Il Jobs Act in vigore: contratto a tutele crescenti, licenziamenti e disoccupazione, novità congedi parentali, riscossione Tfr mensile
E’ la fine del conto alla rovescia, perché sono passati i giorni delle discussioni infinite e dal 7 marzo hanno piena validità legale i decreti legislativi n° 22 e 23, pubblicati in G.U. il 4 marzo 2015.
Il primo emana disposizioni legislative per il riordino della materia degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e ricerca di ricollocazione dei lavoratori rimasti disoccupati, mentre il secondo emana disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (obiettivo del Governo ridurre le precarietà attraverso gli incentivi che rendono più vantaggioso utilizzare tale tipologia contrattuale).
I due provvedimenti sono destinati ad avere un forte impatto comunque la si possa pensare. E’ andato in soffitta l’art. 18 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per i lavoratori nuovi assunti, che già alcune riforme precedenti avevano minimizzato e si sono accentuate le differenze fra il lavoro autonomo e quello subordinato.
Adesso tutti si affannano a dire la loro, ma fa malinconia notare come le norme sul licenziamento abbiano subito un alleggerimento a favore delle parti datoriali, perché comunque le aziende non sono sempre altari dove albergano esclusivamente i buoni sentimenti; si tratta anche di soggetti che hanno molto a cuore la possibilità di fare affari e macinare redditività, sviluppo e crescita, utilizzando come risorse: idee, strumentazioni tecnologiche ed il fattore umano.
Un freno alla prolificazione del contenzioso a piè sospinto è stato attuato, ma il rischio è che a volte lavoratori incolpevoli, a causa di procedimenti disciplinari mirati e bene conditi, siano estromessi dal lavoro con maggiore facilità (ora i Giudici potranno valutare esclusivamente l’esistenza del fatto oggettivo).
C’è poi un altro rischio e cioè il fatto che molti CCNL non prevedano “Collegi di conciliazione ed arbitrato interni”, con presenza di rappresentanza aziendale e sindacale, perché qualche anno fa c’era fra le rappresentanze dei lavoratori chi prediligeva che ogni controversia finisse in Magistratura, piuttosto che in un luogo arbitrale interno allo stesso datore di lavoro, dove potere conciliare l’interesse datoriale con quello dell’assistenza/difesa del lavoratore.
Il CCNL per i dipendenti di Poste Italiane, attualmente in vigenza, non prevede collegi di conciliazione ed arbitrato, inattuato perfino per dissidi fra le parti l’articolo del previgente CCNL che lo aveva inserito nel testo normativo.
COSA CAMBIA DAL 7 MARZO 2015
ASSUNZIONI
C’è l’introduzione, per i nuovi assunti, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che beneficerà di incentivi fiscali, di cui godranno le imprese che assumeranno con tale tipologia contrattuale. (… per approfondire vai al testo del decreto)
LICENZIAMENTI
Per i lavoratori nuovi assunti si introducono nuove regole che disciplineranno i licenziamenti individuali e collettivi. In caso di licenziamento illegittimo si potrà ottenere esclusivamente un indennizzo economico (due mensilità per ogni anno di lavoro prestato), con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi, proporzionato all’anzianità di lavoro e non più la possibilità del reintegro, che viene circoscritta solamente ai licenziamenti discriminatori (eventi quasi impossibili da dimostrare, che le aziende interessate cercheranno certamente di mascherare).
Ai Giudici, ove chiamati a decidere nei contenziosi, resterà soltanto l’ipotesi del reintegro nei casi di licenziamenti disciplinari in cui fosse accertato che il fatto materiale contestato non sussiste. Anche in caso di licenziamenti nulli effettuati in forma orale rimane prevista la possibilità della reintegrazione al lavoro.
DEMANSIONAMENTI
Con il nuovo decreto approvato il 20 febbraio scorso dal Governo si prevede la modifica dell’art. 2103 c.c.(demansionamento), cioè la possibilità di assegnare il lavoratore divenuto inidoneo alle proprie mansioni, a quelle inferiori riconducibili al medesimo livello inquadramentale, per salvaguardarne l’occupazione. Tale possibilità è prevista, tramite accordi collettivi, anche nei casi di procedure di licenziamenti collettivi. Nei casi di modifiche organizzative degli assetti aziendali, in alternativa alla necessità di attuare licenziamenti, le imprese potranno assegnare il lavoratore a mansioni di livello immediatamente inferiore a quello ricoperto.
Il limite di tre mesi di mansioni superiori (salvo ragioni sostitutive) che dà titolo al riconoscimento del livello superiore diventerà di 6 mesi. In caso di gravi patologie i lavoratori hanno diritto a trasformare il rapporto di lavoro indeterminato dal tempo pieno al tempo parziale.
NUOVE INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE
Si introduce dal prossimo 1 maggio la NASPI una modifica al sistema degli ammortizzatori sociali che prevede l’erogazione di un assegno di disoccupazione, ove si siano maturati almeno tre mesi per periodi che vadano dal 1° Gennaio dell’anno che precede l’interruzione del rapporto ed ove si sia lavorato almeno 1 mese nell’anno oggetto del licenziamento. La nuova indennità NASPI verrà corrisposta mensilmente e durerà un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni (entità pari a circa il 75% dello stipendio entro 1.195 euro, più il 25% delle differenze fra l’importo citato in caso di retribuzioni superiori). L’erogazione della NASPI non durerà più di 78 settimane. (…per approfondire vai al testo del decreto)
MODIFICA AL SISTEMA DEI CONGEDI PARENTALI
Nello schema di decreto del 20 febbraio approvato dal Governo, che tratta la materia della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ci sarà la possibilità (per l’anno 2015) di usufruire del congedo parentale, esteso anche ai casi di adozioni, fruibile (durata invariata) fino ai 12 anni del bambino (attualmente la previsione era di max. 8 anni); tale congedo sarebbe fruibile anche ad ore fino a metà dell’orario medio giornaliero. I termini di preavviso scenderebbero a 5 gg. nel caso di richiesta di congedo giornaliero ed a 2 gg. nel caso di richiesta ad ore.
RISCOSSIONE MENSILE DEL TFR MATURANDO (Qu.I.R.)
Si tratta dell’opportunità offerta, ai lavoratori dipendenti del settore privato, dal DPCM 20 febbraio 2015 n° 29 che pubblichiamo in calce, cioè la possibilità di riscuotere mensilmente la quota maturanda del proprio TFR con la busta paga del mese.
La norma che regola il meccanismo è in vigore dal 3 aprile 2015 (un mese di ritardo rispetto a quanto preventivato) giacché originariamente si prevedeva di attivare tale facoltà di riscossione già dal mese di marzo. I giorni trascorsi hanno fatto slittare l’avvio del processo (comporteranno per le aziende alcune modifiche organizzative), ma la norma pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 19 marzo scorso contiene anche il modello di domanda che i lavoratori dipendenti da imprese private potranno adoperare (vedi doc. allegato in calce).
Ovviamente saranno gli stessi datori di lavoro ad informare i propri dipendenti delle modalità organizzative attuate per fare fronte a quanto richiesto; in ogni caso dal prossimo mese di aprile potranno avere luogo gli adempimenti conseguenti alle domande che i lavoratori interessati faranno pervenire per tempo (versamento in busta paga delle quote di TFR che matureranno mese per mese per il triennio che matura a partire dal mese di marzo 2015).
Cosa prevede il DPCM:
Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR:
Art. 3. Soggetti destinatari
- a) i lavoratori dipendenti domestici;
- b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
- f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
- L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
- Il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
- La liquidazione della Qu.I.R. è interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a partire dalle decorrenze previste all’articolo 7, comma 5.
Art. 4. Misura del TFR da liquidare come parte integrativa della retribuzione
- In caso di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1 comma 26 della Legge di stabilità 2015, la Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto.
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilità, ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l’applicazione della tassazione separata di cui all’articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.
- Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.
Art. 5. Procedura di liquidazione del TFR come parte integrativa della retribuzione
- I lavoratori di cui all’articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall’articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
- Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
- A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
- I datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza ai sensi del comma
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