Poste, percorso di STABILIZZAZIONE lavoratori a tempo determinato / Stabilizzazioni part time nel Recapito per l’anno 2023. Le regole aggiornate sui CONGEDI PARENTALI
Poste – nell’ambito delle Politiche Attive del lavoro – ha reso note le graduatorie provvisorie per le stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato (Accordo sindacale del 3 agosto 2021) e, in particolare, alle stabilizzazioni part time per lo svolgimento di attività di Recapito previste per l’anno 2023 di cui alla medesima intesa del 3 agosto 2021 e all’accordo sindacale del 22 giugno 2023.
Trattasi della graduatoria provvisoria nazionale e delle graduatorie provvisorie provinciali, relative alle 107 province interessate (vedi dettagli in calce). Entro il 25 luglio saranno pubblicate le graduatorie definitive aggiornate.
Comunicato 10 luglio 2023 stabilizzazioni 2023 – Graduatorie Provvisorie
Graduatorie Provvisorie Provinciali – Stabilizzazioni Recapito – 2023
Graduatoria Provvisoria Nazionale – Stabilizzazioni Recapito – 2023
L’AGGIORNAMENTO ALLE NUOVE NORMATIVE DEI CONGEDI PARENTALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE
L’Azienda hacomunicato i dettagli relativi all’utilizzo dei CONGEDI PARENTALI, la cui disciplina è stata aggiornata secondo le ultime normative di legge (ulteriori modifiche al trattamento economico del congedo parentale, che comportano la modifica della procedura di richiesta del beneficio in questione, a prescindere dal relativo trattamento economico). Nel riepilogare i principali interventi alleghiamo la documentazione aziendale in calce.
(Estratto circolare dell’Azienda). NUOVA INDENNITÀ ALL’80%: REQUISITI. La nuova norma – lasciando invariati i limiti individuali e di coppia del congedo parentale – ha previsto l’innalzamento della misura dell’indennità erogata dall’INPS dal 30% all’80% per 1 mese complessivo tra i genitori, fruibile a giornata intera o in modalità oraria, al ricorrere di specifiche condizioni. La nuova mensilità all’80% a carico INPS, ove spettante, si aggiunge alle due mensilità indennizzate all’80% dall’Azienda quale trattamento di miglior favore riconosciuto dal nostro CCNL. Con la Circolare INPS n. 45/2003, sono stati definiti i requisiti necessari per il riconoscimento della nuova indennità maggiorata, che si riportano di seguito.
1) AVENTI DIRITTO
L’indennità dell’80% a carico INPS spetta ai soli lavoratori dipendenti che abbiano terminato
successivamente al 31 dicembre 2022:
• il congedo di maternità
oppure
• il congedo di paternità alternativo
oppure
• il congedo di paternità obbligatorio
A seguire la documentazione integrale dell’azienda (cfr. doc. allegato)
Comunicato al Personale – Novità in materia di congedo parentale