{"id":6300,"date":"2017-02-08T15:07:54","date_gmt":"2017-02-08T15:07:54","guid":{"rendered":"http:\/\/failp.it\/?p=6300"},"modified":"2017-02-23T10:50:23","modified_gmt":"2017-02-23T10:50:23","slug":"poste-largomento-ferie-torna-di-attualita-ad-ogni-inizio-dellanno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=6300","title":{"rendered":"Poste, l&#8217;argomento FERIE torna di attualit\u00e0 ad ogni inizio dell&#8217;anno, programmazione ed informazione preventiva"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Immagine-diagramma.jpg\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-2632\" src=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Immagine-diagramma.jpg\" alt=\"Immagine diagramma\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p>I primi mesi dell&#8217;anno sono quelli caratterizzati da una costante\u00a0pressione aziendale nella richiesta rivolta ai lavoratori di effettuare la programmazione annuale delle ferie.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si accompagnano spesso dubbi interpretativi circa l&#8217;obbligo o meno di effettuare tale programmazione, che costringerebbe ciascun lavoratore a mettere nero su bianco un PIANO FERIE di difficile realizzazione,\u00a0dal momento che nessuno potrebbe anticipare i bisogni che possono crearsi in ogni famiglia nell&#8217;arco di 12 mesi.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 la necessit\u00e0 di trovare punti di equilibrio fra l&#8217;interesse datoriale a soddisfare le proprie esigenze organizzative ed il rispetto del DIRITTO DEI LAVORATORI a potere fruire di adeguati periodi di riposo &#8211; anche per le esigenze familiari &#8211; rispettando i canoni basilari della legislazione che ruota intorno al capitolo FERIE del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p><span style=\"color: blue;\">Una richiesta aziendale di effettuare la programmazione annuale delle giornate di ferie, secondo un orientamento di massima che potrebbe subire successivi cambiamenti in correlazione con le eventuali sopraggiunte necessit\u00e0 dei lavoratori, pu\u00f2 avere un fondamento: comunque \u00e8\u00a0\u00a0meglio rispondere e\u00a0non tacere lasciando alla parte datoriale, nel silenzio degli interessati, l&#8217;onere di attribuire giornate di ferie\u00a0secondo la\u00a0modalit\u00e0 cosiddetta<em> &#8220;d&#8217;ufficio&#8221;<\/em>. In ogni caso a ciascun lavoratore conviene indicare per tempo le giornate entro cui effettuare eventualmente i periodi continuativi di ferie nell&#8217;arco estivo ed invernale <em>(dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 gennaio al 15 aprile)<\/em>. Contestualmente la parte datoriale, per le sue esigenze organizzative,\u00a0non dovrebbe considerare necessario un eccessivo frazionamento delle ferie individuali di\u00a0ciascun lavoratore, imponendo l&#8217;esclusione di periodi\/giornate considerati &#8211; non a ragione &#8211; di alto traffico,\u00a0poich\u00e9 Poste italiane possiede un numero di dipendenti in grado di gestire adeguate turnazioni in ogni ambito aziendale; ovvio che le date indicate costituirebbero un orientamento di massima entro cui effettuare cambiamenti, in ragione delle successive e sopravvenute esigenze.<\/span><\/p>\n<p><strong>Quali i punti fondamentali relativi alle FERIE in termini di DIRITTO? La fonte pi\u00f9 vicina ai lavoratori di Poste italiane \u00e8 ovviamente quella del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO che affronta il tema FERIE nell&#8217;art. 36 <\/strong>(CCNL 14 aprile 2011)<strong> cui va accostato l&#8217;art. 37 (Giorni festivi) insieme agli articolati che disciplinano i &#8220;Permessi&#8221; e le\u00a0&#8220;Aspettative&#8221; (Artt. 34 e 35).<\/strong><\/p>\n<p>Circa le <strong>FERIE,<\/strong> il punto centrale\u00a0su cui le parti interessate, datore di lavoro e prestatore d&#8217;opera, devono trovare convergenze \u00e8 il sacrosanto rispetto di ciascun lavoratore\u00a0a<strong> &#8220;ricevere soddisfazione alle sue\u00a0esigenze psicologiche fondamentali, per potere partecipare pi\u00f9 incisivamente alla vita familiare \/ sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell&#8217;interesse stesso del datore lavorativo, accompagnando a ci\u00f2 il corrispettivo della prestazione lavorativa dovuta, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell&#8217;impresa&#8221;.\u00a0<\/strong>\u00a0Queste parole e concetti sono stati dettati dalla Corte di Cassazione in Sezioni Unite con sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998, ci\u00f2 che diventa &#8220;FONTE DI DIRITTO&#8221;.<\/p>\n<p>Al datore di lavoro compete la necessit\u00e0 di organizzare l&#8217;impresa assicurando i servizi nel tempo,<strong> <span style=\"text-decoration: underline;\">conciliando tale esigenza con il rispetto delle\u00a0aspettative espresse dai lavoratori\u00a0di usufruire di adeguati periodi di\u00a0FERIE<\/span> <\/strong>nell&#8217;arco dell&#8217;anno.<\/p>\n<p>Dunque rimane centrale il tema di fare conoscere in tempi adeguati\u00a0al datore di lavoro le proprie esigenze di <em>&#8220;lavoratori&#8221;<\/em> rispetto alle FERIE, permettendogli di conciliarle con quelle organizzative dell&#8217;impresa: a sua volta lo stesso datore di lavoro \u00e8 chiamato a fare conoscere ai lavoratori prestatori d&#8217;opera i periodi stabiliti per le FERIE, nel rispetto &#8211; quanto pi\u00f9 possibile &#8211; delle esigenze individuali da essi stessi espresse.<\/p>\n<p>Quanto premesso corrisponde al bisogno di una leale, virtuosa ed onesta collaborazione fra le Parti, volta ad ottenere con\u00a0 tempistiche adeguate la massima soddisfazione possibile circa le rispettive necessit\u00e0.<\/p>\n<p>E come espresso\u00a0in una sentenza della Cassazione civile n. 28428 del 19 dicembre 2013<strong>: <\/strong><strong><em>&#8220;L&#8217;esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all&#8217;imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell&#8217;impresa; <span style=\"text-decoration: underline;\">al lavoratore compete soltanto la mera facolt\u00e0 di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale<\/span>, anche nell&#8217;ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca &#8211; al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali &#8211; i tempi e le modalit\u00e0 di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda&#8221;.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il CCNL di Poste italiane (art. 36) riprende i concetti sopra espressi tanto che riporta:<\/p>\n<p><strong><em>&#8221; &#8230; VI. <\/em><\/strong><em><strong>II periodo di ferie \u00e8 finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed \u00e8 programmato dalla Societ\u00e0 tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio<\/strong>. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti. <\/em><em>La programmazione e le modalit\u00e0 di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell\u2019ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell\u2019<\/em><em>anno.<\/em><strong><em> VII. <\/em><\/strong><em>In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo di ferie gi\u00e0 autorizzato, comunicata dalla Societ\u00e0 al lavoratore con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all<\/em><em>\u2019inizio del periodo stesso, la Societ\u00e0 medesima \u00e8 tenuta al rimborso delle spese gi\u00e0 sostenute dall\u2019<\/em><em>interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti alla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria localit\u00e0 di residenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.<\/em><strong><em> VIII. <\/em><em>La Societ\u00e0 assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno <\/em><\/strong><em><strong>\u2011 15 settembre. In aggiunta la Societ\u00e0 assicura, su richiesta del dipendente, un\u2019ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio \u2013 15 aprile<\/strong>&#8220;.<\/em><\/p>\n<p>Quanto sopra \u00e8 stato tradotto da Poste italiane in <em>policy<\/em> aziendali denominate <em>&#8220;Assenze dal Lavoro&#8221;<\/em> che nel tempo hanno subito adeguamenti, auspicabilmente &#8211; riteniamo &#8211; nel rispetto della legge e dei dispositivi contrattuali.<\/p>\n<p><strong>In ogni caso ribadiamo quali sono le\u00a0LEGGI\u00a0 che riprendono il tema delle FERIE nel LAVORO, cio\u00e8 rispettivamente:<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <strong>la Costituzione italiana art. 36 comma 3<\/strong>. <em>&#8220;Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s\u00e9 e alla famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa \u00e8 stabilita dalla legge.<strong> Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non pu\u00f2 rinunziarvi&#8221;<\/strong><\/em>;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>l&#8217;art. 20109 del Codice Civile.<\/strong> <em>&#8220;Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. <strong>Ha anche diritto<\/strong> dopo un anno d\u2019ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) <strong>ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l\u2019imprenditore stabilisce, <span style=\"text-decoration: underline;\">tenuto conto delle esigenze dell\u2019impresa e degli interessi del prestatore di lavoro<\/span><\/strong>. La durata di tale periodo \u00e8 stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equit\u00e0. <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>L\u2019imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie<\/strong><\/span>. Non pu\u00f2 essere computato nelle ferie il periodo di preavviso&#8221;;<\/em><\/p>\n<p>&#8211; <strong>l&#8217;art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell&#8217;8 aprile 2003<\/strong>. <em>&#8220;1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo&#8217; essere sostituito dalla relativa indennita&#8217; per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita&#8217; di regolazione&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>&#8211; <strong>il CCNL di categoria del 14 aprile 2011. <\/strong>Rispettivamente<strong>\u00a0<\/strong>gli art. 36 (Ferie) e 37 (Giorni festivi), tenendo conto che le ex festivit\u00e0 soppresse di fatto seguono conseguono l&#8217;ordinamento delle ferie <em>&#8220;a compensazione ed in luogo delle festivit\u00e0 civili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito all&#8217;anno. Tali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nell\u2019anno di riferimento. Ove le relative giornate non fossero fruite entro detto termine, l\u2019Azienda provveder\u00e0 ad imputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore nell\u2019anno medesimo&#8221;<\/em>).<\/p>\n<p>In conclusione assumono particolare rilevanza i comportamenti corretti fra le parti \u00a0che consentano di stabilire periodi di\u00a0FERIE rispettosi dei dettati normativi\u00a0e la soddisfazione dei lavoratori e dell&#8217;impresa chiamata ad adeguate turnazioni <em>(intervalli feriali possibilmente continuativi e non l&#8217;eccessiva frammentazione delle giornate di ferie &#8211;\u00a0fatte salve, ove esistenti, tali scelte da parte degli stessi lavoratori). <\/em>Ed in ogni caso il puntuale rispetto dell&#8217;informazione preventiva atta a consentire a ciascun lavoratore di potere organizzare i propri periodi di riposo psicofisico e soddisfare le esigenze familiari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I primi mesi dell&#8217;anno sono quelli caratterizzati da una costante\u00a0pressione aziendale nella richiesta rivolta ai lavoratori di effettuare la programmazione annuale delle ferie. A ci\u00f2 si accompagnano spesso dubbi interpretativi circa l&#8217;obbligo o meno di effettuare tale programmazione, che costringerebbe ciascun lavoratore a mettere nero su bianco un PIANO FERIE di difficile realizzazione,\u00a0dal momento che nessuno potrebbe anticipare i bisogni che possono crearsi in ogni famiglia nell&#8217;arco di 12 mesi. Da ci\u00f2 la necessit\u00e0 di trovare punti di equilibrio fra l&#8217;interesse datoriale a soddisfare le proprie esigenze organizzative ed il rispetto del DIRITTO DEI LAVORATORI a potere fruire di adeguati periodi di riposo &#8211; anche per le esigenze familiari &#8211; rispettando i canoni basilari della legislazione che ruota intorno al capitolo FERIE del rapporto di lavoro. Una richiesta aziendale di effettuare la programmazione annuale delle giornate di ferie, secondo un orientamento di massima che potrebbe subire successivi cambiamenti in correlazione con le eventuali sopraggiunte necessit\u00e0 dei lavoratori, pu\u00f2 avere un fondamento: comunque \u00e8\u00a0\u00a0meglio rispondere e\u00a0non tacere lasciando alla parte datoriale, nel silenzio degli interessati, l&#8217;onere di attribuire giornate di ferie\u00a0secondo la\u00a0modalit\u00e0 cosiddetta &#8220;d&#8217;ufficio&#8221;. In ogni caso a ciascun lavoratore conviene indicare per tempo le giornate entro cui effettuare eventualmente i periodi continuativi di ferie nell&#8217;arco estivo ed invernale (dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 gennaio al 15 aprile). Contestualmente la parte datoriale, per le sue esigenze organizzative,\u00a0non dovrebbe considerare necessario un eccessivo frazionamento delle ferie individuali di\u00a0ciascun lavoratore, imponendo l&#8217;esclusione di periodi\/giornate considerati &#8211; non a ragione &#8211; di alto traffico,\u00a0poich\u00e9 Poste [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6300"}],"collection":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6300"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6300\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6309,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6300\/revisions\/6309"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/failp.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}