12_portalettere_tn

Fra gli strumenti di lavoro utilizzati in Poste italiane c’è la bicicletta o velocipede aziendale, in uso da parte dei portalettere abilitati a percorrere le loro zone con tale mezzo.

Il trattamento degli infortuni in caso di malaugurato accidente intervenuto nel corso del lavoro è tutelato dalle norme regolamentari e di legge applicabili all’evento.

C’è poi il tema di chi si reca al lavoro utilizzando mezzi di trasporto pubblico, o privato, oppure con bicicletta o altro velocipede motorizzato. Le normative esistenti a copertura dell’infortunio in itinere (incidenti occorsi durante il tragitto fra la propria abitazione ed il luogo di lavoro) sono contenute in diversi disposti di legge che regolamentano tale istituto.

Negli ultimi anni, da parte dei lavoratori e non solo, si è incentivato e di molto il ricorso ai motoveicoli, ciclomotori e biciclette, il mezzo ecologicamente più adatto all’ambiente, soprattutto nelle città dove è diventato sempre più difficile circolare con autovetture od usufruire di trasporto pubblico coerente con le proprie necessità.

Pertanto, la legislazione applicabile al tema dell’infortunio in itinere ha dovuto prendere atto di tali cambiamenti arrivando infine, anche grazie alle pressanti richieste delle associazioni di utenti della “bici”, al riconoscimento delle coperture INAIL in caso di infortunio occorso mentre ci si reca al lavoro – per l’appunto – con la bicicletta.

L’ultima novità per chi usa la bicicletta per recarsi al lavoro è data dalla circolare Inail n° 14 / 2016 che ha preso atto di quanto previsto nell’ultima legge di stabilità emanata dal Governo aggiornando le disposizioni applicate dall’Istituto Nazionale degli Infortuni nel Lavoro sugli infortuni in itinere.

Pertanto:

  • il lavoratore che si reca presso il luogo di lavoro in bicicletta o velocipede ha diritto ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo INAIL in caso di infortunio occorso in tale tragitto, senza le limitazioni prima adottate circa l’evento intervenuto o non in piste ciclabili, ecc…
  • il lavoratore che utilizza la bicicletta / velocipede per recarsi al lavoro (legge n. 221/2015) adesso viene considerato equiparato alle condizioni previste per chi usa il mezzo pubblico oppure il percorso a piedi, cioè viene considerato sempre necessitato (vedasi in proposito la citata circolare) e tale interpretazione sarà adottata per i casi in esame e per quelli futuri

La circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016 consultabile in allegato e nello stesso sito web dell’istituto prevede “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere – Utilizzo del velocipede (c.f.r. doc. allegato).

Il richiamo della disposizione Inail ha come riferimento il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante le “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Art. 12. Infortunio in itinere 1. “All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”.

 Le novità del 2016 (estratto circ. 14/2016 Inail):

In buona sostanza, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art.12 d.lgs.38/2000, l’Istituto INAIL aveva stabilito che l’infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo “[…] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre “[…] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto”. Come detto in premessa, il suddetto discrimine è stato superato dal legislatore del collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 il quale ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo. Nel ribadire che le disposizioni sin qui impartite in materia di infortunio in itinere devono continuare ad essere osservate in termini generali anche con riferimento all’uso del velocipede, si conferma che, per quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione.

Circolare Infortuni itinere Inail_14_2016

Failp News Infortunio itinere

 

CONCORSO SOGGIORNI ESTIVI INPS EX IPOST

Gli iscritti al “Nuovo Fondo Mutualità” della “Gestione Mutualità ex Ipost” (iscrizione per un capitale minimo di 1000 euro) hanno tempo fino al 6 maggio 2016 per partecipare al concorso per il conferimento di n° 196 contributi, per soggiorni estivi effettuati con le modalità previste dal bando leggibile nel sito web dell’Inps all’indirizzo: https://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/Soggiorni (c.f.r. doc. allegati); restano esclusi coloro che partecipano anche al concorso “Cure Termali 2016 – Nuova Mutualità”.

I soggiorni, riservati a coloro che si saranno posizionati in numero utile nella graduatoria predisposta sulla base dei requisiti previsti, potranno essere usufruiti tra il 1 giugno ed il 30 settembre 2016, per massimo 7 giornate anche in via non continuativa.

Il contributo in essere sarà pari a € 40 per ogni pernottamento e le domande per partecipare al concorso dovranno essere redatte con il modello appositamente predisposto scaricabile dal sito web citato.

L’indirizzo di spedizione delle domande: (Raccomandata o Assicurata conv.le A/R) è:“INPS, Direzione centrale Credito e Welfare, Area risorse e contenzioso – Gestione Mutualità ex IPOST -Concorso Soggiorni estivi 2016- Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma”.

Soggiorni_estivi_2016_Nuovo_fondo_mutualita     Modulo_domanda_Soggiorni estivi

Failp comunicato Soggiorni estivi ex Ipost NFM

CONCORSI CURE TERMALI 2016 ISCRITTI AL VECCHIO E NUOVO FONDO MUTUALITA’

I lavoratori iscritti al FONDO MUTUALITA’ EX IPOST  (vecchio o nuovo) possono partecipare ai rispettivi concorsi indetti per il finanziamento di un SOGGIORNO PER CURE TERMALI nell’anno 2016 (periodo Giugno – Novembre).

Iscritti al vecchio Fondo Mutualità: le domande di partecipazione al concorso (per essere ammessi al concorso, occorre essere iscritti al Vecchio Fondo di Mutualità per un capitale di almeno € 516,46) dovranno essere spedite entro il 13 maggio 2016 attraverso il modello allegato  (scaricabile anche dal portale www.inps.it all’indirizzo https://www.inps.it/portale/ ), corredandole di copia del cedolino dello stipendio e originale del certificato medico ASL (con codice regionale) attestante la necessità di cure termali e relativa tipologia, a mezzo Raccomandata A/R o assicurata A/R indirizzata all’ INPS, Direzione Centrale Credito e Welfare, Area risorse e contenzioso – Gestione Mutualità ex IPOST – Concorso Cure Termali 2016 – Viale A. Ballarin, 42, 00142 Roma. Il concorso determina il conferimento di n 125 contributi  per soggiorni per cure termali (pari ad una somma di € 40,00 per ogni giorno di cura e di permanenza nelle strutture)effettuati presso strutture recettive situate esclusivamente sul territorio nazionale, per un massimo di 12 giorni.

Iscritti al nuovo Fondo Mutualità: i lavoratori iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità della Gestione Mutualità ex IPOST hanno tempo fino al prossimo 13 maggio per presentare la domanda di partecipazione al concorso per  il conferimento di n.125 contributi per soggiorni per cure termali effettuati nel periodo Giugno – Novembre 2016. Il concorso è riservato ai lavoratori iscritti al Nuovo Fondo di Mutualità per un capitale di almeno € 1.000,00 (la partecipazione al concorso è preclusa a coloro che intendano partecipare al concorso “Soggiorni Estivi 2016 – Nuova Mutualità”). Anche in questo caso occorre presentare l’istanza sul modello conforme allegato (scaricabile all’indirizzo web  https://www.inps.it/portale/ ) con Raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R all’indirizzo INPS, Direzione Centrale Credito e Welfare, Area risorse e contenzioso – Gestione Mutualità ex IPOST – Concorso Cure Termali 2016 – Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma. I soggiorni termali dovranno essere effettuati presso strutture ricettive del territorio italiano per la durata massima di sette giorni ed il contributo che sarà riconosciuto agli aventi diritto sarà pari ad una somma di €40,00 per ogni giorno di cura e di permanenza nelle strutture.

Per i dettagli si possono consultare i rispettivi bandi all’indirizzo internet sopra riportato (documentazione da allegare, compilazione delle graduatorie sulla base dei requisiti, ecc…).

Modulo di domanda 2016 cure termali vecchio fondo

Domanda Cure Termali 2016 iscritti Nuovo Fondo Mutualità