{"id":3781,"date":"2015-03-28T14:40:34","date_gmt":"2015-03-28T14:40:34","guid":{"rendered":"http:\/\/failp.it\/?p=3781"},"modified":"2015-04-07T19:34:01","modified_gmt":"2015-04-07T19:34:01","slug":"adesso-il-jobs-act-e-in-vigore-contratto-a-tutele-crescenti-nuova-disciplina-licenziamenti-e-disoccupazione-novita-nei-congedi-parentali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=3781","title":{"rendered":"Il Jobs Act in vigore: contratto a tutele crescenti, licenziamenti e disoccupazione, novit\u00e0 congedi parentali, riscossione Tfr mensile"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/Palazzoposte1.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-2492\" src=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/Palazzoposte1.jpg\" alt=\"Palazzoposte\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>E&#8217; la fine\u00a0del conto alla rovescia, perch\u00e9 sono passati i giorni delle discussioni infinite e dal 7 marzo hanno piena validit\u00e0 legale i decreti legislativi n\u00b0 22 e 23, pubblicati in G.U. il 4 marzo 2015.<\/p>\n<p>Il primo emana disposizioni legislative per il riordino della materia degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e ricerca di ricollocazione dei lavoratori rimasti disoccupati, mentre il secondo emana disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti <em>(obiettivo del Governo ridurre le precariet\u00e0 attraverso gli incentivi che rendono pi\u00f9\u00a0vantaggioso utilizzare tale tipologia contrattuale).<\/em><\/p>\n<p>I due provvedimenti sono destinati ad avere un forte impatto comunque la si possa pensare. E&#8217; andato in soffitta l&#8217;art. 18 della legge 300\/1970 <em>(Statuto dei Lavoratori) <\/em>per i lavoratori nuovi assunti,\u00a0 che gi\u00e0 alcune riforme precedenti avevano minimizzato e si sono accentuate le differenze fra il lavoro autonomo e quello subordinato.<\/p>\n<p>Adesso tutti si affannano a dire la loro, ma fa malinconia notare come le norme sul licenziamento abbiano subito un alleggerimento a favore delle parti datoriali, perch\u00e9 comunque le aziende non sono sempre altari dove albergano\u00a0esclusivamente i buoni sentimenti; si tratta anche di soggetti che hanno molto a cuore la possibilit\u00e0 di fare affari e macinare redditivit\u00e0, sviluppo e crescita, utilizzando come risorse:\u00a0idee, strumentazioni tecnologiche ed il fattore umano.<\/p>\n<p>Un freno alla prolificazione del contenzioso a pi\u00e8 sospinto \u00e8 stato attuato, ma il rischio \u00e8 che a volte lavoratori incolpevoli, a causa di procedimenti disciplinari mirati e bene conditi, siano estromessi dal lavoro con maggiore facilit\u00e0 <em>(ora i Giudici potranno valutare esclusivamente l&#8217;esistenza del fatto oggettivo).<\/em><\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 poi un altro rischio e cio\u00e8 il fatto che molti CCNL non prevedano <em>&#8220;Collegi di conciliazione ed arbitrato interni&#8221;,<\/em> con presenza di rappresentanza aziendale e sindacale, perch\u00e9 qualche anno fa c&#8217;era fra le rappresentanze dei lavoratori\u00a0chi\u00a0 prediligeva che ogni controversia finisse in Magistratura, piuttosto che in un luogo arbitrale interno allo stesso datore di lavoro, dove potere conciliare l&#8217;interesse datoriale con quello\u00a0dell&#8217;assistenza\/difesa del lavoratore.<\/p>\n<p>Il CCNL per i dipendenti di Poste Italiane, attualmente in vigenza, non prevede collegi di conciliazione ed arbitrato, inattuato perfino per dissidi fra le parti l&#8217;articolo del previgente\u00a0CCNL che lo aveva\u00a0inserito nel testo normativo.<\/p>\n<p><strong>COSA CAMBIA DAL 7 MARZO 2015<\/strong><\/p>\n<p>ASSUNZIONI<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 l&#8217;introduzione, per i nuovi assunti, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che beneficer\u00e0 di incentivi fiscali, di cui godranno le imprese che assumeranno con tale tipologia contrattuale. <em>(&#8230; per approfondire vai al testo del decreto)<\/em><\/p>\n<p>LICENZIAMENTI<\/p>\n<p>Per i lavoratori nuovi assunti si introducono nuove regole che disciplineranno i licenziamenti individuali e collettivi. In caso di licenziamento illegittimo si potr\u00e0 ottenere esclusivamente un indennizzo economico <em>(due mensilit\u00e0 per ogni anno di lavoro prestato<\/em>), con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi, proporzionato all&#8217;anzianit\u00e0 di lavoro\u00a0e non pi\u00f9 la possibilit\u00e0 del reintegro, che viene circoscritta solamente ai licenziamenti discriminatori <em>(eventi quasi impossibili da dimostrare, che le aziende interessate\u00a0 cercheranno <\/em><em>certamente <\/em><em>di mascherare)<\/em>.<\/p>\n<p>Ai Giudici, ove chiamati a decidere nei contenziosi, rester\u00e0 soltanto l&#8217;ipotesi del reintegro nei casi di licenziamenti disciplinari in cui fosse accertato che il fatto materiale contestato non sussiste.\u00a0\u00a0Anche in caso di licenziamenti nulli effettuati in forma orale rimane prevista la possibilit\u00e0 della reintegrazione al lavoro.<\/p>\n<p>DEMANSIONAMENTI<\/p>\n<p>Con il nuovo decreto approvato il 20 febbraio scorso dal Governo si prevede la modifica dell\u2019art. 2103 c.c.<em>(demansionamento),<\/em> cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di assegnare il lavoratore divenuto inidoneo alle proprie mansioni, a quelle inferiori riconducibili al medesimo livello inquadramentale, per salvaguardarne l\u2019occupazione. Tale possibilit\u00e0 \u00e8 prevista, tramite accordi collettivi, anche nei casi di procedure di licenziamenti collettivi. Nei casi di modifiche organizzative degli assetti aziendali, in alternativa alla necessit\u00e0 di attuare licenziamenti, le imprese potranno assegnare il lavoratore a mansioni di livello immediatamente inferiore a quello ricoperto.<\/p>\n<p>Il limite di tre mesi di mansioni superiori<em> (salvo ragioni sostitutive<\/em>) che d\u00e0 titolo al riconoscimento del livello superiore diventer\u00e0 di 6 mesi. In caso di gravi patologie i lavoratori hanno diritto a trasformare il rapporto di lavoro indeterminato dal tempo pieno al tempo parziale.<\/p>\n<p>NUOVE INDENNITA&#8217; DISOCCUPAZIONE<\/p>\n<p>Si introduce dal prossimo 1 maggio la <em>NASPI<\/em> una modifica al sistema degli ammortizzatori sociali che prevede l&#8217;erogazione di un assegno di disoccupazione, ove si siano maturati almeno tre mesi per periodi che vadano dal 1\u00b0 Gennaio dell&#8217;anno che precede l&#8217;interruzione del rapporto ed ove si sia lavorato almeno 1 mese nell&#8217;anno oggetto del licenziamento. La nuova indennit\u00e0 <em>NASPI<\/em> verr\u00e0 corrisposta mensilmente e durer\u00e0 un numero di settimane pari alla met\u00e0 di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni <em>(entit\u00e0 pari a circa il 75% dello stipendio entro 1.195 euro, pi\u00f9 il 25% delle differenze fra l&#8217;importo citato in caso di retribuzioni superiori).<\/em> L&#8217;erogazione della <em>NASPI<\/em> non durer\u00e0 pi\u00f9 di 78 settimane. <em>(&#8230;per approfondire vai al\u00a0testo del decreto)<\/em><\/p>\n<p>MODIFICA AL SISTEMA DEI CONGEDI PARENTALI<\/p>\n<p>Nello schema di decreto del 20 febbraio approvato dal Governo,\u00a0che tratta la materia della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ci sar\u00e0 la possibilit\u00e0\u00a0<em>(per l\u2019anno 2015<\/em>) di usufruire del congedo parentale, esteso anche ai casi di adozioni, fruibile <em>(durata invariata)<\/em> fino ai 12 anni del bambino <em>(attualmente la previsione era di max. 8 anni); <\/em>tale congedo sarebbe fruibile anche ad ore fino a met\u00e0 dell\u2019orario medio giornaliero. I termini di preavviso scenderebbero a 5 gg. nel caso di richiesta di congedo giornaliero ed a 2 gg. nel caso di richiesta ad ore.<\/p>\n<p><span style=\"color: blue;\"><strong>RISCOSSIONE MENSILE DEL TFR MATURANDO (Qu.I.R.)<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Si tratta dell&#8217;opportunit\u00e0 offerta, ai lavoratori dipendenti del settore privato, dal DPCM 20 febbraio 2015 n\u00b0 29 che pubblichiamo in calce, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di riscuotere mensilmente la quota maturanda del proprio TFR con la busta paga del mese.<\/p>\n<p>La norma che regola il meccanismo \u00e8 in vigore dal 3 aprile 2015 (un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato) giacch\u00e9 originariamente si prevedeva di attivare\u00a0tale facolt\u00e0 di riscossione gi\u00e0 dal mese di marzo.\u00a0 I giorni trascorsi hanno fatto slittare l&#8217;avvio del processo (comporteranno per le aziende alcune modifiche organizzative), ma la norma pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 19 marzo scorso contiene anche il modello di domanda che\u00a0i lavoratori dipendenti da imprese private potranno adoperare (vedi doc. allegato in calce).<\/p>\n<p>Ovviamente saranno gli stessi datori di lavoro ad informare i propri dipendenti\u00a0delle modalit\u00e0 organizzative attuate per fare fronte a quanto richiesto; in ogni caso dal prossimo\u00a0mese di aprile potranno avere luogo\u00a0gli adempimenti conseguenti alle domande che i lavoratori interessati faranno pervenire per tempo (versamento in busta paga delle quote di TFR che matureranno mese per mese per il triennio che matura a partire dal mese di marzo 2015).<\/p>\n<p>Cosa prevede il DPCM:<\/p>\n<p>Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l&#8217;istituto del TFR:<\/p>\n<p><strong>\u00a0 <em>Art. 3. Soggetti destinatari<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) i lavoratori dipendenti domestici;<\/em><\/li>\n<li><em>b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;<\/em><\/li>\n<li><em>c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello,\u00a0\u00a0 prevede\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 corresponsione periodica del TFR ovvero l&#8217;accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;<\/em><\/li>\n<li><em>d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;<\/em><\/li>\n<li><em>e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all&#8217;articolo 182-bis della legge fallimentare;<\/em><\/li>\n<li><em>f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all&#8217;articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;<\/em><\/li>\n<li><em>g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell&#8217;integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all&#8217;unit\u00e0 produttiva interessata dai predetti interventi;<\/em><\/li>\n<li><em>h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 di soddisfazione dei crediti di cui all&#8217;articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.<\/em><\/li>\n<li><em>L&#8217;opzione di cui al comma 1 pu\u00f2 essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalit\u00e0 esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuit\u00e0 sulla base della posizione individuale maturata nell&#8217;ambito della forma pensionistica medesima nonch\u00e9 della eventuale contribuzione a suo carico e\/o a carico del datore di lavoro.<\/em><\/li>\n<li><em>Il lavoratore dipendente \u00e8 tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.<\/em><\/li>\n<li><em>La liquidazione della Qu.I.R. \u00e8 interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l&#8217;intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a partire dalle decorrenze previste all&#8217;articolo 7, comma 5.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em><strong>Art. 4. <\/strong><strong>Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione<\/strong><\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>In caso di esercizio dell&#8217;opzione di cui all&#8217;articolo 1 comma 26 della Legge di stabilit\u00e0 2015, la Qu.I.R. \u00e8 pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell&#8217;articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all&#8217;articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.<\/em><\/li>\n<li><em>Ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilit\u00e0, ai fini dell&#8217;imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. \u00e8 assoggettata a tassazione ordinaria e non \u00e8 imponibile ai fini previdenziali. Per l&#8217;applicazione della tassazione separata di cui all&#8217;articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non \u00e8 considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.<\/em><\/li>\n<li><em>Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all&#8217;articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<strong>Art. 5. <\/strong><strong>Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione<\/strong><\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>I lavoratori di cui all&#8217;articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall&#8217;articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.<\/em><\/li>\n<li><em>Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 3, la manifestazione di volont\u00e0 esercitata dal lavoratore dipendente \u00e8 efficace e l&#8217;erogazione della Qu.I.R. \u00e8 operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volont\u00e0 esercitata\u00a0\u00a0 \u00e8 irrevocabile.<\/em><\/li>\n<li><em>A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro \u00e8 tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalit\u00e0 in uso ai fini dell&#8217;erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di\u00a0\u00a0 versamento\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 TFR\u00a0\u00a0 alle\u00a0\u00a0 forme\u00a0\u00a0 pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.<\/em><\/li>\n<li><em>I datori di lavoro di cui all&#8217;articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell&#8217;istanza ai sensi del comma<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/D.Lgs_.vo-23-Contratto-a-tutele-crescenti.pdf\">D.Lgs.vo 23 Contratto a tutele crescenti<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/DLgs-22_2015-NASPI.pdf\">DLgs 22_2015 NASPI<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Decreto-TFR-riscossione-mensile-in-busta-paga.pdf\">Decreto TFR riscossione mensile in busta paga<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/FailpNews-comunicato-QUIR.pdf\">FailpNews comunicato QUIR<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Modulo-pagamento-mensile-TFR-maturando.pdf\">Modulo pagamento mensile TFR maturando<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/Comunicato-Poste-tfr-in-busta-paga.pdf\">Comunicato Poste tfr in busta paga<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; la fine\u00a0del conto alla rovescia, perch\u00e9 sono passati i giorni delle discussioni infinite e dal 7 marzo hanno piena validit\u00e0 legale i decreti legislativi n\u00b0 22 e 23, pubblicati in G.U. il 4 marzo 2015. Il primo emana disposizioni legislative per il riordino della materia degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e ricerca di ricollocazione dei lavoratori rimasti disoccupati, mentre il secondo emana disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (obiettivo del Governo ridurre le precariet\u00e0 attraverso gli incentivi che rendono pi\u00f9\u00a0vantaggioso utilizzare tale tipologia contrattuale). I due provvedimenti sono destinati ad avere un forte impatto comunque la si possa pensare. E&#8217; andato in soffitta l&#8217;art. 18 della legge 300\/1970 (Statuto dei Lavoratori) per i lavoratori nuovi assunti,\u00a0 che gi\u00e0 alcune riforme precedenti avevano minimizzato e si sono accentuate le differenze fra il lavoro autonomo e quello subordinato. Adesso tutti si affannano a dire la loro, ma fa malinconia notare come le norme sul licenziamento abbiano subito un alleggerimento a favore delle parti datoriali, perch\u00e9 comunque le aziende non sono sempre altari dove albergano\u00a0esclusivamente i buoni sentimenti; si tratta anche di soggetti che hanno molto a cuore la possibilit\u00e0 di fare affari e macinare redditivit\u00e0, sviluppo e crescita, utilizzando come risorse:\u00a0idee, strumentazioni tecnologiche ed il fattore umano. Un freno alla prolificazione del contenzioso a pi\u00e8 sospinto \u00e8 stato attuato, ma il rischio \u00e8 che a volte lavoratori incolpevoli, a causa di procedimenti disciplinari mirati e bene conditi, siano estromessi dal lavoro con maggiore facilit\u00e0 (ora i Giudici [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[79],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3781"}],"collection":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3781"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3781\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3921,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3781\/revisions\/3921"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}