C’è un nuovo gruppo di assunzioni flessibili con contratto di lavoro a tempo determinato in Poste italiane e trattasi, come accade sempre alla vigilia dell’estate, di personale necessario ad assicurare livelli ottimali dei servizi nell’arco temporale che va da giugno a settembre, allorché il personale stabile dell’azienda potrà beneficiare dei periodi di riposo per le ferie estive fino a due settimane.

Le assunzioni (organico flessibile espresso in full time equivalente) sono state preventivate in numero di 3.171 di cui 849 da luglio ad agosto e 2.322 da luglio ad ottobre, nei settori del recapito postale ai sensi dell’art. 19 comma 1 Del D.lgs. n. 81/2015*, così suddivise: A.L.T. Nord ovest, Nord est, Centro nord, Centro, Sud, Sicilia, (in allegato, la tabella riepilogativa).

Ma come sceglie il personale da assumere Poste italiane?

Per fare chiarezza, come più volte abbiamo sollecitato è pervenuta una nota aziendale di chiarimenti che riassume i termini della questione (c.f.r. doc. allegato). Una cosa è certa e cioè che tutti gli interessati a svolgere attività lavorativa in Poste italiane devono inserire il loro curriculum, aggiornandolo mano a mano, nel sito web aziendale all’indirizzo https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php dove normalmente appaiono le offerte di selezione e gli annunci delle posizioni ricercate (ad esempio in corso troviamo CONSULENTI FINANZIARI, e PORTALETTERE bilinguisti in TRENTINO ALTO ADIGE, per cui serve un apposito patentino di bilinguismo rilasciato dalla provincia di Bolzano). Una nota di costume a margine della questione pare rappresentata dalla persistenza di quest’ultima offerta di selezione da mesi, ad attestare la difficoltà di potere trovare risorse in grado di parlare con fluidità sia l’italiano, sia il tedesco e disposte a rendersi disponibili per il mestiere di PORTALETTERE a tempo determinato in Trentino Alto Adige.

* Art. 19 comma 1. D. Lgs. 81/2015: Apposizione del termine e durata massima. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

Il comma 2 del decreto 81/2015 recita: “La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.

Il comma 3 recita: “Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione”.

Il comma 4 recita “Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione”.

Il comma 5 recita: “Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi”.

Di particolare rilevanza nell’ambito del citato decreto sono da considerare gli articoli 20 (Divieti), 21 (Proroghe e rinnovi), 22 (Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine), 23 ( Numero complessivo di contratti a tempo determinato) e l’art. 24 (Diritti di precedenza) di cui riportiamo il testo, perché assume valore grazie all’accordo stipulato fra il Sindacato e Poste italiane in merito alle stabilizzazioni delle risorse assunte con contratti di lavoro a tempo determinato del 13.06.2018, i cui dettagli sono leggibili nella NEWS appositamente dedicata.

IL DIRITTO DI PRECEDENZA ex art. 24 D. Lgs. 81/2015.

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3.Il diritto di precedenza precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

LA DOMANDA DEL DIRITTO DI PRECEDENZA.

Può essere inoltrata al datore di lavoro presso cui sì è svolto rapporto di lavoro a tempo determinato entro 6 mesi dalla data di cessazione dello stesso (vedi comma 3 per i CTD stagionali) e si estingue trascorso 1 anno dalla data di cessazione del rapporto.

Per comodità riportiamo in allegato uno schema tipo di domanda per esercitare il DIRITTO DI PRECEDENZA in Poste italiane.

Diritto di Precedenza 81_2015

Processi di Recruiting in Poste italiane