliane S.p.A.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/2020-07-29-UNITARIA-procedura-art.47.pdf\">2020 07 29 UNITARIA -procedura art.47<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Comunicato-al-personale-nuovi-benefici-fiscali-Luglio-2020.pdf\">Comunicato al personale nuovi benefici fiscali Luglio 2020<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Modello-Rinuncia-benefici-fiscali-DL-3-Luglio-2020.pdf\">Modello Rinuncia benefici fiscali DL 3 Luglio 2020<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Accordo-con-allegati_PDR-2020-Postel_Address_30lug20.pdf\">Accordo con allegati_PDR 2020 Postel_Address_30lug20<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Verbale-di-Accordo-ferie-collettive-30.07.2020.pdf\">Verbale di Accordo ferie collettive 30.07.2020<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: blue;\">INTERVENTO SINDACALE PER LE MISURE DI PREVENZIONE NEL RECAPITO POSTALE<\/span><\/strong><\/p>\n<p>La FAILP CISAL e le altre OO.SS. hanno sottoscritto unitariamente una nota diretta all&#8217;Azienda per chiedere di reintegrare alcune protezioni del personale del recapito, poich\u00e9 il contatto con i clienti al domicilio in caso di apposizione della firma di ricevimento, con la nuova regolamentazione aziendale comporter\u00e0 una riduzione degli spazi interpersonali fra i due attori. <em>(es. dispositivi di sanificazione e mascherine).<\/em><\/p>\n<p>In allegato la lettera sindacale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/2020-08-01-unitaria-consegna-corrispondenza-a-firma.pdf\">2020 08 01 unitaria &#8211; consegna corrispondenza a firma<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La FAILP CISAL, insieme alle altre OO.SS. titolate, ha concluso la procedura prevista per la richiesta dell&#8217;esame congiunto della cessione del perimetro Sistemi Informativi da Postepay verso Poste italiane, i cui effetti non avranno ricadute negative sul personale applicato, che avr\u00e0 la stessa sede di lavoro e l&#8217;applicazione del CCNL dei dipendenti P.I. (41 risorse impiegate). Inoltre, Poste italiane ha emanato un comunicato che chiarisce l&#8217;applicazione in Azienda dei benefici fiscali che scaturiscono dai recenti provvedimenti del Governo: (Stralcio del comunicato) &#8220;Nuovo Bonus fiscale. Si tratta di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo pari a 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall\u2019anno 2021. Tale bonus, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, spetta ai titolari di un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 28.000 euro e con IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni di cui all\u2019art. 13, comma 1, del TUIR, positiva. Nuova Detrazione fiscale. Per coloro che abbiano un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, \u00e8 prevista, in alternativa al bonus di cui al punto che precede, una detrazione fiscale sull\u2019IRPEF lorda per le prestazioni di lavoro rese dal 1\u00b0 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. 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