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Già se ne parla nei commenti della stampa affamata di notizie riguardanti il prossimo testo del disegno di legge di stabilità che il Governo si appresta ad emanare (una prima versione già circola dal 15 ottobre).

La previsione, oltre alle altre misure nei diversi campi della spesa e delle provvidenze assegnate per il 2015 per il funzionamento dello Stato, riporta alcune considerazioni sui costi ed i rimborsi  da riconoscere a Poste Italiane per il servizio postale universale.

Il DDL assegna il tempo massimo per la conclusione del nuovo Contratto di Programma regolatore del S.U. tra Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane, con l’introduzione della data limite del 31 marzo 2015 per la sua sottoscrizione ed una durata quinquennale.

Inoltre il DDL fissa l’importo dell’onere a carico delle finanze dello Stato per il rimborso dei costi del servizio postale universale nella cifra massima di 262,4 milioni di euro per il 2015 (inferiore di circa 65 milioni rispetto a quanto riconosciuto negli anni 2011 – 2012), fatti salvi gli effetti delle verifiche dell’AG.COM., e determina un allargamento del bacino territoriale entro cui applicare quanto già previsto in merito alle situazioni di natura infrastrutturale o geografiche in ambiti territoriali particolari sugli obblighi di potere assicurarvi il servizio postale universale con deroghe.

Si tratta di quanto attualmente previsto nel Contratto di Programma in vigore:

Art. 2 Attività e modalità di erogazione del servizio universale e obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione. (omissis) Comma 7. Nell’ottica di contenimento dei costi del servizio universale, in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 12 del decreto legislativo n. 261/1999, il recapito del servizio universale può essere effettuato a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Tale ultimo parametro – sentita l’Autorità – può essere soggetto ad un margine di tolleranza fino ad un massimo del 5%.

L’Art. 23 del DDL di Stabilità, se passerà con l’attuale formulazione sposterebbe la parola “un ottavo” sostituendola con “un quarto” e con ciò si allargherebbe il bacino territoriale preso in ipotesi rendendolo più appetibile per eventuali tagli di spesa (in allegato lo stralcio dell’attuale ipotesi di DDL di Stabilità).

 

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