L’INPS , attraverso il suo “Messaggio n° 3106 dell’otto agosto scorso ha fornito tutte le informazioni necessarie per chiedere il “BONUS LAVORATORI FRAGILI di 1.000 EURO”.

Per ricevere il BONUS, gli interessati in possesso dei requisiti previsti devono utilizzate la procedura telematica messa a punto dall’Inps stesso tramite il portale web dell’Istituto, http://www.inps.it,  seguendo il percorso “Prestazioni e servizi”:  “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS); oppure avvalendosi delle alternative possibili tramite il  Contact center integrato dell’INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 • tramite il (da rete mobile a pagamento), infine rivolgendosi agli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In ogni caso va rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2022.

Per saperne di più, pubblichiamo il messaggio dell’INPS in calce, rammentando comunque che il “BONUS LAVORATORI FRAGILIè un’ indennità una tantum prevista all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021.

Con l’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata prevista un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’indennità è riconosciuta a condizione che l’interessato abbia presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Inoltre, il lavoratore deve avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia, disciplinato dalla specifica normativa prevista per il soggetto che presenta la domanda, e non deve avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali ha presentato i certificati di malattia (cfr. la circolare n. 96/2022).
Il legislatore ha stabilito che il bonus in argomento venga erogato dall’INPS previa domanda, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti.”

Messaggio_numero_3106_del_08-08-2022