{"id":12478,"date":"2020-08-06T11:54:01","date_gmt":"2020-08-06T11:54:01","guid":{"rendered":"https:\/\/failp.it\/?p=12478"},"modified":"2020-08-06T14:32:34","modified_gmt":"2020-08-06T14:32:34","slug":"poste-ordinanza-della-cassazione-interviene-e-censura-comportamenti-e-necessario-garantire-con-adeguatezza-lincolumita-del-personale-nel-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=12478","title":{"rendered":"Poste, ordinanza della Cassazione interviene e censura comportamenti: nel lavoro \u00e8 necessario garantire con adeguatezza l\u2019incolumit\u00e0 del personale dipendente"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Giustizia.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-12479\" src=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Giustizia.jpg\" alt=\"\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>La questione di cui ci occupiamo \u00e8 fondamentale, soprattutto laddove esistono condizioni tali da richiamare la necessit\u00e0 che tutti i presidi datoriali, organizzativi e di sicurezza siano adeguati e tali da salvaguardare l\u2019incolumit\u00e0 dei lavoratori nelle situazioni di\u00a0 pericolosit\u00e0.<\/p>\n<p>E&#8217; comunque il Datore di lavoro che risponde degli eventuali danni che possono ricadere sui lavoratori alle sue dipendenze, a maggiore ragione nelle situazioni pi\u00f9 pericolose: l&#8217;esempio pi\u00f9 classico \u00e8 la necessit\u00e0 che siano sempre predisposte le misure di prevenzione e difesa dei lavoratori applicati al pubblico (es. uffici postali), pi\u00f9 esposti agli eventi delle rapine, ed \u00e8 il datore di lavoro responsabile per i danni alla salute che potrebbero derivare agli stessi nei casi pi\u00f9 estremi, laddove si verificassero condizioni tali da esporli a danni fisici, o morali.<\/p>\n<p>Ci richiamiamo a due articoli del CODICE CIVILE che recitano:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Articolo 2087.<\/strong> (Tutela delle condizioni di lavoro). L\u2019imprenditore \u00e8 tenuto ad adottare nell\u2019esercizio dell\u2019impresa le misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei prestatori di lavoro.<\/li>\n<li><strong>Art. 2104.<\/strong> (Diligenza del prestatore di lavoro). Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall&#8217;interesse dell&#8217;impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l&#8217;esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall&#8217;imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <em>casus belli<\/em> \u00e8 la controversi sorta fra una dipendente di Poste italiane e l&#8217;Azienda: la prima aveva lamentato ed era ricorsa in Giudizio per avere ricevuto danni biologici <em>(disturbo post-traumatico da stress di grado grave stabilizzatosi solo nel 2005, quale conseguenza delle dieci rapine subite presso menzionati uffici postali tra il 1985 ed il 2005), <\/em>avanzando richiesta di un adeguato risarcimento.<\/p>\n<p>La condizione &#8211; portata nel Tribunale di Napoli &#8211; era valsa una sentenza favorevole alla dipendente<em> (&#8230;parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilit\u00e0 di Poste Italiane S.p.A. per i danni occorsi alla dipendente, condannato al relativo risarcimento&#8230;), <\/em>successivamente nell&#8217;Appello proposto dalla Societ\u00e0, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 7.5.2014, aveva rigettato il gravame interposto dalla societ\u00e0 datrice di lavoro, avverso la pronunzia del Tribunale.<\/p>\n<p>In ultimo la Corte di Cassazione adita dalla Societ\u00e0, nell&#8217;adunanza camerale del 25 settembre 2019<em> (ordinanza del 25 settembre 2019, n. 15105 pubblicata il 15.07.2020)<\/em> ha riconosciuto le ragioni della dipendente di Poste italian<em>e (&#8230; deve osservarsi che, nel caso di specie, l&#8217;onere della prova gravava sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno &#8211; prova liberatoria &#8211;\u00a0 derivato alla &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., attraverso l&#8217;adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui, correttamente, i giudici di merito hanno ravvisato la violazione, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra il danno occorso alla lavoratrice, a seguito delle dieci rapine subite, e l&#8217;attivit\u00e0 svolta dalla stessa, senza la predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di adeguate misure dirette a tutelare i dipendenti; che, pertanto, \u00e8 condivisibile la conclusione cui i medesimi sono giunti, dopo avere messo in evidenza la mancanza della prova <\/em><em>liberatoria da parte della societ\u00e0 datrice di lavoro, trattandosi di responsabilit\u00e0 contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro&#8230;).<\/em><\/p>\n<p>La Corte ha condannato la Parte resistente alle spese e pertanto \u00e8 stato riconosciuto il risarcimento alla lavoratrice.<\/p>\n<p>Nel caso citato le prime sentenze avevano indicato che nell&#8217;epoca dei fatti <em>&lt;&lt;&#8230;la predisposizione, da parte della societ\u00e0, di misure di sicurezza quali l&#8217;impianto di telesorveglianza, la bussola multitransito, la cassaforte con apertura a tempo programmata, la cassaforte con apertura programmabile &#8230;, l&#8217;impianto di teleallarme a tastiera programmata e i vari pulsanti antirapina direttamente collegati a &#8230;&#8230;&#8230; erano tutte misure dirette a non rendere fruttuosa per gli assalitori una azione criminale di rapina, ma non certo a tutelare i dipendenti. Il fine, dunque, non era certamente quello di proteggere i lavoratori dalle rapine ma di fare in modo che queste non recassero troppi danni alla azienda&#8230;&gt;&gt;<\/em>.<\/p>\n<p>Forse, si sar\u00e0 trattato di un caso limite, ma il problema delle rapine negli Uffici Postali negli anni passati \u00e8 stato certamente all&#8217;ordine del giorno ed ha causato innumerevoli situazioni difficili ai lavoratori di Poste italiane, allorch\u00e9 l&#8217;Azienda trasformava i suoi uffici passando da un tipo di <em>lay-out<\/em>\u00a0 (uffici blindati) ad un altro<em> (open)<\/em> con i suoi tempi e le programmazioni, mentre i malversatori&#8230;..<\/p>\n<p>Oggi \u00e8 il caso che tutti riflettano sui due articoli del Codice Civile sopra riportati: l&#8217;uno riguarda i lavoratori, ma l&#8217;altro \u00e9 in capo all&#8217;Azienda che deve esercitare i suoi poteri di organizzazione, calcolando il rischio di impresa, ma assicurando che i lavoratori siano adeguatamente salvaguardati.<\/p>\n<p>Per leggere il testo completo dell&#8217;ORDINANZA il link \u00e8 <a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/sncass\/\">http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/sncass\/<\/a> inserire il riferimento 15105\/2020 nello spazio per le ricerche.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Cassazione_-Ord_ObbligoSicurezzaRapina15lug2020.pdf\">Cassazione_ Ord_ObbligoSicurezzaRapina15lug2020<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La questione di cui ci occupiamo \u00e8 fondamentale, soprattutto laddove esistono condizioni tali da richiamare la necessit\u00e0 che tutti i presidi datoriali, organizzativi e di sicurezza siano adeguati e tali da salvaguardare l\u2019incolumit\u00e0 dei lavoratori nelle situazioni di\u00a0 pericolosit\u00e0. E&#8217; comunque il Datore di lavoro che risponde degli eventuali danni che possono ricadere sui lavoratori alle sue dipendenze, a maggiore ragione nelle situazioni pi\u00f9 pericolose: l&#8217;esempio pi\u00f9 classico \u00e8 la necessit\u00e0 che siano sempre predisposte le misure di prevenzione e difesa dei lavoratori applicati al pubblico (es. uffici postali), pi\u00f9 esposti agli eventi delle rapine, ed \u00e8 il datore di lavoro responsabile per i danni alla salute che potrebbero derivare agli stessi nei casi pi\u00f9 estremi, laddove si verificassero condizioni tali da esporli a danni fisici, o morali. Ci richiamiamo a due articoli del CODICE CIVILE che recitano: Articolo 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro). L\u2019imprenditore \u00e8 tenuto ad adottare nell\u2019esercizio dell\u2019impresa le misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l\u2019esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei prestatori di lavoro. Art. 2104. (Diligenza del prestatore di lavoro). Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall&#8217;interesse dell&#8217;impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l&#8217;esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall&#8217;imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. 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