Poste italiane, nell’avvicinarsi della data del 15 febbraio  corrente, da cui decollerà l’obbligo di possedere la certificazione verde per chi possiede l’età pari o superiore a 50 anni, ha pubblicato un COMUNICATO AZIENDALE che ribadisce quanto previsto dalla norma emanata dal Governo sull’OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO secondo le norme vigenti.

Dal 15 FEBBRAIO al 15 GIUGNO 2022 PER ACCEDERE AL POSTO DI LAVORO SARA’ OBBLIGATORIO POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREN PASS RAFFORZATO E NON PIU’ QUELLO BASE CHE SI POTEVA AVERE ANCHE ATTRAVERSO UN “TAMPONE”.

Chi compirà 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ferma restando nel frattempo la necessità di possedere ed esibire il cd Green Pass Base, avrà l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato per poter accedere al luogo di lavoro – fatte salve diverse indicazioni che dovessero intervenire da parte delle Istituzioni competenti, di cui sarà data evidenza – decorrerà dal giorno del compimento dei 50 anni.

L’Azienda nel suo comunicato dettaglia quanto previsto dalle norme che entrano in vigore dal 15 febbraio e cioè che si può ottenere il Green Pass Rafforzato esclusivamente per:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario;
b) avvenuta somministrazione della dose di richiamo (cd. terza dose o dose booster);
c) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della Salute;
d) avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. In caso di somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde rafforzata sarà valida decorsi 15 giorni dall’inoculazione.

A decorrere dal 1 febbraio 2022 la validità del Green Pass Rafforzato sarà di 6 mesi, ad eccezione delle ipotesi di cui al precedente punto sub b) che determina una validità del Green Pass di durata illimitata. Analogamente a quanto sopra, anche per la certificazione verde rilasciata a coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo non sono previsti limiti temporali di validità.

Il Decreto del Governo, mirato a salvaguardare la salute di tutti i cittadini, pone in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni da parte dei lavoratori over 50; tali verifiche continueranno ad avvenire nelle modalità già in uso in Azienda per il controllo del possesso del Green Pass Base

E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE PREVENTIVAMENTE IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO!

Al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, chi non è in possesso di una certificazione verde rafforzata, deve darne preventiva comunicazione scritta tramite posta elettronica alla competente funzione di Risorse Umane e al suo responsabile in Poste italiane:

• entro l’11 febbraio 2022, con esclusivo riferimento alle giornate del 15, 16, 17 e 18 febbraio 2022, primi giorni di efficacia dell’obbligo di possesso del Green Pass Rafforzato nel luogo di lavoro;
• con almeno 7 giorni di anticipo rispetto al giorno, successivo al 18 febbraio 2022, in cui non potrà essere resa la prestazione lavorativa per mancanza o scadenza del Green Pass Rafforzato.

Effettuare la comunicazione di cui sopra entro i termini stabiliti consentirà di evitare la violazione dell’obbligo in parola nonché, non accedendo al luogo di lavoro, eventuali sanzioni disciplinari e amministrative derivanti dai controlli. Resta comunque fermo che le giornate di assenza effettuate non verranno, in ogni caso, retribuite fino alla presentazione di valido Green Pass Rafforzato.

Diversamente, in caso di mancata comunicazione preventiva all’Azienda e qualora venga accertata la mancanza di valida certificazione verde:
• prima di accedere alla sede di lavoro, sarà precluso l’accesso e il comportamento sarà valutabile ad ogni effetto di legge e di contratto;
• all’interno dei locali aziendali, si verrà allontanati dagli stessi e i comportamenti saranno valutabili ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l’eventuale sanzione pecuniaria disposta dal Prefetto (dai 600 ai 1500 euro).

In entrambe le ipotesi, resta fermo che le giornate/ore di assenza effettuate non verranno, in ogni caso, retribuite fino alla presentazione del Green Pass Rafforzato. Resta fermo che anche l’eventuale comunicazione tardiva potrà essere oggetto di valutazione da parte dell’Azienda, a tutti gli effetti di legge e di contratto.

In allegato la comunicazione aziendale nel testo completo e la lettera esplicativa indirizzata dall’Azienda alle Segreterie Nazionali sindacali.

Comunicato al Personale Green Pass Rafforzato over 50 – 9 febbraio 2022

Obbligo Green Pass Rafforzato