Paese, le nuove regole per il controllo del Covid19 dal primo Aprile 2022: l’uso del Green Pass Base o del Super green Pass, come cambia il lavoro, le principali prescrizioni
Nella nostra NEWS precedente abbiamo dato notizia delle regole intervenute in merito alla prevenzione e sicurezza, rispetto all’infezione respiratoria Covid19. A molti osservatori superficiali potrebbe apparire oramai superata la fase di grave pandemia che conduceva molti soggetti al ricovero ospedaliero, una parte di loro intubati in terapia intensiva a causa della “fame d’aria” e dell’insufficienza respiratoria grave. Le terapie intervenute e soprattutto le vaccinazioni anti Covid19 stanno consentendo un discreto controllo della pandemia che, pur mutando in taluni aspetti, rimane comunque presente e di facile contagio. Da ciò la prudenza che consiglia di non abbandonare assolutamente i dispositivi di prevenzione, comunque prendendo atto delle nuove indicazioni che il Governo e le Autorità sanitarie del paese hanno promosso con la pubblicazione del Decreto legge n. 24/2022, di cui riepilogheremo le parti salienti. La necessità, da più parti caldeggiata, di tornare alla piena normalità nell’interesse dell’economia del paese, di cui il “Lavoro” è parte essenziale potrebbe spingere ad esagerare nelle “aperture”, oppure ad abbandonare del tutto le precauzioni, ma non è così. Dal primo aprile 2022 cambiano le regole in Italia, anche in correlazione con gli obblighi di possesso ed esibizione della “Certificazione Verde Base, oppure Rafforzata o Super Green Pass”.
Per accedere al posto di lavoro permane la necessità di possedere il “Green-Pass Base” che si ottiene con le prescritte vaccinazioni, la guarigione da Covid19 nei termini regolati, oppure eseguendo i tamponi di tipo antigenico (validità 48 ore), oppure molecolare (validità 72 ore).
Chi non fosse in possesso del “Green Pass Base” ad aprile non potrà accedere nei luoghi di lavoro e compete ai Datori di Lavoro la sorveglianza attiva sugli obblighi sanitari; in Poste italiane l’Azienda richiede un preavviso di tre giorni da parte di chi dovrà astenersi dal lavoro per mancanza del Green-Pass Base (il preavviso va effettuato per iscritto es. e_mail sia all’azienda, sia al diretto superiore). Nei giorni di assenza non è previsto alcun trattamento economico ed il mantenimento del posto di lavoro. Le attuali norme irrogano una o più sanzioni in caso di contravvenzione alle regole sancite, fra cui quella di 100 euro di multa in caso di mancata vaccinazione/richiami anti Covid19 in vigore per coloro che hanno superato l’età anagrafica di 50 anni, che arriverà automaticamente attraverso una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate.
In quanto all’andamento pandemico segnaliamo la scheda redatta dall’INAIL che recepisce le indicazioni dei casi di malattia della SARS-CoV-2 conteggiate fino allo scorso mese di febbraio e che hanno inciso sul “Lavoro” (il sito dell’Istituto riporta anche le schede regionali): Scheda-tecnica-contagi-covid-28-febbraio-2022
Per completezza, ecco le informazioni a partire dal primo aprile 2022, fino al 30 aprile 2022,
OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE:
- per l’accesso ai luoghi di lavoro;
- per mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione al banco, al tavolo, al chiuso, da ogni esercizio, fanno eccezione i servizi di ristorazione in alberghi e altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando le regole che vi si applicano
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, in istituti di pena;
- pubblico che partecipa a spettacoli all’aperto, o altri eventi, sempre all’aperto;
- mezzi di trasporto di lunga percorrenza, come regolati;
Invece, fino al 30 aprile 2022,
OBBLIGO DEL SUPER GREEN PASS, ovvero GREEN PASS RAFFORZATO:
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere al chiuso, spogliatoi e docce (fanno eccezione gli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
- convegni e congressi;
- centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, tranne quelli per l’infanzi);
- feste dopo cerimonie civili, religiose o eventi al chiuso;
- sale da gioco, scommesse, bingo, ballo, discoteche, ecc.;
- spettacoli con l’accesso al pubblico all’aperto, eventi e competizioni al chiuso.
- accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.
Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni normative in vigore sul “LAVORO AGILE”, come precedentemente disposto da norme emanate; ma in Poste italiane si applicano le regole frutto della Contrattazione, condivise dal sindacato nel verbale di accordo appositamente redatto: Verbale di Accordo Lavoro Agile 1 marzo 2022
Verbale di Accordo Lavoro Agile 1 marzo 2022 Allegato 1 Verbale di Accordo Lavoro Agile 1 marzo 2022 Allegato 1bis Verbale di Accordo Lavoro Agile 1 marzo 2022 Allegato 1bis
Per ogni altro dettaglio e completezza si rinvia al D.L. 24/2022 in vigore dal 25 aprile 2022.