Come è noto, già con il Decreto Legge n° 48/2023 il Governo italiano ha emanato indicazioni valide dal 5 maggio scorso contenenti:  misure di inclusione sociale e lavorativa, interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro, misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione  fiscale (dall’Art. 39 al 40): Art. 39. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti ed Art. 40. Misure fiscali per il welfare aziendale.

I dettagli sono nel provvedimento normativo che è stato poi convertito in legge con il DDL approvato in Camera dei Deputati e recentemente dal Senato della Repubblica con qualche modificazione.

In attesa della pubblicazione del testo coordinato della nuova legge è utile verificare gli effetti della norma citata che si potranno già vedere a partire dalle buste paga di luglio dei lavoratori dipendenti e fino al mese di dicembre dell’anno in corso (la cosiddetta riduzione della pressione  fiscale).

Si tratterà di un contenuto incremento di qualche decina di euro nelle buste paga a secondo del loro valore e dell’incidenza dei coefficienti previsti per il “cuneo fiscale“,  cui per i lavoratori di Poste italiane si aggiungerà l’incremento in busta paga derivante dall’attribuzione del terzo scaglione di incremento economico previsto dal CCNL 23 giugno 2021, come abbiamo già indicato nelle nostre precedenti notizie.

Per quanto riguarda il cosiddetto “effetto” del cuneo fiscale dopo il DL 48/2023 citiamo alcuni passaggi del messaggio INPS dedicato (… come anticipato, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto: – nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro; – nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro. Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima…).

Il messaggio dell’INPS (in parte citato nell’allegato) è visibile integralmente all’indirizzo internet https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa

Messaggio INPS_riduzione contributiva luglio 2023

Comunicato-Failp-incrementi-luglio-2023