{"id":2264,"date":"2014-04-28T14:48:29","date_gmt":"2014-04-28T14:48:29","guid":{"rendered":"http:\/\/failp.it\/?p=2264"},"modified":"2014-05-15T13:44:31","modified_gmt":"2014-05-15T13:44:31","slug":"rispettato-lannuncio-degli-80-euro-in-busta-paga-dei-lavoratori-del-governo-renzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=2264","title":{"rendered":"Rispettato l&#8217;annuncio del governo Renzi degli 80 euro in busta paga dei lavoratori"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/euro_monete.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-2490\" src=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/euro_monete.jpg\" alt=\"euro_monete\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>Da mesi si susseguono discussioni, confronti e critiche al Governo, anche riguardo all&#8217;annuncio a sorpresa di un\u00a0 intervento per incrementare le buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici con un reddito annuale\u00a0da 8000 a 24000 euro.\u00a0Non erano solo chiacchiere come auspicato da molti, ma adesso l&#8217;intervento \u00e8 norma con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica del testo del decreto <b>24 aprile 2014, n. 66. \u00a0<\/b>In attesa dell&#8217;intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilit\u00e0 per l&#8217;anno 2015, al fine di ridurre nell&#8217;immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica: &lt;&lt;Qualora l&#8217;imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e&#8217; riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e&#8217; superiore a 24.000 euro; 2) a 640 euro, se il reddito complessivo e&#8217; superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l&#8217;importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l&#8217;importo di 2.000 euro&gt;&gt;. Il credito \u00e8 rapportato al periodo di lavoro nell&#8217;anno e per il momento le disposizioni si applicano solo per il\u00a02014. I sostituti d&#8217;imposta (leggi i Datori di Lavoro) riconosceranno il bonus di 80 euro mensili per tutto l&#8217;anno 2014 a cominciare dalla mensilit\u00e0 del mese di maggio, poi dovr\u00e0 essere la legge di stabilit\u00e0\u00a0finanziaria di fine anno a stabilire le coperture necessarie per proseguire l&#8217;erogazione nell&#8217;anno a venire (come auspicabile che possa accadere), politica permettendo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da mesi si susseguono discussioni, confronti e critiche al Governo, anche riguardo all&#8217;annuncio a sorpresa di un\u00a0 intervento per incrementare le buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici con un reddito annuale\u00a0da 8000 a 24000 euro.\u00a0Non erano solo chiacchiere come auspicato da molti, ma adesso l&#8217;intervento \u00e8 norma con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica del testo del decreto 24 aprile 2014, n. 66. \u00a0In attesa dell&#8217;intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilit\u00e0 per l&#8217;anno 2015, al fine di ridurre nell&#8217;immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica: &lt;&lt;Qualora l&#8217;imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e&#8217; riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e&#8217; superiore a 24.000 euro; 2) a 640 euro, se il reddito complessivo e&#8217; superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. 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