Uno degli istituti che comportano seri obblighi nell’ambito dei rapporti di lavoro è quello della MALATTIA, tutelata dalle leggi per proteggere i lavoratori e fornire indirizzi ai datori di lavoro, ma sottoposta a regole non derogabili, salvo eccezioni comprovabili e documentabili. Sulla malattia la FAILP CISAL aveva già n egli anni scorsi prodotto una scheda particolareggiata e varie sono le guide presenti su internet.

Nel contratto di lavoro in vigore per i dipendenti di Poste italiane l’articolo 41 è quello deputato a trattare il capitolo della MALATTIA.

La prima parte dell’articolato è di particolare interesse:

“Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo di dodici mesi.

Nel computo del periodo di dodici mesi, non si tiene conto delle assenze dovute all’effettuazione di terapie salvavita nonché alle seguenti patologie di particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immuno–deficienza acquisita, il trapianto di organi vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e cirrosi epatica in fase di scompenso, la miastenia gravis, la sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di Parkinson in fase avanzata, il diabete mellito complicato (ulcere trofiche importanti, vasculopatie periferiche gravi e neuropatie gravi), il morbo di Cooley in forma severa, la polimiosite in forma severa e invalidante, la malattia di Crohn in forma stenosante o fistolizzante, l’insufficienza cardiaca in III classe NYHA, la meningite.

In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.

Nell’ambito dell’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 5 del presente CCNL, le Parti potranno valutare, anche su richiesta delle OO.SS., l’integrazione dell’elencazione tassativa delle patologie di particolare gravità di cui al presente comma, inserendo ulteriori ipotesi di patologie di particolare gravità.

II. Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di ventiquattro mesi di assenza entro l’arcO massimo di quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto periodo di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di 18 mesi.

III. Con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti massimi di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il lavoratore può richiedere, perdurando lo stato di malattia, un periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione. L’aspettativa decorre dal giorno successivo al termine del periodo di conservazione del posto di cui ai commi precedente deve essere corredata, per tutta la relativa durata, da certificazione medica che dovrà essere prodotta all’Azienda entro due giorni dall’inizio del periodo cui si riferisce; in mancanza, l’aspettativa decade a decorrere dal giorno successivo al termine di validità dell’ultima certificazione prodotta.

IV. Trascorsi i periodi di conservazione del posto di cui ai precedenti commi I e II o il periodo di aspettativa richiesto ai sensi del precedente comma III, la Società può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso. L’assenza fruita come aspettativa ai sensi del comma III sospende Il periodo temporale da prendere a riferimento per il calcolo del comporto e non è computabile nel periodo massimo di conservazione del posto per malattia di cui ai commi I e II.

V. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l’ipotesi di comprovato impedimento. Contestualmente, il lavoratore è tenuto a comunicare all’Azienda il proprio indirizzo di reperibilità, se diverso da quello già noto, anche laddove tale diverso indirizzo sia riportato nel certificato medico. Il lavoratore che durante l’assenza abbia necessità di modificare il proprio domicilio, è tenuto a darne informativa alla Società, precisando il nuovo indirizzo di temporanea reperibilità, di norma il giorno precedente alla variazione, salvo casi di necessità ed urgenza che devono essere espressamente documentati.

VI. Il lavoratore è tenuto inoltre ad inviare la relativa certificazione medica o a comunicare il numero di protocollo dell’attestato di malattia entro due giorni dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.

VII. La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello stato di malattia ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia. A tal fine, salvo i casi di cui al comma V, verrà preso in considerazione l’indirizzo di residenza o, se diverso, quello di domicilio.

VIII. Fermi restando i casi di esclusione previsti dalla legge, il lavoratore assente per malattia è tenuto in ciascun giorno di assenza, anche se domenicale o festivo, a trovarsi presso l’indirizzo – comunicato al datore di lavoro – dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, salvo modifiche di legge che dovessero intervenire. Il lavoratore, che durante le fasce orarie di reperibilità debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne – salvo casi eccezionali ed imprevedibili debitamente comprovati – preventiva comunicazione alla Società fornendo all’Azienda idonea documentazione entro i successivi cinque giorni”.

In allegato forniamo il testo completo dell’articolo contrattuale sulla malattia ed una GUIDA ALLA MALATTIA (AGGIORNATA) REDATTA DALL’INPS.

La malattia in Poste italiane _Art. 41 ccnl

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