Paese, ORDINANZA ministeriale proroga i dispositivi di protezione respiratoria almeno fino al 15 giugno, riprendono le attività lavorative in sicurezza. Disposizione interna di Poste italiane
Con un’Ordinanza del Ministero della Salute sono state prorogate alcune misure di prevenzione dal Corona virus e dalle sue mutazioni – per quanto possibile – allo scopo di alleggerire il peso delle eventuali ricadute sul sistema sanitario delle malattie dovute alle sue complicanze, in grado di aggravare il paese in una stagione che ricomincia a vedere affollamenti ed afflussi del turismo, anche da parte dei visitatori provenienti dall’estero. Per non parlare della necessità di proteggere le attività scolastiche e quelle lavorative che non possono scontare ulteriori asssenze e mutazioni rispetto alla necessità di riunire più persone in ambienti al chiuso.
L’ORDINANZA di cui pubblichiamo il testo integrale in calce recita: “… Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid–19; ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid–19, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale…”
Cosa prevede l‘ORDINANZA? È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l‘accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio–sanitarie e socio–assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
L’ ORDINANZA ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto–legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per quanto concerne le attività lavorative rimangono in essere le decisioni prese nell’ambito dei Comitati e Protocolli di Sicurezza sottoscritti fra i Datori di Lavoro e le Confederazioni sindacali, nonché gli eventuali aggiornamenti che gli stessi vorranno intraprendere nel mutare delle situazioni.
In calce le ultime note di Poste italiane sul lavoro nelle sedi aziendali (obbligo al rientro in servizio per tutti). “29 aprile 2022. Risorse Umane Organizzazione, Ulteriori Indicazione Anticovid–19. In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e della necessità di contrastare il diffondersi della pandemia da Covid–19, nei luoghi di lavoro di Poste Italiane permane – quale misura di prevenzione e fino a diversa disposizione aziendale – l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie, secondo le modalità già in uso. Inoltre, facendo seguito al Comunicato al Personale del 29 marzo u.s., ti ricordiamo che dal 1° maggio 2022 viene meno l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass (base o rafforzato) per l’accesso al luogo di lavoro; pertanto, a decorrere da tale data non saranno più disposti i relativi controlli per l’ingresso e la permanenza nei locali aziendali. Qualora tu sia un lavoratore assente per mancanza di certificazione verde, dovrai rientrare in servizio e con la ripresa dell’attività lavorativa verrà ripristinato il conseguente diritto all’erogazione della retribuzione. Resta fermo che, venendo meno il suddetto obbligo di possedere il Green Pass per accedere al luogo di lavoro, laddove tu non riprenda regolarmente servizio sarai considerato assente ingiustificato a tutti gli effetti di legge e di contratto. Si conferma, infine, l’importanza del comportamento di ognuno di noi ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus; in tal senso, ti invitiamo a continuare ad adottare una condotta improntata alla responsabilità e alla collaborazione, ad igienizzare frequentemente le mani, a rispettare il distanziamento sociale laddove possibile in relazione all’organizzazione lavorativa, a non avere contatti (strette di mano, abbracci, ecc.) con colleghi, fornitori, clienti o altri soggetti presenti all’interno delle sedi aziendali.” Comunicato al Personale – ulteriori indicazioni anticovid-19 e superamen…
I testi integrale dei provvedimenti in allegato.
Ordinanza mascherine_ 28 Aprile 2022 Ordinanza Ministero della salute 86920_1 Nuove indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza