Nella gazzetta ufficiale del 28 gennaio è stato pubblicato il decreto legge su QUOTA 100. Coloro che nel triennio 2019-2021 (iscritti all’AGO dell’INPS) posseggono 62 anni di età e 38 di contributi versati potranno accedere alla pensione anticipata con il sistema QUOTA 100 usufruibile da aprile 2019 (il diritto conseguito entro dicembre 2021 potrà essere esercitato anche successivamente; il requisito di età anagrafica citato nel decreto non è adeguato agli incrementi della speranza di vita fino al 2026). Il provvedimento governativo è sperimentale (vale tre anni) e dovrà essere coperto dagli stanziamenti nelle leggi di bilancio per assicurarne il sostegno.

COSA FARE?

a) dotarsi del proprio estratto contributivo attraverso il sito web dell’INPS per verificare la contribuzione risultante ed attendere la regolamentazione dell’INPS; b) verificato il possesso dei requisiti QUOTA 100 (età 62 anni e contribuzione 38), occorrerà calcolare la convenienza a lasciare anticipatamente il lavoro rinunciando all’attuale reddito in cambio dell’assegno di pensione maturato che mediamente sarà inferiore rispetto all’attuale reddito.; c) una volta risolto il rapporto di lavoro non sarà possibile tornare indietro ed alla pensione di QUOTA 100 non si potranno aggiungere altri redditi da lavoro oltre 5.000 euro lordi annui.

Con il messaggio n.395 del 29 gennaio l’INPS ha già diramato le prime indicazioni per inoltrare le domande di pensione con QUOTA 100: attraverso la procedura ON-LINE nel sito web INPS, oppure tramite i PATRONATI sindacali, o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle pratiche INPS (es. CAF abilitati). Ovviamente una volta fatta la scelta gli interessati dovranno risolvere il rapporto di lavoro in essere (Poste italiane eroga incentivi a chi decide di rinunciare a proseguire l’attività lavorativa).

Nel sito web dell’INPS sono state pubblicate le circolari che regolano QUOTA 100 e le altre materie contenute nel decreto 4/2019 quali Opzione, donna, Ape sociale, Anticipo pensionistico, ecc… Le circolari Inps citate sono la n. 10 e la n.11 del 2019.