{"id":8518,"date":"2018-09-27T09:30:32","date_gmt":"2018-09-27T09:30:32","guid":{"rendered":"http:\/\/failp.it\/?p=8518"},"modified":"2018-09-27T09:35:51","modified_gmt":"2018-09-27T09:35:51","slug":"normativa-sui-licenziamenti-ingiustificati-interviene-la-consulta-no-alla-rigidita-nel-calcolo-dei-risarcimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/failp.it\/?p=8518","title":{"rendered":"Normativa, sui licenziamenti ingiustificati interviene la Consulta: NO alla rigidit\u00e0 nel calcolo dei risarcimenti"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/flash_news.gif\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-2505\" src=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/flash_news.gif\" alt=\"\" width=\"454\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>LA CONSULTA INTERVIENE SUL JOBS ACT ANNULLANDO IL CRITERIO DELLA RIGIDITA\u2019 DEI RISARCIMENTI IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO. <\/strong><\/p>\n<p>E il <em>Jobs Act<\/em> sotto processo accusa il colpo, coinvolto il nuovo Governo. <strong>L\u2019indennit\u00e0 risarcitoria in caso di licenziamento deve essere ispirata ai criteri di ragionevolezza, equilibrio, proporzionalit\u00e0, eguaglianza, buona fede<\/strong> <em>(sono i principi del diritto ricorrenti nel nostro sistema costituzionale in qualche modo violati, ma richiamati dalla recente sentenza della Corte Costituzionale<\/em>).<\/p>\n<p>Sotto accusa sono le norme che il Governo passato ha votato ed il Parlamento approvato nel contesto della nuova disciplina del LAVORO, peraltro non scalfite dal Governo ora in carica, riguardo alla disciplina dei risarcimenti dovuti in caso di licenziamento dei lavoratori da parte delle imprese, che hanno contemplato rigidit\u00e0 totale sui criteri del risarcimento spettante in caso di licenziamento ingiustificato (non l\u2019obbligo di reintegro, salvo casi eccezionali, ma con il jobs act un risarcimento da 4 a 24 mesi e con il <em>\u201cdecreto dignit\u00e0\u201d <\/em>da 6 a 36 mesi, <strong><u>in relazione alla mera anzianit\u00e0 di servizio<\/u><\/strong>) <em>(c.f.r. D. Lgs. 23\/2015 art. 3 comma 1 (*).<\/em><\/p>\n<p>Ora i ricorsi legali sommergeranno i Tribunali e molti datori di lavoro &#8211; <em>devono essere i Giudici a decidere caso per caso\u00a0la somma\u00a0del risarcimento dovuto a prescindere dal considerare solo il requisito dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio prestato<\/em> &#8211; ancora una volta emerge l\u2019incapacit\u00e0 di chi governa\u00a0ad affrontare con equit\u00e0 le criticit\u00e0 in cui possono incorrere i lavoratori, a causa dei comportamenti a volte discriminatori delle imprese.<\/p>\n<p><em><strong>D.Lgs. 4 Marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (3)<\/strong><strong>.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong><em>Art 1<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0(omissis)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, <em><strong>il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, <span style=\"text-decoration: underline;\">in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilit\u00e0<\/span><\/strong>. (nel Jobs Act i limiti erano da quattro a 24 mesi, poi \u00e8 intervenuto il \u201cdecreto dignit\u00e0\u201d che ha introdotto da sei fino a trentasei mesi).<\/em><\/li>\n<li>Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l&#8217;insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria commisurata all&#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit\u00e0 lavorative, nonch\u00e9 quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell&#8217;<em>articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181<\/em>, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell&#8217;indennit\u00e0 risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non pu\u00f2 essere superiore a dodici mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro \u00e8 condannato, altres\u00ec, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore \u00e8 attribuita la facolt\u00e0 di cui all&#8217;articolo 2, comma 3.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In allegato il testo del decreto imputato attualizzato con la modifica del &#8220;decreto cosiddetto dignit\u00e0&#8221;.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/failp.it\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Decreto_Legislativo-23_04.03.2015.pdf\">Decreto_Legislativo 23_04.03.2015<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; LA CONSULTA INTERVIENE SUL JOBS ACT ANNULLANDO IL CRITERIO DELLA RIGIDITA\u2019 DEI RISARCIMENTI IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO. E il Jobs Act sotto processo accusa il colpo, coinvolto il nuovo Governo. L\u2019indennit\u00e0 risarcitoria in caso di licenziamento deve essere ispirata ai criteri di ragionevolezza, equilibrio, proporzionalit\u00e0, eguaglianza, buona fede (sono i principi del diritto ricorrenti nel nostro sistema costituzionale in qualche modo violati, ma richiamati dalla recente sentenza della Corte Costituzionale). Sotto accusa sono le norme che il Governo passato ha votato ed il Parlamento approvato nel contesto della nuova disciplina del LAVORO, peraltro non scalfite dal Governo ora in carica, riguardo alla disciplina dei risarcimenti dovuti in caso di licenziamento dei lavoratori da parte delle imprese, che hanno contemplato rigidit\u00e0 totale sui criteri del risarcimento spettante in caso di licenziamento ingiustificato (non l\u2019obbligo di reintegro, salvo casi eccezionali, ma con il jobs act un risarcimento da 4 a 24 mesi e con il \u201cdecreto dignit\u00e0\u201d da 6 a 36 mesi, in relazione alla mera anzianit\u00e0 di servizio) (c.f.r. D. Lgs. 23\/2015 art. 3 comma 1 (*). Ora i ricorsi legali sommergeranno i Tribunali e molti datori di lavoro &#8211; devono essere i Giudici a decidere caso per caso\u00a0la somma\u00a0del risarcimento dovuto a prescindere dal considerare solo il requisito dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio prestato &#8211; ancora una volta emerge l\u2019incapacit\u00e0 di chi governa\u00a0ad affrontare con equit\u00e0 le criticit\u00e0 in cui possono incorrere i lavoratori, a causa dei comportamenti a volte discriminatori delle imprese. D.Lgs. 4 Marzo 2015, n. 23. 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