Poste, sperimentazione veicoli assistiti per il recapito, in prova una bicicletta – cargo a quattro ruote per il trasporto corrispondenze e pacchi. L’Ordinanza 5255/2021 della Cassazione che sanziona l’Azienda
Poste continua a cercare strumenti di lavoro innovativi che possano consentire un maggiore volume di trasporto delle corrispondenze, ma soprattutto dei pacchi che negli ultimi anni hanno subito una crescita, anche grazie agli acquisti on-line ed agli accordi con i giganti del web nelle vendite attraverso internet.
L’Azienda sta sperimentando una bike-cargo a quattro ruote con motore elettrico e pedalata assistita (250 kg di portata e 100 km di percorrenza) nel Centro di Recapito di Verona Viviani bis.
In allegato la scheda informativa aziendale.
ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SANZIONA POSTE ITALIANE “L’IMPRENDITORE HA L’OBBLIGO DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE, AVUTO RIGUARDO ALLA PARTICOLARITA’ DEL LAVORO SVOLTO, NECESSARIE A TUTELARE L’INTEGRITA’ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI.”
Non stiamo a riportare tutto il testo di un’ordinanza della Corte di Cassazione sez. civile n°. 5255 del 25 febbraio 2021, ora rinvenibile facilmente su internet, ma va dato atto che la Giurisprudenza nel caso particolare (si è trattato di un dipendente postale malmenato nel corso di una rapina in ufficio) si è pronunciata dandogli ragione nella sua richiesta di risarcimento “… la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori…”
C’è una differenza di fondo a volte fra gli Uffici Postali e le Agenzie bancarie e cioé che le seconde sono dotate di vari espedienti tecnologici utili per assicurare i valori presenti all’interno dei locali aziendali – oltre ai dipendenti – aggiornabili tempo per tempo, ma non disdegnano comunque dall’utilizzare sistemi di controllo e sicurezza evoluti all’ingresso, oltre alla presenza pressoché stabile di una sorveglianza esterna armata tramite guardie giurate per dissuadere i malintenzionati. E’ così anche per tutti gli Uffici Postali ? Lasciamo l’interrogativo e la risposta a chi ogni giorno frequenta tali uffici sia nei centri cittadini, sia nelle periferie o altri Comuni minori.
L’ordinanza di cui parliamo è quella che ha dato ragione ad un dipendente malmenato nel corso di una rapina nel corso di un procedimento in cui l’Azienda si è difesa (… i giudici del gravame non avrebbero «ben valutato che la rapina pur essendo un evento prevedibile in relazione all’attività che viene svolta all’interno dell’ufficio postale è un evento non prevenibile pur in presenza dei più sofisticati sistemi di protezione»…)…
L’Ordinanza riporta le motivazioni, cioè che fra le altre cose… “è condivisibile la conclusione cui i medesimi (Giudici) sono giunti, dopo avere messo in evidenza la mancanza della prova liberatoria da parte della società datrice di lavoro – la quale si è difesa sostenendo che «la rapina in un ufficio postale è un evento non prevenibile pur in presenza dei più sofisticati sistemi di protezione» -, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell’art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore sul luogo di lavoro.” Ovviamente è consigliabile leggere tutto il testo dell’ORDINANZA! Link: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24899:cassazione-civile,-sez-lav-,-25-febbraio-2021,-n-5255-rapina-alle-poste-e-mancanza-di-adeguate-misure-di-tutela-dei-dipendenti-onere-della-prova-del-datore-di-lavoro&catid=16&Itemid=138
Adesso l’Azienda dovrà osservare maggiore attenzione ai sistemi di sicurezza e di prevenzione anti-rapina ed agli obblighi di tutelare la salute psico-fisica dei lavoratori addetti, non solamente con strumentazioni elettroniche, ma aggiornando gli apparati ed aumentando le soglie della vigilanza esterna agli uffici postali.