Fondo di Solidarietà
In particolare tale Legge estende l’accesso alle c.d. finestre anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione che nella fattispecie porterebbe un aggiornamento del trattamento pensionistico degli interessati e quindi dell’assegno stesso.
L’Azienda su richiesta sindacale, ha assunto l’impegno di non modificare gli importi degli assegni qualora in virtù dell’attuazione della Legge in questione subiscano modifiche.
Visto che, entro il 10 febbraio p.v. l’Ipost inoltrerà all’Inps centrale i moduli contenenti le informazioni necessarie all’erogazione degli assegni che, pertanto, non potrà avvenire prima del 1° aprile p.v.; le OO.SS. hanno impegnato l’Azienda a provvedere anticipatamente al pagamento degli assegni, a copertura del periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il mese di febbraio, entro e non oltre il giorno 27 febbraio p.v.
L’Azienda nell’ambito dell’incontro ha riconfermato la liquidazione del TFR nei confronti degli ammessi al Fondo entro il mese di febbraio p.v..
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Approfittando del contesto, rispondiamo alle richieste di consiglio da parte dei territori, in merito a quei lavoratori ammessi al Fondo di Solidarietà ed anche iscritti al Fondo Poste.
Nella fattispecie è conveniente chiedere la liquidazione della propria posizione individuale aperta con Fondo Poste non ora ma solo al momento dell’effettivo collocamento in quiescenza.Ciò consentirebbe all’iscritto a Fondo Poste di beneficiare di quanto previsto dalle norme in materia fiscale.