Poste, adempimenti previsti per chi volesse andare all’estero, al ritorno scattano gli obblighi di prevenzione dal rischio di avere contratto il virus Covid19
Con l’avvicinarsi del bel tempo cresce per molti la voglia di ritagliarsi lo spazio per una vacanza, soprattutto orientandosi nei luoghi dove esistono meno restrizioni sanitarie (ed il virus circola indisturbato), forse o magari senza provocare situazioni drammatiche negli ospedali e negli altri luoghi di cura. Tali paesi esistono e si fanno vanto della loro libertà di movimento, soprattutto per ragioni di vantaggio economico, ma spesso trascurando il lato sanitario di cui non giungono riflessi reali.
Il Governo italiano ha provveduto a fissare paletti per CHI torna dall’estero (a rischio di avere contratto il virus), per prevenire un incremento del rischio di importare nuove infezioni in Italia (soggetti inconsapevolmente positivi, possibilmente senza sintomi, ma in grado di veicolare il Covid19).
Poste italiane, sulla scorta delle indicazioni contenute nella normativa del Governo e delle Autorità sanitarie del paese, ha diramato un comunicato al personale sul tema della modalità degli adempimenti al ritorno di eventuali viaggi all’estero, prima del rientro in servizio.
Pubblichiamo in allegato la comunicazione Aziendale rammentando gli obblighi di chi rientra dall’estero, vedi DPCM 2 marzo 2021 integrato dalle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 marzo 2021, contenente misure che al momento sono state prorogate fino al 30 aprile 2021.
“L’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 prevede, fino al 30 aprile p.v., per tutti coloro che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all’ELENCO C (allegato) l’obbligo di sottoporsi a un periodo di 5 giorni di quarantena, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico già richiesto per il rientro in Italia. Al termine di tale periodo è, altresì, previsto l’obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, il cui esito negativo dovrà essere prodotto all’Azienda unitamente all’autocertificazione allegata al presente Comunicato.
Tali disposizioni sono state estese anche in caso di rientro da Austria, Regno Unito, Irlanda del Nord e Israele, essendo stati inserti tra i Paesi di cui all’elenco C *. Fa eccezione il caso di soggiorno/transito nella Regione del Tirolo, nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, per il quale il periodo di isolamento fiduciario è pari non a 5 ma a 14 giorni. Sono state, inoltre, prorogate fino al 30 aprile 2021 anche le misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 13 febbraio 2021 regolante l’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile.”
*Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione. Dal 7 aprile 2021, sono classificati nell’Elenco C anche l’Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Dal sito web del Ministero del Lavoro estrapoliamo: “L’ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, proroga fino al 30 aprile 2021, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20.
- sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
In aggiunta è obbligatorio:
- sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni
- sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico
Queste disposizioni, ad eccezione del tampone in entrata descritto al primo punto, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.
Dal 7 aprile, esclusivamente per i rientri dalla Regione Austriaca del Tirolo, l’isolamento fiduciario ha una durata di 14 giorni. Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali . Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’ Elenco D e/o dell’ Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.”
In allegato il comunicato di Poste italiane.
Comunicato al Personale indicazioni rientro in Italia da Paesi Esteri 20…
Autodichiarazione rientro dall’estero – 8 aprile 2021