Il Decreto lavoro (Contratti a Termine) è legge con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Via libera definitiva al Decreto lavoro (Job act sui contratti a termine) che diventa legge Il 15 maggio è stato convertito in legge il decreto lavoro, nel testo definitivo che tratta dei contratti di apprendistato ed a tempo determinato, semplificando il Documento unnico della regolarità contributiva delle imprese.
La riduzione del contributo previdenziale, prevista per i datori di lavoro che assumono addetti con i contratti di solidarietà (orario di lavoro superiore al 20%) è stata fissata al 35%. Adesso, dopo il profluvio di esternazioni, punti di vista e proposte, tutti si aspettano che le imprese, facilitate nella scelta delle modalità da seguire per le assunzioni, facciano ripartire il tasso dell’occupazione nel paese, incrinato forse anche a causa delle incertezze e dal dibattito infuocato degli ultimi giorni.
Il senso della nuova legge è quello di semplificare le modalità delle assunzioni, per rilanciare l’occupazione in Italia, riducendo gli adempimenti per le imprese. Contratti a tempo determinato e di somministrazione lavoro. C’è l’elevazione fino a 3 anni (si prevedono massimo cinque proroghe) della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato o di somministrazione, senza alcun bisogno di indicarne la causale.
La norma prevede un limite all’utilizzazione del contratto a tempo determinato perché ogni datore di lavoro non potrà assumere eccedendo il numero di rapporti di lavoro a tale titolo, oltre il limite del 20% degli impiegati alle sue dipendenze a tempo indeterminato, a pena di una sanzione amministrativa che potrà variare fra 20% ed il 50% della retribuzione, per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, a secondo che il numero delle violazioni compiute sia inferiore o superiore ad uno.
Per le aziende fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile effettuare un contratto a tempo determinato e non si prevede il limite (20%) nel settore della ricerca scientifica. Contratti di Apprendistato. Il piano formativo individuale che deve accompagnare l’assunzione dell’apprendista potrà essere definito sinteticamente anche secondo moduli. La stabilizzazione, alla fine del periodo dell’apprendistato, riguarda solo le imprese che possiedono oltre 50 dipendenti, nel limite del 20% del numero degli apprendisti impiegati.
La retribuzione dell’apprendista, fermo restando l’autonomia contrattuale collettiva, dovrà tenere conto delle ore di formazione, almeno per il 35% del monte ore complessivo formativo previsto per l’apprendista od assunzione per la qualifica e per il diploma professionale.
L’offerta formativa aziendale dovrà essere integrata con l’offerta formativa pubblica, quella delle Regioni, salvo che le stesse non comunichino entro 45 giorni dall’avvenuta assunzione le modalità per usufruirne. Contratti di Solidarietà. Le agevolazioni fissano a 15 milioni di euro il limite di spesa (Fondo sociale per l’occupazione e la formazione) previsto dall’inizio di questo anno.