{"id":8356,"date":"2018-08-29T08:08:08","date_gmt":"2018-08-29T08:08:08","guid":{"rendered":"http:\/\/failp.it\/?p=8356"},"modified":"2018-08-29T08:08:21","modified_gmt":"2018-08-29T08:08:21","slug":"poste-come-comportarsi-in-caso-di-malattie-obblighi-di-reperibilita-non-derogabili-salvo-casi-eccezionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=8356","title":{"rendered":"Poste, come comportarsi in caso di malattie: obblighi di reperibilit\u00e0 non derogabili, salvo casi eccezionali"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/11.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-2183\" src=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/11.png\" alt=\"\" width=\"578\" height=\"255\" \/><\/a><\/p>\n<p>Uno degli istituti che comportano seri obblighi\u00a0nell&#8217;ambito dei rapporti di lavoro\u00a0\u00e8 quello della<strong> MALATTIA<\/strong>, tutelata dalle leggi per proteggere i lavoratori e fornire indirizzi ai datori di lavoro, ma sottoposta a regole non derogabili, salvo eccezioni comprovabili e documentabili. Sulla malattia la FAILP CISAL aveva gi\u00e0 n egli anni scorsi prodotto una scheda particolareggiata e varie sono le guide presenti su internet.<\/p>\n<p><strong>Nel contratto di lavoro in vigore per i dipendenti di Poste italiane l&#8217;articolo 41 \u00e8 quello deputato a trattare il capitolo della\u00a0MALATTIA.<\/strong><\/p>\n<p>La prima parte dell&#8217;articolato \u00e8 di particolare interesse:<\/p>\n<p><strong><em>&#8220;Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell\u2019intera retribuzione fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo di dodici mesi.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em>Nel computo del periodo di dodici mesi, non si tiene conto delle assenze dovute all\u2019effettuazione di terapie salvavita nonch\u00e9 alle seguenti patologie di particolare gravit\u00e0: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immuno\u2013deficienza acquisita, il trapianto di organi vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e cirrosi epatica in fase di scompenso, la miastenia gravis, la sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di Parkinson in fase avanzata, il diabete mellito complicato (ulcere trofiche importanti, vasculopatie periferiche gravi e neuropatie gravi), il morbo di Cooley in forma severa, la polimiosite in forma severa e invalidante, la malattia di Crohn in forma stenosante o fistolizzante, l\u2019insufficienza cardiaca in III classe NYHA, la meningite.<\/em><\/p>\n<p><em>In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.<\/em><\/p>\n<p><em>Nell\u2019ambito dell\u2019Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all\u2019art. 5 del presente CCNL, le Parti potranno valutare, anche su richiesta delle OO.SS., l\u2019integrazione dell\u2019elencazione tassativa delle patologie di particolare gravit\u00e0 di cui al presente comma, inserendo ulteriori ipotesi di patologie di particolare gravit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><strong><em>II. Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralit\u00e0 di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di ventiquattro mesi di assenza entro l\u2019arcO massimo di quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto periodo di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verr\u00e0 corrisposto un importo pari all\u2019intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di 18 mesi.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><em><strong>III.<\/strong> Con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti massimi di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il lavoratore pu\u00f2 richiedere, perdurando lo stato di malattia, un periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell\u2019anzianit\u00e0 e senza corresponsione della retribuzione. L\u2019aspettativa decorre dal giorno successivo al termine del periodo di conservazione del posto di cui ai commi precedente deve essere corredata, per tutta la relativa durata, da certificazione medica che dovr\u00e0 essere prodotta all\u2019Azienda entro due giorni dall\u2019inizio del periodo cui si riferisce; in mancanza, l\u2019aspettativa decade a decorrere dal giorno successivo al termine di validit\u00e0 dell\u2019ultima certificazione prodotta.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>IV.<\/strong> Trascorsi i periodi di conservazione del posto di cui ai precedenti commi I e II o il periodo di aspettativa richiesto ai sensi del precedente comma III, la Societ\u00e0 pu\u00f2 procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso. L\u2019assenza fruita come aspettativa ai sensi del comma III sospende Il periodo temporale da prendere a riferimento per il calcolo del comporto e non \u00e8 computabile nel periodo massimo di conservazione del posto per malattia di cui ai commi I e II.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>V.<\/strong> L\u2019assenza per malattia deve essere comunicata alla Societ\u00e0 immediatamente e comunque all\u2019inizio dell\u2019orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l\u2019ipotesi di comprovato impedimento. Contestualmente, il lavoratore \u00e8 tenuto a comunicare all\u2019Azienda il proprio indirizzo di reperibilit\u00e0, se diverso da quello gi\u00e0 noto, anche laddove tale diverso indirizzo sia riportato nel certificato medico. Il lavoratore che durante l\u2019assenza abbia necessit\u00e0 di modificare il proprio domicilio, \u00e8 tenuto a darne informativa alla Societ\u00e0, precisando il nuovo indirizzo di temporanea reperibilit\u00e0, di norma il giorno precedente alla variazione, salvo casi di necessit\u00e0 ed urgenza che devono essere espressamente documentati.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>VI<\/strong>. Il lavoratore \u00e8 tenuto inoltre ad inviare la relativa certificazione medica o a comunicare il numero di protocollo dell\u2019attestato di malattia entro due giorni dall&#8217;inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>VII.<\/strong> La Societ\u00e0 ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello stato di malattia ai sensi dell\u2019art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia. A tal fine, salvo i casi di cui al comma V, verr\u00e0 preso in considerazione l\u2019indirizzo di residenza o, se diverso, quello di domicilio.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>VIII.<\/strong> Fermi restando i casi di esclusione previsti dalla legge, il lavoratore assente per malattia \u00e8 tenuto in ciascun giorno di assenza, anche se domenicale o festivo, a trovarsi presso l\u2019indirizzo &#8211; comunicato al datore di lavoro &#8211; dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, salvo modifiche di legge che dovessero intervenire. Il lavoratore, che durante le fasce orarie di reperibilit\u00e0 debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, \u00e8 tenuto a darne &#8211; salvo casi eccezionali ed imprevedibili debitamente comprovati &#8211; preventiva comunicazione alla Societ\u00e0 fornendo all\u2019Azienda idonea documentazione entro i successivi cinque giorni&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: blue;\">In allegato forniamo il testo completo dell&#8217;articolo contrattuale sulla malattia ed una<strong> GUIDA ALLA MALATTIA<\/strong> (AGGIORNATA)\u00a0REDATTA DALL&#8217;INPS.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/La-malattia-in-Poste-italiane-_Art.-41-ccnl.pdf\">La malattia in Poste italiane _Art. 41 ccnl<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/InpsCertificazioneMalattia.pdf\">InpsCertificazioneMalattia<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno degli istituti che comportano seri obblighi\u00a0nell&#8217;ambito dei rapporti di lavoro\u00a0\u00e8 quello della MALATTIA, tutelata dalle leggi per proteggere i lavoratori e fornire indirizzi ai datori di lavoro, ma sottoposta a regole non derogabili, salvo eccezioni comprovabili e documentabili. 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