Poste, è una Impresa Pubblica e non solo un Organismo di Diritto Pubblico, l’ultimo pronunciamento è della Corte di Giustizia C.E.
Nell’ambito della dottrina giuridica e per quanto ne consegue rispetto all’attribuzione dei diritti soggettivi, si è più volte disputato sul ruolo che Poste italiane S.p.A. svolge in quanto impresa assoggettata a norme di diritto pubblico, oppure alla disciplina privatistica.
La storia delle Poste in Italia incomincia ad essere narrata come Azienda Autonoma dello Stato Poste e Telecomunicazioni, poi scorporata di quest’ultimo asset, quindi successivamente trasformata in Ente Pubblico Economico Poste italianee.p.e. ed infine in Poste italiane S.p.A. (Impresa).
Poste Italiane S.p.a è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia (per la quota relativa al Servizio Universale ne è concessionaria fino al mese di aprile 2026), essa opera anche nel settore della telefonia mobile, assicurativo e finanziario.
La legislazione che si è occupata delle POSTE in Italia parte dalla legge n. 71/1994 per poi passare attraverso le delibere di attuazione e regolamentazioni che ne hanno delineato i contorni e le attribuzioni fino all’attuale fisionomia di impresa che svolge le attività in concessione del “Servizio Postale Universale”, regolamentato attraverso un contratto di programma con il M.I.S.E. ed il monitoraggio dell’A.G.COM, mentre per quanto concerne le ulteriori attività in rami diversi del trasporto e recapito delle corrispondenze (S.U.), come delle attività finanziarie, telefoniche, assicurative agisce in un mercato libero ed aperto alla concorrenza con altre imprese ed operatori. Inoltre il M.I.S.E. consente che altri soggetti possano svolgere, nell’ambito della concessione di speciali “licenze” individuali ed autorizzazioni, l’offerta di servizi postali.
Nel tempo sono state molti i casi in cui si è discettato sulla natura giuridica di Poste italiane S.p.A. cioè impresa di diritto pubblico, oppure di diritto privato, ad esempio nei casi in cui i lavoratori addetti potessero essere considerati operatori in veste “Pubblica”oppure “Privati” (ad esempio nel caso delle “notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada” (rif.to da web – Linee Guida: … In un’ottica di apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari – prevista dagli artt. 149 e 151 c.p.c. e dall’art. 170 c.p., nonché disciplinata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha abrogato, a far data dal 10 settembre 2017, l’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), che attribuiva “in esclusiva” al fornitore del servizio postale universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) il servizio di “raccolta … trasporto … smistamento e … distribuzione” degli “invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”; … In esecuzione del disposto normativo da ultimo citato, con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’esito della disposta “consultazione pubblica” con gli operatori del settore nonché alla luce del parere reso dal Ministero della giustizia in data 1 febbraio 2018, ha approvato il “regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285”, in vigore dal 1 marzo 2018 (ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità), attribuendo la competenza per il rilascio delle citate licenze al Ministero dello sviluppo economico, Divisione VI;
Ora, è intervenuta anche una Sentenza della Corte di Giustizia Europea nell’ambito di una disputa fra un’impresa privata e Poste Tutela per la legittimità di un “appalto”, dopo un passaggio al T.A.R. del Lazio, che ha forse definitivamente sancito come POSTE ITALIANE riveste la qualità di impresa pubblica. e non di “Organismo di Diritto Pubblico”.
L’argomento è stato anche oggetto di una comunicazione nel sito web di Poste italiane che pubblichiamo insieme alla sentenza di cui trattasi di cui ecco uno stralcio
- “34. è pacifico tra le parti che Poste Tutela e Poste Italiane presentano la qualità di «imprese pubbliche», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25, e rientrano quindi, in quanto enti aggiudicatori, nell’ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva. Pertanto, non è necessario esaminare se tali imprese costituiscano parimenti un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva.. rientrano tra le attività relative alla prestazione di servizi postali, ai sensi di tale disposizione, tutte le attività che servono effettivamente all’esercizio dell’attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell’attività settoriale di cui trattasi.
- 45. è difficilmente ipotizzabile che dei servizi postali possano essere forniti in maniera adeguata in assenza di servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici del prestatore interessato. Tale constatazione vale tanto per gli uffici aperti agli utenti dei servizi postali e che ricevono quindi il pubblico, quanto per gli uffici utilizzati per lo svolgimento di funzioni amministrative. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, la prestazione di servizi postali comprende anche la gestione e la pianificazione di tali servizi.
- Pertanto, tenuto conto del fatto che Poste Italiane riveste la qualità di impresa pubblica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, e che i servizi di cui trattasi nel procedimento principale sono attività relative alla prestazione di servizi postali, che servono effettivamente al suo esercizio, tale direttiva è dunque applicabile sia ratione personae sia ratione materiae all’appalto di cui trattasi nel procedimento principale.”
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