Poste, a marzo il pagamento della 14^ mensilità. E nei servizi WELFARE la convenienza di sceglierli cedendo quote del P.D. R., l’Azienda incrementa l’offerta di CREDITI
L’Art. 68 del CCNL dei dipendenti di Poste italiane determina le modalità di pagamento della QUATTORDICESIMA MENSILITÀ ai lavoratori ed alle lavoratrici fissandone il pagamento nel mese di marzo (entro il 25), per un importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale data quest’anno sarà anche quella di riferimento per gli emolumenti mensili.
L’Azienda nell’approssimarsi della prossima mensilità del mese di giugno, in cui sarà posto in pagamento il Premio di Risultato dei dipendenti, ha evidenziato le possibilità che POSTE riserva a coloro che sceglieranno di convertire in prestazioni di welfare una quota parte o l’intero importo del PREMIO di RISULTATO spettante usufruendo così di un contributo aggiuntivo di Poste italiane e dei benefici dell’esenzione fiscale.
La FAILP CISAL e le altre Segreterie Nazionali sindacali di Poste italiane con l’accordo del 30 luglio 2021 per la regolamentazione del Premio di Risultato per l’anno 2021, hanno confermato la possibilità – già prevista dalle precedenti intese in materia – di convertire in tutto o in parte l’importo del PdR spettante, in prestazioni, opere e servizi finalizzati a soddisfare le esigenze di conciliazione tra vita personale e lavorativa e di facilitazione della quotidianità.
Come recita un comunicato dell’Azienda rivolto alle OO.SS.: … in tale contesto, il sistema di welfare permette di rafforzare il potere di acquisto dei lavoratori, che possono usufruire sia dell’esenzione fiscale e contributiva prevista dalle vigenti disposizioni normative, sia dei crediti di welfare aggiuntivi che l’Azienda mette a disposizione.
C’è la conferma che – in occasione della prossima erogazione del PdR 2021 – verrà previsto un ulteriore credito di welfare aggiuntivo pari a 100 euro a favore dei lavoratori che abbiano convertito in welfare ed effettivamente fruito, almeno 200 euro del proprio Premio di Risultato.
Tale credito di welfare si aggiunge a quelli previsti dalla sopra richiamata intesa e dovrà essere utilizzato esclusivamente per fruire dei beni e servizi resi disponibili tramite la piattaforma on line; eventuali residui non potranno essere monetizzati al termine del periodo di fruizione.
Per saperne di più occorre leggere i contenuti dedicati all’argomento WELFARE nel citato verbale 30 luglio 2021:
WELFARE In base a quanto previsto dalla legge n° 208 del 28/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta, sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Al riguardo, il dipendente potrà destinare – tramite l’apposita piattaforma on line Vivi Welfare e nel rispetto del relativo regolamento – una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell’importo lordo spettante per l’anno 2021, in considerazione delle assenze effettuate nel 2021 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle disposizioni comuni del presente accordo, a: – Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (incremento della copertura sanitaria aderendo al pacchetto PLUS e/o estensione delle coperture sanitarie di cui è destinatario al proprio nucleo famigliare); – Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari ai quali il lavoratore risulti iscritto ed ai quali abbia già destinato quote di TFR; – beni e servizi di Welfare ad elevato impatto sociale, sia per sé che per il proprio nucleo familiare di cui all’art. 12 del TUIR (a titolo esemplificativo, spese di educazione e di istruzione, cultura e formazione, tempo libero e intrattenimento, salute e benessere, conciliazione genitoriale, spese di assistenza ai propri familiari anziani o non autosufficienti, rimborsi per trasporto pubblico locale). La quota di PdR convertita in welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto esclusa dall’imposizione fiscale e contributiva. L’eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente intesa. Qualora si scelga di convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare, verrà riconosciuto:
a) un credito di welfare aggiuntivo pari al 5% della quota di PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito – da destinare comunque ai servizi welfare – al lavoratore che sceglierà di destinare alle finalità suindicate almeno il 12,5% del proprio premio;
b) un credito di welfare aggiuntivo pari al 10% della quota di PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito – da destinare comunque ai servizi welfare – al lavoratore che sceglierà di destinare alle finalità suindicate almeno il 25% del proprio premio. Anche l’attribuzione del credito welfare aggiuntivo avverrà tramite la piattaforma on line di cui sopra; tale credito aggiuntivo, conseguibile in base alle soglie di accesso sopra riportate, potrà essere utilizzato esclusivamente per fruire dei beni e servizi di welfare disponibili in piattaforma ed eventuali residui non potranno essere monetizzati.
Il vantaggio di scegliere volontariamente di destinare importi del PDR a sostenere spese di welfare (avvantaggiandosi di taluni istituti quali l’Assistenza sanitaria integrativa – ora presente in P.I. (es, variare il pacchetto “Base” in pacchetto “Plus” – o della Previdenza Complementare (FondoPoste, o altri fondi pensione complementari), ecc… https://postemondowelfare.poste.it/user/login
- Previdenza complementare
- Fondo Sanitario integrativo
- Scuola e istruzione per i familiari
- Famiglia
- Salute e benessere
- Cultura e formazione
- Tempo libero ed intrattenimento
- Mobilità e trasporto pubblico
- Altri beni e servizi che costituiscono retribuzione in natura non tassati ai sensi delll’art. 51 comma 3 TUIR (c.d. carrello della spesa)
A seguire i testi del PDR 2021 e gli importi relativi al mese di giugno 2022, fermo restando l’eventuale raggiungimento degli obiettivi previsti.
Welfare_ulteriori interventi-1 Accordo-PdR-2021-30-luglio-2021 Allegato-1-Accordo-PDR-30-luglio-2021