Poste, raggiunto l’accordo per la determinazione del nuovo Premio di Risultato, con valenza per l’anno 2020, regolamentazione, specificità ed importi. Il pagamento a giugno 2021
Nel pomeriggio del 23 luglio, dopo un lungo approfondimento la FAILP CISAL e le altre Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL che si applica nel Gruppo hanno raggiunto con l’Azienda l’intesa per il nuovo PREMIO DI RISULTATO, che avrà valenza per l’anno 2020, stante il principio di non sovrapporsi al parallelo rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, le cui trattative in ambito R.I. erano iniziate prima degli stop e rallentamenti determinati dalla pandemia covid 19.
Il Premio di Risultato che sarà in vigore in questo anno in Poste Italiane S.p.A. ed anche in Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A. con le evenuali armonizzazioni, ricalca a grandi linee le intese precedenti, fatti salvi alcuni punti contenuti nella regolamentazione descritta nel VERBALE DI INTESA firmato.
Il premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle società rappresentate nell’intesa , con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2020, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.
Il premio sarà altresì erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle società rappresentate per l’intesa, che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno di competenza del premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo descritte all’accordo. Particolare attenzione sarà dedicata al personale che, a far data dall’intesa, risolverà consensualmente il rapporto di lavoro prima di giugno 2021 e quindi prima dell’erogazione del premio dell’anno 2020.
E’ confermata l’impalcatura precedente, anche per quanto concerne le riduzioni del PDR in caso di ripetuti eventi assenze per malattia nell’anno, fatti salvi i periodi collegati all’emergenza COVID 19, o ad esso riconducibili (es. quarantena, ecc.., vedere tabella allegato 2).
Poste Italiane S.p.A. procederà alla corresponsione del premio di risultato di cui all’accordo al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati, incrementali rispetto al consuntivo 2019:
– Total Financial Assets (TFA) per addetto – k€/FTE: +1% rispetto al consuntivo 2019;
– Pacchi per addetto – vol/FTE: + 15% rispetto al consuntivo 2019.
Le altre Società del Gruppo Poste, in rappresentanza delle quali l’intesa è sottoscritta, procederanno alla corresponsione del premio di risultato in questione al raggiungimento dei relativi obiettivi, riportati nell’allegato 4 all’accordo.
Gli importi unitari lordi di premio per l’anno 2020, distinti per livelli retributivi ed ambiti organizzativi, vengono individuati rispettivamente negli allegati 1, 3 e 3 bis dell’accordo. Tali importi costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale (agevolazioni fiscali).
In particolare, il riconoscimento del 100% degli importi è correlato ai risultati economici complessivi misurati per mezzo di un indicatore costituito dal parametro sotto indicato, individuato in base ad elementi tecnici rilevabili dal bilancio del Gruppo Poste Italiane:
- EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) del Gruppo Poste Italiane (al netto del costo relativo al PDR di Poste Italiane valorizzato al 100%).
L’erogazione del PDR avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste italiane.
Resta inteso che il 40% degli importi unitari lordi del Premio, di cui all’allegato 1, è riferibile alla “quota regionale” e alla relativa regolamentazione, e correlato anch’esso agli obiettivi di cui sopra.
In allegato
La corresponsione del PDR avverà nel mese di giugno 2021, anche per i dipendenti CTD non più in servizio.
Anche nel PDR 2020 è consentito di destinare – tramite l’apposita piattaforma aziendale Vivi Welfare – una percentuale del premio in servizi / prodotti di welfare ottenendo particolari agevolazioni: “il dipendente potrà destinare – tramite l’apposita piattaforma on line Vivi Welfare e nel rispetto del relativo regolamento – una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell’importo lordo spettante per l’anno 2020, in considerazione delle assenze effettuate nel 2020 riconducibili alle causali previste dalle lettere e) ed f) delle disposizioni comuni del presente accordo, a: – Fondo Aperto di Assistenza Sanitaria Integrativa Poste Vita (incremento della copertura sanitaria aderendo al pacchetto PLUS o estensione al nucleo famigliare); – Fondo Poste, ovvero ad altri fondi pensionistici complementari ai quali il lavoratore risulti iscritto; – servizi di Welfare ad elevato impatto sociale (a titolo esemplificativo, spese di educazione e di istruzione, spese di assistenza agli anziani, spese relative ad assistenza a soggetti non autosufficienti, rimborsi per trasporto pubblico locale, ecc). La quota di PdR convertita in welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto escluso dall’imposizione fiscale e contributiva. L’eventuale parte residuale del premio sarà liquidata con le modalità previste nella presente intesa. Al lavoratore che sceglierà di destinare il premio di risultato in servizi welfare, verrà riconosciuto: a) un credito di welfare aggiuntivo pari al 5% della quota di PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito – da destinare comunque ai servizi welfare – al lavoratore che sceglierà di destinare almeno il 12,5% del proprio premio; b) un credito di welfare aggiuntivo pari al 10% della quota di PdR convertito in welfare ed effettivamente fruito – da destinare comunque ai servizi welfare – al lavoratore che sceglierà di destinare il 25% del proprio premio.
In allegato il testo completo dell’intesa firmata dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Poste italiane che hanno partecipato alla riunione, il comunicato unitario delle OO.SS., l’elenco delle figure professionali per la suddivisione in Staff e Produzione e la tabella degli importi del PDR (cfr. doc. allegati). Verbale di Accordo PdR 2020
Allegato 1 Verbale di Accordo 23_07_2020 Allegato 2 Verbale di Accordo 23_07_2020 Allegato 3 Verbale di Accordo 23_07_2020
Allegato 3bis Verbale di Accordo 23_07_2020 Allegato 4 Verbale di Accordo 23_07_2020 Comunicato unitario PDR 2020