{"id":2573,"date":"2013-05-16T11:47:06","date_gmt":"2013-05-16T11:47:06","guid":{"rendered":"http:\/\/failp.it\/?p=2573"},"modified":"2014-05-16T11:50:05","modified_gmt":"2014-05-16T11:50:05","slug":"la-malattia-la-guida-failp-per-difendersi-meglio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=2573","title":{"rendered":"La malattia, la guida FAILP per difendersi meglio"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/images-failp.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-2576\" src=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/images-failp.jpg\" alt=\"images failp\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>In caso di malattia il lavoratore dipendente \u00e8 obbligato, entro l\u2019inizio dell\u2019orario di lavoro, ad informare il suo datore di lavoro dell\u2019impossibilit\u00e0 di presentarsi in servizio, fatta salva l\u2019ipotesi rara di un comprovato impedimento, tale dimostrabile nel caso di contestazione disciplinare e della conseguente perdita del trattamento di malattia. Il lavoratore dipendente \u00e8 obbligato a farsi certificare tempestivamente dal medico curante lo stato di malattia insorta con le modalit\u00e0 previste (<em>ricezione telematica del certificato di malattia<\/em>) che ha sostituito i certificati cartacei; nella pratica il medico attesta lo stato di malattia del lavoratore inviando telematicamente (entro 24 ore dalla visita) all\u2019INPS il certificato predisposto e comunica al lavoratore &#8211; paziente il numero di protocollo della trasmissione. Il lavoratore ha l\u2019obbligo di accertarsi che i dati utilizzati dal medico siano esatti e nel caso che l\u2019indirizzo ove sta risiedendo sia diverso dalla sua residenza o domicilio abituale gi\u00e0 noti al suo datore di lavoro, lo comunica al medico chiedendo che ne venga fatta espressa menzione nel certificato, declinando l\u2019indirizzo completo, affinch\u00e9 possa essere reperibile in caso di visita fiscale. Il lavoratore, oltre ad informare il suo datore di lavoro dell\u2019assenza per malattia ha l\u2019obbligo di comunicargli il numero di protocollo della trasmissione del certificato, rilasciatogli dal medico (<em>nel caso dell\u2019impossibilit\u00e0 da parte del medico del SS.NN. di effettuare la procedura telematica di trasmissione del certificato all\u2019Inps, o che trattasi di medico libero professionista, subentra la vecchia procedura che prevede il rilascio del certificato in forma cartacea, cfr. punto VI del ccnl sopra evidenziato)<\/em>. Il lavoratore ha l\u2019obbligo di ricorrere alla certificazione della malattia insorta anche nelle giornate di sabato e festivi, ricorrendo al servizio di continuit\u00e0 assistenziale del SS.NN. (<em>ex guardia medica<\/em>) presente in ogni ASL che potr\u00e0 certificare fino a tre giornate di malattia. Il medico di fiducia del SS.NN. in ogni caso non pu\u00f2 certificare malattie insorte oltre 1 giorno precedente a quello di rilascio del certificato, nel caso di malattia insorta in giornata festiva e del mancato ricorso al competente servizio di continuit\u00e0 assistenziale dell\u2019A.S.L. E\u2019 utile che ogni lavoratore conosca la modalit\u00e0 utile per potere contattare il servizio di continuit\u00e0 assistenziale ASL nelle giornate festive, presente in ciascuna struttura sanitaria, che viene usualmente pubblicata in ogni studio medico, prendendone debitamente nota. Infine \u00e8 opportuno ed ogni lavoratore ne ha facolt\u00e0 <em>(trattasi di cosa poco nota) <\/em>che lo stesso richieda al medico del SS.NN. cui fa ricorso la copia cartacea del certificato predisposto e dell\u2019attestato di malattia, eventualmente presso la propria casella postale e_mail, nel caso della certificazione dello stato di malattia e dell\u2019assenza dal lavoro. La correttezza dei dati contenuti nelle certificazioni e l\u2019indirizzo della reperibilit\u00e0 per la visita fiscale sono oneri dovuti da ogni lavoratore, motivo per cui \u00e8 auspicabile farsi rilasciare copie degli atti come sopra indicato, facendone espressa richiesta al medico curante, che non potr\u00e0 esimersi dal rilasciarli).<\/p>\n<p>In Poste Italiane, in luogo di quanto previsto dal CCNL del 14.04.2011, adesso c\u2019\u00e8 l\u2019obbligo di comunicare all\u2019Azienda (<em>focal point<\/em>) il numero identificativo del certificato rilasciato dal medico curante, entro due giorni dall\u2019inizio della malattia o dalla sua prosecuzione, utilizzando le medesime modalit\u00e0 gi\u00e0 impiegate per l\u2019invio del certificato medico. <em>(comunicazione diretta, oppure l\u2019invio tramite fax o spedizione tramite il servizio di posta raccomandata, entro due giorni dalla data di inizio della malattia. Nel caso che trattasi di certificazione cartacea vige la formulazione contrattuale della consegna materiale del certificato da parte dello stesso lavoratore o persona di sua fiducia alla struttura\/ufficio di appartenenza<\/em>). E\u2019 opportuno che il lavoratore, salvo il caso di consegna diretta, si assicuri sempre tramite telefonata dell\u2019avvenuta ricezione della certificazione inviata.<\/p>\n<p>In allegato pubblichiamo una nostra utile guida per conoscere meglio l&#8217;istituto della malattia ed evitare di incorrere in spiacevoli situazioni la cui incidenza nel rapporto di lavoro pu\u00f2 assumere particolari valenze.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Guida-malattia-Failp-13-maggio-2014.pdf\">Guida malattia Failp 13 maggio 2014<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di malattia il lavoratore dipendente \u00e8 obbligato, entro l\u2019inizio dell\u2019orario di lavoro, ad informare il suo datore di lavoro dell\u2019impossibilit\u00e0 di presentarsi in servizio, fatta salva l\u2019ipotesi rara di un comprovato impedimento, tale dimostrabile nel caso di contestazione disciplinare e della conseguente perdita del trattamento di malattia. 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